Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20272 del 25/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 25/07/2019, (ud. 09/07/2019, dep. 25/07/2019), n.20272

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 8473-2018 proposto da:

TIME RIVESTIMENTI SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato DANTE

ANGIOLELLI;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del Curatore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FAUSTO PORCU;

– controricorrente

avverso la sentenza n. 4830/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 23/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CAMPESE

EDUARDO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Time Rivestimenti s.r.l. (già Time Rivestimenti s.n.c. di B.I. & C.) ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 380-bis c.p.c., avverso la sentenza n. 4830/2017, resa dalla Corte di appello di Napoli e depositata il 23 novembre 2017, reiettiva del suo gravame contro la decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 5095/2017 che, accogliendo la corrispondente domanda della curatela del fallimento (OMISSIS) s.r.l., aveva dichiarato inefficace, nei confronti di quest’ultima, il pagamento di Euro 15.442,19 effettuato dal Comune di Montesilvano, il 27 febbraio 2002, in favore della Time Rivestimenti s.r.l. a seguito di un pignoramento presso terzi intentato dalla creditrice in forza di un atto di precetto notificato unitamente al decreto ingiuntivo n. 56/2002 del Tribunale di Pescara, provvisoriamente esecutivo e tempestivamente opposto dalla debitrice, cui era seguito il procedimento di opposizione ancora pendente alla data della dichiarazione di fallimento della (OMISSIS) s.r.l., poi interrotto per tale motivo e non riassunto. Resiste, con controricorso, la curatela del menzionato fallimento.

1.1. Per quanto qui ancora di interesse, la corte napoletana, sulla premessa che non era in contestazione l’avvenuto incasso, con le indicate modalità, della predetta somma da parte della Time Rivestimenti s.r.l., ha ritenuto: i) inconferente il primo motivo di gravame secondo cui il credito portato dal decreto ingiuntivo era fondato anche su di un titolo (decreto ingiuntivo n. 679/2001 del Tribunale di Pescara) sorto nei confronti di altra società, la Maior Costruzioni s.r.l., la quale aveva successivamente ceduto alla (OMISSIS) s.r.l., poi fallita, il ramo di azienda di cui faceva parte il medesimo debito quale posta passiva, sicchè, essendo la cessionaria divenuta debitrice solidale con la cedente, quel pagamento aveva rappresentato l’adempimento di un credito scaduto da oltre tre anni prima della dichiarazione di fallimento, ed in ogni caso, fuori dalle previsioni di cui alla L. fall., art. 67. Ad avviso della corte a quo, invero, il fallimento non aveva agito L. fall. ex art. 67, nè, tantomeno, ai sensi della L. fall. art. 65, venendo, invece, in considerazione, esclusivamente la circostanza che quel pagamento era stato eseguito in forza di un decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, ancora sub iudice, perchè opposto dalla ingiunta, al momento del fallimento di quest’ultima, e, pertanto, inopponibile alla curatela; infondato il secondo motivo di appello, con cui si era sostenuto che il pagamento ricevuto in forza di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo non sarebbe stato ripetibile dal fallimento perchè effettuato in base ad un titolo ad esso opponibile, essendosi i giudici napoletani avvalsi del contrario insegnamento reso da Cass. n. 3401 del 2013.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Le formulate censure prospettano:

I) “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2560 c.c., comma 2, nonchè della L. fall., artt. 65,66 e 67. Violazione e/o falsa applicazione di principi normativi e giurisprudenziali afferenti alle norme innanzi citate, violazione dei fondamentali principi di logica e ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost.. Travisamento dei fatti”. Si ascrive alla corte distrettuale di avere completamente omesso di considerare il disposto di cui all’art. 2560 c.c., benchè esso fosse stato posto a base della difesa della odierna ricorrente fin dal primo grado di giudizio, allorquando si era spiegato che il credito portato dal decreto ingiuntivo era fondato anche su di un titolo (decreto ingiuntivo n. 679/2001 del Tribunale di Pescara) sorto nei confronti di altra società, la Maior Costruzioni s.r.l., la quale aveva successivamente ceduto alla (OMISSIS) s.r.l., poi fallita, il ramo di azienda di cui faceva parte il medesimo debito quale posta passiva, sicchè, essendo la cessionaria divenuta debitrice solidale con la cedente, quel pagamento aveva rappresentato l’adempimento di un credito scaduto da oltre tre anni prima della dichiarazione di fallimento, ed in ogni caso, fuori dalle previsioni di cui alla L. fall., art. 67;

II) “omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, censurandosi la corte partenopea per non aver preso in considerazione il decreto ingiuntivo n. 679/2001 emesso dal Tribunale di Pescara, sul quale il credito della Time Rivestimenti s.r.l. era da considerarsi prevalentemente fondato.

RITENUTO CHE:

1. La questione, posta dal primo motivo, riguardante la ripetibilità, o meno, ex art. 2033 c.c. (in luogo della necessità del diverso rimedio dell’azione revocatoria contro l’atto solutorio), di quanto pagato, prima del fallimento del debitore, in forza di decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, non ancora definitivo al momento del fallimento dell’ingiunto, è stata risolta in modo non uniforme dalla giurisprudenza della Prima Sezione civile di questa Corte (cfr., per la soluzione positiva, Cass. n. 377 del 2018; Cass. n. 3401 del 2013. In senso sostanzialmente conforme, anche Cass. n. 23679 del 2017 e Cass. 11811 del 2014. In senso negativo, si vedano, invece, Cass. n. 6918 del 2016 e Cass. n. 7539 del 2001), sicchè, non ricorrendo i presupposti per la decisione camerale ex art. 380-bis c.p.c., la causa deve essere rimessa alla pubblica udienza della menzionata sezione ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, come novellato dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, art. 1-bis.

P.Q.M.

Rimette la causa alla pubblica udienza della Prima Sezione civile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2019

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