Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20271 del 04/10/2011

Cassazione civile sez. lav., 04/10/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 04/10/2011), n.20271

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14124/2008 proposto da:

F.B.F., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ZEZZA Luigi, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso

lo studio all’avvocato TRIFIRO’ Salvatore, che la rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 132/2007 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 08/06/200 r.g.n. 249/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/06/2011 dal Consigliere Dott. FILIPPO CURCURUTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La Corte d’appello di Brescia, rigettando l’appello, ha confermato la sentenza che aveva dichiarato legittima la sanzione disciplinare irrogata da Poste Italiane s.p.a. a F.B.F. per il rifiuto di svolgere prestazioni lavorative secondo il sistema cosiddetto “dell’area territoriale”.

La Corte di merito ha escluso che il mancato intervento della Commissione di garanzia determinasse irregolarità nella procedura disciplinare, osservando che, incontestata la legittimità dello sciopero al quale aveva aderito il lavoratore, era controversa solo la legittimità del rifiuto di quest’ultimo di adempiere all’obbligo, facente parte della prestazione ordinaria, di sostituire un collega nella area territoriale.

La Corte ha poi osservato che nessuna norma prevede il diritto del lavoratore di essere convocato a sua difesa nel luogo e durante l’orario di lavoro, salvo che la convocazione assuma modalità abnormi, il che, nella specie, doveva escludersi, trattandosi di convocazione avvenuta in orario ordinario a (OMISSIS), città non distante da (OMISSIS), luogo di lavoro del F..

La Corte ha messo in rilievo che il sistema c.d. ad “areola” risalente al contratto collettivo del 3 luglio 1998, mantenuto poi unilateralmente, dal datore di lavoro, comporta la suddivisione del territorio in aree di recapito (c.d. areole) costituite da zone adiacenti, e l’assegnazione dell’areola ai titolari di zona, tenuti al recapito dell’intero corriere nella propria zona, nonchè a collaborare, unitamente agli altri colleghi titolari delle altre zone componenti l’areola, all’azzeramento del corriere destinato alla zona il cui titolare sia assente, con un compenso forfettario di L. 60.000 da dividere fra gli operatori coinvolti nella sostituzione.

La Corte ha poi notato che nell’accordo 29 luglio 2004 era stato fissato un’ orario di recapito di 36 ore settimanali, era prevista la compensazione settimanale della prestazione giornaliera ed era altresì stabilito l’obbligo aggiuntivo di sostituzione dell’agente assente appartenente all’area di riferimento, entro il limite mensile di 10 ore e quello giornaliero di 2 ore, con compenso, in quest’ultimo caso di Euro 35, precisandosi che comunque le prestazioni straordinarie ” non comprendono l’obbligo di sostituzione sopra disciplinato”.

Secondo la Corte da tali regole contrattuali emerge che per l’addetto al recapito non è previsto un orario rigido di sei ore. Egli ha solo l’obbligo di recuperare nei giorni successivi prestazioni rese per un orario inferiore. Quindi, se esegue una prestazione di durata superiore alle 6 ore non matura il diritto a compenso per lavoro straordinario, compenso che sorge invece solo a fronte di una prestazione superiore a 36 ore settimanali. Conseguentemente, il rifiuto di effettuare le prestazioni cosiddette di “areola”, poi “area territoriale”, e eccedenti le 6 ore giornaliere costituisce inadempimento contrattuale, salvo che la prestazione lavorativa non venga rifiutata per l’avvenuto superamento delle 36 h settimanali, il che, tuttavia, deve essere dimostrato dal dipendente.

Così stando le cose, secondo la Corte di merito, è pienamente legittima la decisione di Poste Italiane di prolungare unilateralmente il sistema delle “areole”. Inoltre il compenso aggiuntivo previsto al riguardo non può ritenersi diretto a premiare il prolungamento della prestazione rispetto all’orario. Esso remunera invece la maggiore intensità e gravosita di una prestazione, contenuta nell’orario, ma comprendente- seppure in parte- il lavoro di competenza di altro lavoratore assente. Al riguardo, la Corte mette anche in rilievo la ragione di una retribuzione per obiettivo, indicandola nella difficoltà di controllare un lavoro che si svolge prevalentemente all’esterno dell’azienda, e valuta come irrilevante che il compenso aggiuntivo e complessivo sia parametrato su un determinato importo di ore di lavoro straordinario, per essere poi suddiviso tra i lavoratori che avessero sostituito il collega assente.

