Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20274 del 09/10/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 20274 Anno 2015
Presidente: DI AMATO SERGIO
Relatore: VIRGILIO BIAGIO

SENTENZA
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sul ricorso proposto da:

M1CCOLI Nunzia, elettivamente domiciliata in Roma, via D’Aracoeli n.
11, presso l’avv. Mauro Miccoli, che la rappresenta e difende unitamente
Valerio Ficari, giusta delega in atti;

ricorrente

contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

controricorrente

àvverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n.
22/09/12, depositata il 23 febbraio 2012.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 giugno

Data pubblicazione: 09/10/2015

2015 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;
uditi l’avv. Valerio Ficari per la ricorrente e l’avvocato dello Stato Paolo
Marchini per la controricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Immacolata Zeno, il quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto che:
1. Nunzia Miccoli ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza
della Commissione tributaria regionale della Puglia indicata in epigrafe, con

la quale è stata confermata la legittimità della cartella di pagamento
notificatale nel 2009 per IRPEF ed accessori relativi all’anno 1992.
L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.
2. La ricorrente ha depositato, il 23 maggio 2014, “istanza di declaratoria
dell’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere”, a seguito
dell’avvenuto pagamento dell’importo complessivamente dovuto, ai sensi
dell’ari 1, commi da 618 a 624, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. Questa Corte, rilevato che la citata legge prevede, all’art. 1, comma
622, che “entro il 31 ottobre 2014, gli agenti della riscossione informano,
mediante posta ordinaria, i debitori, che hanno effettuato il versamento nel
termine previsto, dell’avvenuta estinzione del debito”, e che tale documento
non era stato depositato, con ordinanza resa all’esito dell’udienza del 26
settembre 2014 ha rinviato la causa a nuovo ruolo, invitando le parti a
produrre memorie ed eventuale documentazione al riguardo.
4. La ricorrente, nel gennaio 2015, ha provveduto a depositare la
“comunicazione di avvenuta estinzione del debito” di cui alla cartella
impugnata, effettuatale dalla Equitalia Sud s.p.a. in data 4 dicembre 2014.
5. Deve ritenersi pertanto cessata la materia del contendere, con
conseguente compensazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese
DEPOSITATO 1N CANCEUERIA
del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il 26 giugno 2015.

Ira. 2415

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