Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20272 del 25/09/2020

Cassazione civile sez. II, 25/09/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 25/09/2020), n.20272

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21243/2019 proposto da:

O.S., elettivamente domiciliato in VIA LAMORMORA N. 42 –

MILANO, presso l’avv. DANIELA GASPARIN, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), IN PERSONA DEL MINISTRO PRO

TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 29/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/06/2020 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

O.S. – cittadino del (OMISSIS) – ebbe a proporre ricorso avanti il Tribunale di Milano avverso il provvedimento di rigetto della sua istanza di protezione internazionale emesso dalla Commissione territoriale di Milano.

Il ricorrente prospettava d’aver abbandonato il suo Paese poichè vessato, con minacce ed aggressioni fisiche, dallo zio per un contrasto circa il possesso di terreni appartenuti a suo padre deceduto, nonchè d’aver timore a far rientro in Patria per la persecuzione posta in atto e dallo zio ed anche dai famigliari della sua ragazza rimasta incinta e morta di parto.

All’esito del procedimento il Collegio milanese ebbe a rigettare il ricorso poichè non credibile il racconto reso dal richiedente asilo circa le ragioni dell’espatrio; poichè la vicenda narrata comunque non inquadrabile in alcuna delle ipotesi disciplinata dalla normativa in tema di protezione internazionale; poichè la situazione socio-politica del Ghana non connotata da violenza diffusa ed, infine, poichè non concorrenti i presupposti fattuali per il riconoscimento della protezione umanitaria, nemmeno con relazione agli accadimenti in Libia narrati dal ricorrente.

L’ O. ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi.

L’Amministrazione degli Interno ritualmente evocata s’è costituita a contraddire con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da O.S. s’appalesa siccome inammissibile.

Con il primo mezzo d’impugnazione sviluppato il ricorrente deduce violazione delle norme ex D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6 e 7, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, norme Cedu, omesso esame di fatti decisivi ed omessa motivazione in relazione al mancato esame delle indicazioni rese dal richiedente asilo circa i due diversi tipi di persecuzione, cui teme d’esser sottoposto in caso di rimpatrio.

La mossa censura s’appalesa siccome inammissibile e perchè generica in quanto proposti cumulativamente vizi eterogenei e tra loro anche incompatibili e poichè assolutamente generica e priva di specifico confronto con l’argomentazione esposta dal Collegio ambrosiano in relazione alle ragioni fondanti la ritenuta non credibilità della versione fornita dal O..

Difatti il Tribunale ha puntualmente esaminato tutte le dichiarazioni resa dal richiedente asilo e in sede amministrativa ed in sede giudiziale, procedendo a loro analisi ed indicando specificatamente le contraddizioni e le affermazioni implausibili che attingevano il nucleo essenziale del narrato illustrativo delle ragioni poste alla base della sua decisione – repentina e senza avvisare nessuno – di espatriare.

A fronte di detta accurata e partita analisi il ricorrente si limita ad apodittica contestazione con astratto richiamo alle ipotesi di legge per superare la carenza probatoria senza uno specifico confronto con l’argomentazione illustrata dal Tribunale circa la non credibilità della sua versione, deducendo addirittura vizio di nullità per omessa motivazione – all’evidenza inesistente – e richiamando decisioni afferenti altri richiedenti asilo provenienti dal Ghana in contrasto con la specifica direttiva legislativa di esame delle singole posizioni in relazione alla loro specificità.

Inoltre il ricorrente deduce questione – anche sotto il profilo dell’omesso esame di fatto – circa la valutazione della situazione socio-politica del Ghana e la rilevanza delle due diverse azioni persecutorie, cui sarebbe esposto in caso di rimpatrio, senza rilevare che al riguardo il Tribunale ha elaborato puntuale motivazione fondata su informazioni desunte da rapporti, redatti da Organizzazioni internazionali all’uopo preposte, ed ha rilevato che il timore delle persecuzioni rimane irrilevante una volta esclusa la credibilità del narrato reso. Con la seconda ragione di doglianza l’ O. lamenta violazione del principio di diritto D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), circa i parametri di valutazione della credibilità e la mancata attivazione dell’istituto processuale della collaborazione istruttoria ed D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27 e normativa Cedu, Carta dei Diritti Europea e direttiva Europea.

La censura s’appalesa siccome inammissibile posto che ripropone la medesima questione già elaborata nel precedente motivo di ricorso sempre con affermazioni apodittiche ed astratte prive di un confronto con le argomentazioni, puntali al riguardo, esposte da Tribunale, siccome già evidenziato in ordine all’esame del precedente mezzo d’impugnazione.

Inoltre l’argomento critico spiegato non supera l’insegnamento sul punto obbligo di cooperazione istruttoria in presenza di versione non credibile, dettato da questo Supremo Collegio – Cass. sez. 1 n. 16925/18 e Cass. sez. 1 n. 33858719 – quanto alle ipotesi normate D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) b).

Con riguardo alla residua fattispecie ex citato art. 14, lett. c) è obbligo di legge – D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 – del Giudice provvedere al riguardo utilizzando le più recenti informazioni desumibili dai rapporti redatti dagli Enti sovranazionali all’uopo preposti, onere nella specie patentemente osservato dal Collegio ambrosiano.

Con la terza ed ultima ragione di impugnazione l’ O. lamenta violazione delle norme D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2 e delle altre norme richiamate dianzi nonchè vizio di nullità per motivazione apparente ed omesso esame di fatti decisivi.

Anche con relazione a detta censura il Collegio deve anzitutto osservare come già la proposizione di una pluralità di vizi tra loro eterogenei ed in antinomia logica lumeggia l’inammissibilità del mezzo d’impugnazione così strutturato per aspecificità.

Ma anche ad esaminare il sostanziale argomento critico svolto nel motivo d’impugnazione rimane acclarata la sua inammissibilità per genericità.

Il ricorrente osserva, nuovamente, come il Collegio ambrosiano abbia errato nel non ritenere credibile la sua versione; come il Tribunale non abbia tenuto conto delle ferite, presenti sul suo corpo, quali indici della fondatezza delle sue asserzioni; come i primi Giudici non abbiano valutato adeguatamente le attività da lui svolte in Italia, specie sotto il profilo della scolarizzazione; come il Tribunale non abbia dato corso alla necessaria comparazione specie con riguardo all’accertata situazione di violazione dei diritti umani in atto in Ghana.

Viceversa il Collegio ambrosiano, dopo accurata ricostruzione logico-giuridica dell’istituto, ha puntualmente evidenziato come l’inserimento sociale in Italia del richiedente asilo non possa essere postulato sulla sola scorta di esperienza di volontariato nell’ambito del circuito dell’accoglienza e di attestato afferente la partecipazione ad un corso di lingua italiana.

Il Tribunale poi ha messo in rilievo come non concorresse alcuna specifica situazione di vulnerabilità, anche con relazione all’esperienza narrata circa il periodo di permanenza in Libia, poichè la versione resa priva di credibilità, così superando la valenza del dato, ancora oggi, enfatizzato delle cicatrici, posto che un tanto ex se non lumeggia la veridicità del racconto.

Inoltre il Tribunale ha ben esaminato la situazione socio-politica del Ghana ed al riguardo il ricorrente s’è limitato ad apodittica affermazione che era in atto nel Paese una sistematica violazione dei diritti umani senza però suffragare un tanto con informazioni all’uopo fornite da Organismi internazionali, che monitorano detto settore – Cass. sez. 1 n. 26728/19.

Infine i Giudici milanesi hanno sottolineato come l’ O. mai abbia sostenuto d’essere espatriato per ragioni correlate all’impossibilità di sopravvivere nel proprio Paese.

Dunque la censura, siccome articolata, non si confronta con la motivazione, palesemente esistente e compiuta, esposta dal Tribunale milanese.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità in favore dell’Amministrazione costituita liquidate in Euro 2.100,00 oltre le spese prenotate a debito.

Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione in favore dell’Amministrazione resistente delle spese di lite di questo giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate e debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza di Camera di consiglio, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2020

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