Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20271 del 25/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 25/07/2019, (ud. 09/07/2019, dep. 25/07/2019), n.20271

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 6461-2018 proposto da:

M.M. nella qualità di erede di M.A.R.,

(OMISSIS) SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA NICOLO’ PORPORA 16, presso lo

studio dell’avvocato MARCELLO MOLE’, che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ALESSANDRA MONZINI, GIUSEPPE VIGGIANI;

– ricorrenti –

contro

T.A. in proprio e nella qualità di curatore del FALLIMENTO

(OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LEONARDO

GREPPI 77, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO RUGGERO BIANCHI,

rappresentato e difeso dall’avvocato PIETRO REFERZA;

– controricorrente –

contro

ENI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI 27,

presso lo studio dell’avvocato LUCIO NICOLAIS, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato PAOLO PORRONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 82/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 17/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CAMPESE

EDUARDO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con sentenza del 24 novembre 2008, il Tribunale di Teramo, adito da ENI s.p.a., pronunciò il fallimento della (OMISSIS) s.r.l..

1.1. Il reclamo proposto da quest’ultima fu dichiarato estinto dalla Corte di appello di L’Aquila, con sentenza del 6 ottobre 2012, la quale, premettendo che l’udienza di discussione, fissata per il 16 giugno 2009, non si era tenuta a causa della sospensione dei termini processuali prevista dal D.L. 28 aprile 2009, n. 39, ebbe a ritenere che la comparsa di costituzione depositata dal curatore del fallimento il 17 novembre 2009 non costituisse un valido atto di riassunzione perchè privo della richiesta di fissazione dell’udienza o di prosecuzione del procedimento, con la conseguenza che non si era provveduto alla fissazione di alcuna udienza finchè lo stesso curatore non aveva eccepito l’estinzione del giudizio per mancata riassunzione nel termine di legge.

1.2. Questa decisione venne, però, cassata dalla Suprema Corte, con sentenza n. 2491 del 2017, che accogliendo il corrispondente ricorso della (OMISSIS) s.r.l., reputò sufficiente il deposito della comparsa di costituzione del fallimento ad impedire l’estinzione predetta e rinviò alla corte di appello aquilana per il nuovo esame.

1.3. Riassunto il processo innanzi al menzionato giudice di rinvio, questi respinse il reclamo della (OMISSIS) s.r.l., ribadendo la competenza territoriale del Tribunale di Teramo a pronunciarne il fallimento, nuovamente escludendo l’asserita illegittimità della corrispondente dichiarazione in pendenza di concordato preventivo e dando atto della “pacifica” esistenza dei requisiti, soggettivo ed oggettivo, di cui alla L. fall., artt. 1 e 5.

2. Avverso l’appena descritta sentenza la (OMISSIS) s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi. Il curatore fallimentare e l’Eni s.p.a. hanno resistito con distinti controricorsi. La ricorrente e la curatela controricorrente hanno depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. I formulati motivi prospettano, rispettivamente:

I) “Violazione e falsa applicazione del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 9 e ss. e successive modifiche (L. fall.), dell’art. 2697 c.c., anche in rapporto agli artt. 2727 e 2729 c.c., nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c. – Violazione di legge (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) ed omessa motivazione ed esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”. Si ascrive alla corte abruzzese di aver solo apparentemente richiamato i principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo all’interpretazione della L. fall., art. 9, avendoli, invece, totalmente disattesi al fine di affermare la competenza territoriale del Tribunale di Teramo, in luogo di quello di Roma, a dichiarare il fallimento della (OMISSIS) s.r.l. “…sulla scorta di una valutazione errata delle risultanze istruttorie, sistematicamente orientata alla individuazione di elementi che confortassero la collocazione del centro di affari dell’impresa a Teramo anzichè a Roma, quando, invece, una corretta applicazione delle norme disciplinanti la presente fattispecie conduceva, in applicazione delle regole in tema di onere della prova e di corretta valutazione del regime delle presunzioni, ad escludere sia che fosse onere della reclamante dimostrare la coincidenza della sede effettiva con quella legale (essendovi una presunzione di coincidenza di sede in tale senso), sia che gli elementi acquisiti nel giudizio in senso contrario integrassero quei requisiti di precisione, gravità e concordanza necessari a vincere la regola della presunzione semplice ai sensi dell’art. 2729 c.c.” (cfr. pag. 11 del ricorso);

II) “Violazione e falsa applicazione del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 160 e ss. (L. fall.), con riferimento alle norme in tema di “prevenzione” o comunque di “coordinamento” fra il concordato preventivo ed il fallimento. Violazione di legge (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”. Si critica la decisione impugnata per non aver rilevato il grave vizio della dichiarazione di fallimento pronunciata dal Tribunale di Teramo che, nella pacifica consapevolezza della presenza di una domanda di concordato proposta dalla (OMISSIS) s.r.l., aveva precluso a quest’ultima, con una siffatta decisione, la possibilità stessa di accesso alla procedura concorsuale minore, peraltro con una motivazione sostanzialmente inesistente.

RITENUTO CHE:

1. La chiusura del fallimento (documentata dalla curatela controricorrente mediante il deposito del decreto del Tribunale di Teramo del 12 giugno 2019) non rende improcedibile l’impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento ed il relativo giudizio continua in contraddittorio anche del curatore, la cui legittimazione non viene meno, in quanto in tale giudizio si discute se il debitore doveva essere dichiarato fallito, o meno, e, perciò, se lo stesso curatore doveva essere nominato al suo ufficio (cfr. Cass. n. 15782 del 2018; Cass. n. 2399 del 2016).

2. Le questioni, poste dal secondo motivo, riguardanti le modalità di coordinamento tra procedura prefallimentare e di concordato preventivo contemporaneamente pendenti innanzi a tribunali differenti, e le conseguenze della loro eventuale inosservanza, meritano un maggiore approfondimento, sicchè, non ricorrendo i presupposti per la decisione camerale ex art. 380-bis c.p.c., la causa deve essere rimessa alla pubblica udienza della Prima Sezione civile ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, come novellato dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, art. 1-bis.

P.Q.M.

Rimette la causa alla pubblica udienza della Prima Sezione civile. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2019

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