Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20271 del 22/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/08/2017, (ud. 05/12/2016, dep.22/08/2017),  n. 20271

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2711/2014 proposto da:

TORLEONE S.RL. IN LIQUIDAZIONE, in persona del suo Liquidatore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTI DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ALBERTO CALTABIANO

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

ANDREA GOVI giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. rep. 2287/2013 del TRIBUNALE di BOLOGNA,

emessa il 29/06/2013 e depositata l’1/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI;

udito l’Avvocato Michele Aureli (delega Avvocato Alberto Caltabiano),

per la ricorrente, che si riporta agli scritti.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

Con ordinanza del 29.06.2013 il Tribunale di Bologna, chiamato a pronunciarsi sull’opposizione proposta dalla Torleone S.r.l. avverso il decreto di liquidazione del compenso spettante a G.M., quale custode di una quota di proprietà della Torleone S.r.l., respingeva l’opposizione, confermando il provvedimento impugnato.

Avverso tale ordinanza ha promosso ricorso per cassazione la medesima Torleone S.r.l., prospettando con unico motivo di ricorso, la illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

G.M. ha resistito con controricorso.

Il consigliere relatore, nominato a norma dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c., proponendo il rigetto del ricorso.

In prossimità dell’adunanza camerale parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione ex art. 380 bis c.p.c., che di seguito si riporta: “Con l’unico motivo la ricorrente lamenta il vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, come previsto dalla codificazione ante riforma, D.L. n. 83 del 2012, convertito nella L. n. 134 del 2012, per aver il giudice liquidato un importo superiore all’impegno professionale espletato.

Nella censura in esame viene quindi invocata l’applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nell’originaria formulane, ed in subordine si solleva l’eccezione di illegittimità costituzionale.

Va preliminarmente ribadita l’inammissibilità della doglianza poichè nella specie trova applicazione l’art. 360, n. 5, come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, essendo stato il decreto impugnato depositato il 1 luglio 2013, alla luce della interpretazione fornita della norma dalle SS.UU. di questa Corte (cfr. Cass. SS. UU. 805312014).

Nè viene in rilievo un vizio di motivazione apparente ovvero inesistente, il solo a potersi giustificare, per avere il giudice del reclamo argomentato il proprio convincimento individuando l’erroneità del calcolo prospettato dalla parte ricorrente nell’importo indicato per i frutti prodotti dal compendio mobiliare pari a Euro 12.000,00 anzichè in quello ben maggiore di Euro 415.690,00, come risultante dal tabulato.

Per quanto attiene alla eccezione subordinata di illegittimità costituzionale, come è stato già rilevato da questa Corte, essa è manifestamente infondata.

Infatti la parte non ha un diritto, costituzionalmente garantito, ad una disamina in sede di legittimità assistita anche da censure sulla motivazione a fronte di una motivazione ampia ed esauriente, dovendo essere garantito solo il principio costituzionale di effettività della tutela del diritto mediante l’azione in giudizio e tutto ciò è coerente con la finzionalità del sistema di semplificazione del relativo giudizio, perchè ci sia il mantenimento di un livello di garanzia.

Il diritto di azione non solo non esclude affatto, ma esige l’imposizione, finalizzata alla funzionalità del sistema giudiziario e quindi alla sua massima e ettività possibile nei confronti di tutti i suoi possibili fruitori, di forme di definizione, con capacità deflativa del carico, idonee a mettere in grado il sistema giudiziario di fare fronte al maggior numero possibile di controversie in un tempo accettabile. E’ pertanto indispensabile una regolazione non già accesso stesso, quanto piuttosto dello sviluppo del processo attraverso un sistema di regole tecniche chiare e rigorose, beninteso uguali per tutti e non tali da rendere di fatto impossibile l’esercizio del diritto di azione, via via più stringenti a mano a mano che il processo approdi a gradi successivi e involga il controllo delle attività processuali già espletate, assistite già di per sè solo da rigorose garanzie procedimentali.

Dirimente è il rilievo della Corte delle leggi secondo cui la garanzia costituzionale (ex plurimis Corte Cost., ord. n. 42 del 10103/2014) è propria solo del ricorso per cassazione per il solo caso di violazione di legge e tutto ciò è coerente con la funzionalità del sistema per la semplificazione del relativo giudizio ed il mantenimento di un livello di garanzia e ciò non contrasta con il principio di effettività della tutela del diritto costituzionalmente garantito (v. Cass. n. 26097 del 2014)”.

Gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di cui sopra sono condivisi dal Collegio, dal momento che il nuovo art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per quanto sopra illustrato, è già stato esaminato in tal senso da questa Corte, superando la necessità di un vaglio da parte della Corte Costituzionale e la ricorrente insiste per un ripensamento alla luce di una non condivisibile dottrina.

Conclusivamente il ricorso va respinto e la Torleone s.r.l. va condannata alla rifusione delle spese del presente giudizio che vengono liquidate in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte, rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 5 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2017

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