La Corte esamina infine le modalità dello sciopero indetto dall’organizzazione cui aderiva l’appellante e nota che, seppur proclamato come astensione dal lavoro straordinario ed ulteriore, esso si era risolto nel rifiuto di eseguire una parte delle mansioni esigibili, così travalicando i limiti del legittimo esercizio del diritto di sciopero e determinando responsabilità contrattuale e disciplinare del dipendente, al quale erano state inflitte sanzioni pienamente proporzionate ai fatti, data la reiterazione della condotta e la recidiva specifica.

F.B.F. chiede la cassazione di questa sentenza con ricorso per sette motivi.

Poste Italiane resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e o falsa applicazione degli artt. 2106, 1175 e 1375 cod. civ., della L. n. 300 del 1970, art. 7.

Il motivo è infondato.

La giurisprudenza di questa Corte si è orientata anche di recente nel senso che in tema di procedimento disciplinare a carico del lavoratore, la L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7, comma 2, si interpreta nel senso che il lavoratore è libero di discolparsi nelle forme da lui prescelte, oralmente o per iscritto, con l’assistenza o meno di un rappresentante sindacale. Ne consegue che, ove il lavoratore eserciti il proprio diritto chiedendo espressamente di essere “sentito a difesa” nel termine previsto dallo stesso art. 7, comma 5, dello statuto dei lavoratori, il datore di lavoro ha l’obbligo della sua audizione, senza che tale istanza – fuori dai casi in cui la richiesta appaia ambigua ed incerta – sia sindacabile dal datore di lavoro in ordine all’effettiva idoneità difensiva, rispondendo tale esito all’esigenza di consentire la piena rispondenza del giudizio disciplinare al principio del contraddittorio tra le parti e all’espressa previsione dell’impossibilità di applicare qualsiasi sanzione più grave del rimprovero verbale senza che il lavoratore, che ne abbia fatto richiesta, sia sentito a sua discolpa. (Cass. 12978/2011, conforme a Cass. 5864/2010).

Peraltro la valutazione della concreta condotta delle parti e in particolare l’accertamento che le modalità di convocazione del lavoratore non siano contrarie a buona fede o alla lealtà contrattuale è rimessa al giudice di merito ed è insindacabile se congniamente motivava, come è avvenuto nella specie nella quale la Corte territoriale ha ritenuto legittima la convocazione del dipendente in orario ordinario a (OMISSIS) dinanzi all’organismo aziendale preposto alla gestione dell’intero procedimento disciplinare, considerato che tale scelta oltre ad essere esigibile e razionale si rivelava anche più efficace per la stessa dichiarazione a discolpa, recepita senza ulteriori passaggi dall’organismo preposto alla eventuale irrogazione della sanzione.

Il secondo motivo di ricorso contenente denunzia di omessa, sufficiente o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti è inammissibile poichè in esso manca il momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità. (Cass. Sez.un. 20603/2007 ed altre successive conformi).

Conviene ora prendere in esame il quarto ed il quinto motivo di ricorso.

Il quarto motivo, contenente denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti è inammissibile per le stesse ragioni espresse riguardo al secondo motivo.

Il quinto motivo di ricorso contenente ancora denunzia di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti è inammissibile perchè il fatto controverso e decisivo per il giudizio viene indicato “nello sciopero oggetto di causa siccome storicamente proclamato ed attuato” sicchè il momento di sintesi del quale si è già segnalata la necessità è sostanzialmente assente per la estrema genericità della menzionata indicazione.

Vanno ora esaminati il terzo, il sesto ed il settimo motivo di ricorso.

Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 40 Cost., della L. n. 300 del 1970, art. 28, della L. n. 146 del 1990, artt. 1, 2, 4, 12, 13 e 14.

Il sesto motivo di ricorso denunzia violazione degli artt. 2104, 2105 e 2106 cod. civ..

Il settimo motivo di ricorso denunzia violazione e o falsa applicazione dell’art. 1362, e segg., in relazione all’accordo collettivo 29 luglio 2004; dell’art. 2697 c.c., dell’art. 40 Cost..

I tre motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.

Questa Corte ha avuto già occasione di occuparsi di analoga questione decidendo di un ricorso molto simile a quello oggi in esame (v. Cass. 547/2011). Quindi, richiamando gli argomenti utilizzati in quella decisione, dai quali non vi è ragione per discostarsi, può affermarsi che “la prima questione, in ordine logico sistematico, è quella di stabilire se l’astensione dal lavoro oggetto di questa controversia rientri o meno nel concetto di sciopero. Se il comportamento dei lavoratori che hanno aderito all’astensione proclamata dal Cobas ricorrente è una forma di sciopero, la sanzione disciplinare è illegittima e la sua applicazione costituisce violazione della L. n. 300 del 1970, art. 28, in quanto lo sciopero è un diritto costituzionalmente sancito e il suo esercizio sospende il diritto al corrispettivo economico, ma rende immune il comportamento da sanzioni. Se, al contrario, non è sciopero, il rifiuto della prestazione costituisce inadempimento parziale degli obblighi contrattuali e l’applicazione della sanzione disciplinare è legittima.

Non esiste una definizione legislativa dello sciopero. I lineamenti del concetto sono stati individuati sul piano giuridico tenendo conto della storia e delle prassi delle relazioni industriali. Peraltro, la stessa dottrina che chiede all’interprete questa attenzione al dato storico-sociologico ed una particolare duttilità ermeneutica, al tempo stesso precisa che non può essere definita sciopero ogni manifestazione di lotta che i soggetti agenti designino come tale.

Lo sciopero nei fatti si risolve nella mancata esecuzione in forma collettiva della prestazione lavorativa, con corrispondente perdita della relativa retribuzione. Questa mancata esecuzione si estende per una determinata unità di tempo: una giornata di lavoro, più giornate, oppure periodi di tempo inferiori alla giornata, sempre che non si vada oltre quella che viene definita “minima unità tecnico temporale”, al di sotto della quale l’attività lavorativa non ha significato esaurendosi in una erogazione di energie senza scopo.

In tale logica, la giurisprudenza, dopo alcune oscillazioni, riportò entro la nozione di sciopero anche la mancata prestazione del lavoro straordinario (Cass., 28 giugno 1976, n. 2480). L’astensione anche in questo caso ha una precisa delimitazione temporale e concerne tutte le attività richieste al lavoratore.

Al contrario, ci si colloca al di fuori del diritto di sciopero quando il rifiuto di rendere la prestazione per una data unità di tempo non sia integrale, ma riguardi solo uno o più tra i compiti che il lavoratore è tenuto a svolgere. E’ il caso del c.d. sciopero delle mansioni, comportamento costantemente ritenuto estraneo al concetto di sciopero e pertanto illegittimo dalla giurisprudenza (Cass., 28 marzo 1986, n. 2214).

Il rifiuto di effettuare la consegna di una parte della corrispondenza di competenza di un collega assegnatario di altra zona della medesima area territoriale, in violazione dell’obbligo di sostituzione previsto dal contratto collettivo non è astensione dal lavoro straordinario, ne1 astensione per un orario delimitato e predefinito, ma è rifiuto di effettuare una delle prestazioni dovute. Situazione assimilabile a quella del c.d. sciopero della mansioni, perchè, all’interno del complesso di attività che il lavoratore è tenuto a svolgere, l’omissione concerne uno specifico di tali obblighi.

L’astensione pertanto non può essere qualificata sciopero e resta un mero inadempimento parziale della prestazione dovuta. Di conseguenza, la sanzione disciplinare non è illegittima e il comportamento datoriale non è antisindacale.

Questa conclusione non solo è in linea con le coordinate generali prima tracciate, ma anche con la specifica giurisprudenza di legittimità sull’argomento: Cass. 25 novembre 2003, n. 17995, occupandosi di una situazione analoga, concernente il sistema di sostituzioni entro l’ambito della c.d. areola (antecedente dell’area territoriale nell’organizzazione delle Poste), ha affermato che il rifiuto di effettuare la sostituzione del collega assente, è “rifiuto di esecuzione di una parte delle mansioni, legittimamente richiedibili al lavoratore” e “non costituisce esercizio del diritto di sciopero”, con la conseguenza che deve escludersi l’antisindacalità della scelta datoriale di applicare una sanzione disciplinare”.

Anche nel ricorso in esame “la seconda questione da affrontare concerne il rapporto con le determinazioni della Commissione di garanzia. Il quesito ricorso formulato dal ricorrente anche in questo ricorso è il seguente: “in tema di sciopero nei servizi essenziali ed in particolare in quello dei dipendenti di Poste italiane, attinente alla libertà di comunicazione, assoggettato alla normativa di regolamentazione, per sciopero deve intendersi ogni forma di azione sindacale comportante una riduzione del servizio tale da determinare un pregiudizio per tutti gli utenti, ciò valendo anche in caso di astensione collettiva dal lavoro straordinario o considerato aggiuntivo e, in ogni caso, l’esercizio del potere disciplinare relativo all’astensione dal lavoro collettiva è di esclusiva competenza della Commissione di garanzia che eventualmente prescrive al datore di lavoro la sanzione, con la conseguenza che, nel caso di specie, l’abuso del potere disciplinare da parte di Poste italiane costituisce comportamento antisindacale poichè teso a impedire o limitare l’esercizio del diritto di sciopero”.

Si è già detto del perchè l’astensione in esame non costituisce esercizio del diritto di sciopero. Deve aggiungersi che la nozione di sciopero proposta dal ricorrente non è condivisibile, perchè non può definirsi sciopero ogni astensione sindacale che comporti una riduzione del servizio. Nè, invero, lo sciopero si caratterizza per il fatto che determina un danno per gli utenti. Questo può essere un effetto collaterale, ma non è elemento costitutivo dello sciopero;

molti scioperi non danneggiano gli utenti.

La definizione di sciopero proposta dal sindacato ricorrente invero richiama l’espressione usata dalla Commissione di garanzia nel provvedimento del 7 marzo 2002 “allegato anche al ricorso in esame” che peraltro non si occupa delle astensioni contro l’accordo sulle aree territoriali, che del resto è del 2004, bensì in generale gli scioperi dei dipendenti delle Poste. In ogni caso, tale provvedimento non incide sulla soluzione delle questioni oggetto di questa controversia.

Nel delineare il suo campo di applicazione, la delibera precisa che “la presente disciplina sì applica ad ogni forma di azione sindacale, comunque denominata, comportante una riduzione del servizio tale da determinare un pregiudizio per tutti gli utenti”. Ed aggiunge che si applica anche al caso di astensione dal lavoro straordinario.

La Commissione, con tali espressioni, si prefiggeva solo, nella sua ottica specifica, di limitare le conseguenze di azioni sindacali implicanti danni per l’utenza, siano o non siano qualificabili come sciopero. Qualora si tratti di azioni qualificabili come sciopero varranno le esenzioni dal diritto comune dei contratti derivanti dall’art. 40 Cost.. Al contrario, in caso di azioni estranee a tale ambito, l’esenzione non opererà e si applicheranno le regole civilistiche ordinarie in materia di inadempimento delle obbligazioni prima esaminate. L’intervento della Commissione di garanzia non incide su questo ordine di conseguenze, nè, in caso di inadempimento della prestazione non qualificabile come sciopero, incide sul potere disciplinare del datore di lavoro”.

Questi argomenti sono idonei a giustificare la conclusione di rigetto dei tre motivi in esame. In conclusione, il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente alle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere alla controparte le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 40,00 per spese, nonchè Euro 2.500,00 per onorari, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA