Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20273 del 25/09/2020

Cassazione civile sez. II, 25/09/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 25/09/2020), n.20273

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 19466 – 2019 R.G. proposto da:

Y.E., – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliato, con

indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Vasto, al corso Palizzi, n.

37, presso lo studio dell’avvocato Cristiano Bertoncini che lo

rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, – c.f. (OMISSIS) – Commissione Territoriale

per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Ancona;

– intimato –

avverso la sentenza n. 757/2019 della Corte d’Appello de L’Aquila;

udita la relazione nella camera di consiglio del 30 giugno 2020 del

consigliere Dott. Luigi Abete.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Y.E., cittadino del (OMISSIS), formulava istanza di protezione internazionale.

Esponeva che, a seguito della morte del padre, aveva ambito ad assumere la conduzione dell’azienda agricola di famiglia; che nondimeno i parenti del padre, onde ostacolare tale suo proposito, gli avevano usato minacce e violenze; che era stato pertanto costretto a lasciare il suo paese d’origine, viepiù giacchè si era convertito al cristianesimo.

2. La Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Ancona in data 27.4.2017 rigettava l’istanza.

3. Con ordinanza in data 28.3.2018 il Tribunale de L’Aquila respingeva il ricorso con cui Y.E. aveva chiesto – tra l’altro – il riconoscimento della protezione umanitaria.

4. Avverso tale ordinanza Y.E. proponeva appello. Il Ministero dell’Interno non si costituiva.

5. Con sentenza n. 757/2019 la Corte de L’Aquila rigettava il gravame.

6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso Y.E.; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni susseguente statuizione.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

7. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 36.

Deduce che ha errato la corte a disconoscere la protezione umanitaria.

Deduce che non ha più legami con il paese d’origine, non ha legami parentali, siccome è stato estromesso dagli zii paterni dall’azienda agricola già di spettanza di suo padre, non ha prospettive di lavoro.

Deduce che viceversa ha da tempo intrapreso un percorso di piena integrazione in Italia, tant’è che lavora come operaio e parla l’italiano.

Deduce quindi che verserebbe in condizioni di particolare vulnerabilità, qualora rimpatriato, viepiù in considerazione delle condizioni di povertà che affliggono il (OMISSIS) e dell’ostracismo nei suoi confronti dei parenti paterni.

8. Il ricorso è inammissibile.

9. Si premette che questa Corte spiega, sì, che, in tema di concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, la condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio, non potendosi tipizzare le categorie soggettive meritevoli di tale tutela, che è invece atipica e residuale, nel senso che copre tutte quelle situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello status di “rifugiato” o della protezione sussidiaria, tuttavia non possa disporsi l’espulsione (cfr. Cass. 15.5.2019, n. 13079; cfr. Cass. 23.2.2018, n. 4455, secondo cui, in materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza).

10. Su tale scorta, tuttavia, non può non darsi atto che le ragioni di censura che il motivo di impugnazione veicola, non si correlano puntualmente alla ratio decidendi in parte qua dell’impugnato dictum.

Più esattamente, in ordine all’invocata protezione umanitaria, la corte d’appello ha esplicitato – e tale passaggio motivazionale non è stato puntualmente censurato – che non vi era stata allegazione di elementi di valutazione specificamente riferibili alla persona di Y.E., sicchè le condizioni di generale insicurezza e di violazione dei diritti umani, genericamente riferite ed asseritamente – siccome “nemmeno riscontrate dalle notizie degli organismi internazionali (…)” (così sentenza d’appello, pag. 10) – interessanti il (OMISSIS), non erano tali da precludere allo stesso appellante il normale esercizio dei suoi diritti fondamentali, sicchè, altresì, le ragioni di pretesa integrazione nel tessuto socio – economico italiano non erano tali da giustificare la concessione del permesso per motivi umanitari.

11. Comunque, anche ad ipotizzare che correlazione alla ratio decidendi vi sia, è innegabile – pur a prescindere dalla “doppia conforme” – che le ragioni di doglianza che il motivo di impugnazione veicola, recano, al più, censura del giudizio “di fatto” cui, senza dubbio, in parte qua, la corte di merito ha atteso, giudizio “di fatto” inevitabilmente postulato dalla valutazione comparativa, caso per caso, necessaria ai fini del riscontro della condizione di “vulnerabilità” – e soggettiva e oggettiva – del richiedente.

12. Ebbene, in quest’ottica, nei limiti della formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 alla cui stregua, a rigore, il motivo di ricorso si qualifica, non può che opinarsi come segue.

Per un verso, è da escludere recisamente che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte – e tra le quali non è annoverabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione – possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la corte distrettuale ha ancorato il suo dictum.

Per altro verso, la corte territoriale in nessun modo ha omesso la disamina dei fatti decisivi caratterizzanti in parte qua la res litigiosa, ossia l’esame della concreta sussistenza dei margini per il riconoscimento della protezione umanitaria.

Per altro verso ancora, il dictum della corte abruzzese è ineccepibile sul piano della correttezza giuridica.

13. Negli esposti termini è dunque ben evidente che la corte territoriale ha statuito in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte.

Il ricorso quindi è propriamente inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, (cfr. Cass. sez. un. 21.3.2017, n. 7155, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, lo scrutinio ex art. 360 bis c.p.c., n. 1, da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348 bis c.p.c.. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”).

14. Nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va assunta, giacchè il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

15. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sez. Seconda civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA