Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20273 del 25/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 25/07/2019, (ud. 08/11/2018, dep. 25/07/2019), n.20273

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 11198-2017 R.G. proposto da:

FONDAZIONE C.E.U.R. CENTRO EUROPEO UNIVERSITA’ E RICERCA, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, Via Virgilio 18, presso lo studio dell’avvocato Carmine

Grisolia, rappresentata e difesa dagli avvocati Pal Farkas e

Patrizio Trifoni;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA SAN DOMENICO IN ITALIA e B.O., domiciliati ex

art. 366 c.p.c., comma 2, in Roma, piazza Cavour presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dagli

avvocati Giovanni Giorgi e Andrea Salomoni;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 546/2017 della Corte d’appello di Bologna,

depositata il 28/02/2017;

letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli

artt. 376 e 380-bis c.p.c.;

letti il ricorso, il controricorso e le memorie difensive;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’8 novembre 2018 dal Consigliere Dott. D’Arrigo

Cosimo.

Fatto

RITENUTO

La Provincia San Domenico in Italia e, per essa, il suo legale rappresentante B.O., concedevano in affitto alla Fondazione C.E.U.R. (Centro Europeo Università e Ricerca) un complesso immobiliare denominato “(OMISSIS)”, che la Fondazione adibiva a sede didattica e all’attività ricettiva e alberghiera per i propri studenti.

In pendenza delle trattative per il rinnovo del contratto di affitto, giunto alla sua naturale scadenza, la Provincia sostituiva le serrature di ingresso all’edificio. La Fondazione ricorreva innanzi al Pretore di Bologna ai sensi dell’art. 703 c.p.c. e dell’art. 1168 c.c. per ottenere la cessazione dello spoglio e la reintegra nel possesso dell’immobile. Il Pretore accoglieva la domanda possessoria.

Incardinato il giudizio nel merito, il Tribunale di Bologna condannava la Provincia San Domenico al risarcimento dei danni, liquidati in Euro 402.231,79 oltre interessi, rivalutazione e spese legali.

La Provincia impugnava la decisione e la Corte d’appello di Bologna, pur confermando la sentenza di primo grado quanto all’avvenuto spoglio, negava il diritto della Fondazione C.E.U.R. al risarcimento dei danni.

Avverso tale decisione la Fondazione ha proposto ricorso per cassazione. Questa Corte, con sentenza n. 7741 del 2014, cassava con rinvio la decisione impugnata.

Il giudizio di rinvio si concludeva con la condanna della Provincia al risarcimento dei danni che, in parziale riforma della decisione di primo grado, venivano quantificati, in via equitativa e attualizzata, in Euro 50.000,00, con gli interessi legali al saldo.

La Fondazione C.E.U.R. ha proposto nuovamente ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi.

La Provincia San Domenico ha resistito con controricorso.

Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

La Fondazione C.E.U.R. ha depositato memorie difensive ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Del ricorso è stata proposta la trattazione in adunanza camerale non partecipata, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., in quanto la sentenza impugnata risulta sprovvista della attestazione di conformità.

Il rilievo di improcedibilità risulta ora superato dalla recente pronuncia delle Sezioni unite (Sez. U, Sentenza n. 8312 del 25/03/2019, Rv. 653597 – 01), secondo cui il deposito di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale telematico priva di attestazione di conformità, non determina l’improcedibilità del ricorso laddove il controricorrente depositi a sua volta copia della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca la conformità della copia informale all’originale notificatogli.

Poichè, nel caso in esame, la sentenza d’appello è stata notificata alla Fondazione ricorrente a mezzo di posta elettronica certificata e i difensori di quest’ultima hanno attestato, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1-bis e 1-ter, la conformità della stampa analogica all’originale telematico ricevuto, deve ritenersi soddisfatta di procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2.

Superato il rilevo preliminare di improcedibilità, alla luce della sopravvenuta giurisprudenza di questa Corte, non si ravvisa alcuna altra delle ipotesi previste dall’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1) e 5). Perciò la causa deve essere rimessa alla pubblica udienza, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 3.

P.Q.M.

rimette la causa alla pubblica udienza della terza sezione civile.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA