Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20272 del 22/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/08/2017, (ud. 05/12/2016, dep.22/08/2017),  n. 20272

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4517/2014 proposto da:

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PAVIA;

– ricorrente –

contro

Z.A., ANTICA OSTERIA DEL PREVI – PAVIA,

T.P., AGENZIA DELLE ENTRATE DI PAVIA;

– intimati –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di PAVIA, iscritto al n. Reg.

Gen. Es. 1083/2011, depositato il 15/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

Con provvedimento presidenziale del 14.11.2012 veniva dichiarata inammissibile l’opposizione avverso il decreto di liquidazione delle spese legali proposta da parte di Z.A., in qualità di difensore d’ufficio, nel giudizio esecutivo del Giudice del Tribunale di Pavia per mancanza di citazione in giudizio del Ministero della Giustizia quale parte necessaria del procedimento di opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170.

Avverso tale provvedimento propone ricorso per Cassazione la Procura della Repubblica di PAVIA formulando con un unico motivo la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto per contrasto con la disposizione ex art. 102 c.p.c..

Nessuno degli intimati – Z.A., Antica Osteria del Previ, T.P. ed Agenzia delle Entrate – ha svolto difese.

Il consigliere relatore, nominato a norma dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c., proponendo l’accoglimento del ricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione ex art. 380 bis c.p.c., che di seguito si riporta: ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sia viziata in quanto emessa in palese violazione e falsa applicazione delle norme di diritto avendo il giudicante erroneamente dichiarato inammissibile il ricorso per mancanza di instaurazione del contraddittorio necessario ex art. 102 c.p.c..

La censura appare fondata.

In base ai principi generali, l’affermato criterio rende, infatti, ineludibile considerare parte necessaria dei procedimenti di opposizione a liquidazione regolati dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento medesimo (ogni soggetto, cioè, esposto all’obbligo di sopportare l’onere economico del compenso); con la conseguenza che in tale prospettiva finalistica va letta la previsione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 e che dunque – nei procedimenti, di opposizione a liquidazioni di compensi e onorari inerenti a giudizi civili e penali, suscettibili di restare a carico dell’erano” – anche quest’ultimo è parte necessaria, ancorchè estraneo al giudizio presupposto.

Ciò detto, per la giurisprudenza di questa Corte, in tema di opposizione al provvedimento di liquidazione del compenso al difensore imputato ammesso a gratuito patrocinio, la mancata tempestiva notifica del ricorso, a tutti i controinteressati non ne comporta la improcedibilità, in quanto la legge non prevede alcuna sanzione per tale inattività. Ne consegue che il giudice deve disporre l’integrazione del contraddittorio, tramite la rituale notifica del ricorso a cura del ricorrente, e, quindi, una volta che con il tempestivo deposito dell’atto introduttivo, si sia realizzata la “edictio actionis”, necessaria al rituale e valido radicarsi della seconda fa se processuale, procedere al giudizio (v. Cass. n. 28420 del 2013).

Nella specie, seppur vero che, le Sezioni Unite civili di questa Corte, con la sentenza n. 8516 del 2012, hanno affermato il principio di diritto alla stregua del quale anche il Ministero della Giustizia è parte necessaria del processo, va osservato che la procedura e la giurisprudenza sopracitata dispone che in caso di difetto di instaurazione del contraddittorio in ipotesi di litisconsorzio necessario, il giudice debba concedere un termine perentorio per l’integrazione del contraddittorio a cura del ricorrente, cosa che in sede di opposizione al decreto di esecuzione il Giudice non ha fatto contravvenendo all’art. 102 c.p.c.. In definitiva, ha errato il Tribunale nel non rinviare l’udienza per consentire al ricorrente di integrare il contraddittorio.

Non essendo prevista dalla legge nessuna sanzione per tale inattività, la quale, pertanto, impone al giudice di provvedere, tramite la rituale notifica del ricorso a cura del ricorrente, alla integrazione del contraddittorio e, quindi, di procedere al giudizio, una volta che con il tempestivo deposito dell’atto introduttivo, si sia realizzata la edictio actionis necessaria al rituale e valido radicarsi della seconda fase processuale (cfr., con riguardo alla ipotesi di ricorso avverso il decreto di rigetto della istanza di ammissione al gratuito patrocinio, la cui disciplina rinvia alla L. n. 794 del 1942, art. 29,Cass. pen. sent. n. 44916 del 2010)”. Gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di cui sopra – cui non sono state rivolte critiche – sono condivisi dal Collegio e conseguentemente il ricorso va accolto, con annullamento della contestata decisione dovendo essere preliminarmente disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della giustizia, e rinvio al Tribunale di Pavia, in persona di diverso magistrato, il quale dovrà attenersi nella sua pronuncia ai principi di diritto sopra riportati. Lo stesso giudice provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

PQM

 

La Corte, accoglie il ricorso;

cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Pavia, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte di Cassazione, il 5 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2017

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