Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20270 del 25/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 25/07/2019, (ud. 02/07/2019, dep. 25/07/2019), n.20270

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 2645-2018 proposto da:

L.M.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO

MIRABELLO, 36, presso lo studio dell’avvocato SIMONA SICILIANI, che

la rappresenta e difende con procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.G.; CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) s.n.c. DI

F.A. E F.G., nonchè dei soci illimitatamente

responsabili F.A. e F.G., in persona del curatore

p.t.;

– intimati –

avverso il decreto nel procedimento n. 3712/1986 del TRIBUNALE di

TARANTO, depositato il 20/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/07/2019 dal Consigliere relatore Dott. CAIAZZO

ROSARIO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con reclamo depositato il 4.9.17 dall’avv. Amleto Massimo F.G. chiese la revoca del provvedimento emesso l’11.8.17 con cui il giudice delegato al fallimento della (OMISSIS) s.n.c. di F.A. e F.G. – e dei soci illimitatamente responsabili – respinse l’istanza L. Fall. ex art. 108, presentata dallo stesso F.G. diretta ad ottenere l’annullamento della vendita in data 11.5.17.

Il Tribunale, con decreto del 20.12.17, accolse il reclamo, revocando l’aggiudicazione della vendita, osservando che: il giudice delegato aveva emesso ordinanza di vendita, fissando le modalità della vendita forzosa e di presentazione delle offerte; che lo stesso giudice aveva però ritenuto valida un’offerta, procedendo all’aggiudicazione dell’immobile staggito a favore di L.M.F., con prezzo inferiore a quello indicato dal giudice nell’ordinanza; tale violazione giustificava l’accoglimento del reclamo.

L.M.F. propone ricorso in cassazione affidato a due motivi.

Non si è costituita la curatela fallimentare.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Con il primo motivo è dedotta la nullità del decreto del 20.12.17 e violazione dell’art. 301 c.p.c., in quanto tale provvedimento conseguiva all’attività difensiva svolta dal difensore del reclamante F., avv. Amleto Massimo, il quale, alla data della comparizione all’udienza del 25.10.17, era privo dello jus postulandi, in quanto precedentemente sospeso dall’ordine degli avvocati dal 9 ottobre al 9 dicembre 2017 con provvedimento notificato il 23.9.17, con la conseguenza che il processo avrebbe dovuto essere automaticamente interrotto dato il pregiudizio al diritto di difesa.

Con il secondo motivo è denunziata violazione e falsa applicazione dell’art. 572 c.p.c., comma 3, e delle prescrizioni contenute nell’ordinanza del giudice emessa in data 8.3.17, non avendo il Tribunale tenuto conto che il suddetto art. 572 c.p.c. attribuisce al giudice un potere discrezionale di accettare offerte d’acquisto dei beni oggetto dell’esecuzione forzata fondate sulla riduzione del prezzo-base indicato, purchè nei limiti del quarto.

Il collegio ritiene che la causa, per la rilevanza della questioni oggetto dei due motivi, sia da rinviare alla pubblica udienza.

Circa il primo motivo, secondo un orientamento di questa Corte, la morte, la radiazione o la sospensione dall’albo dell’unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita nel giudizio di merito (o, come nella specie, di avvocato personalmente costituito) determina automaticamente l’interruzione del processo anche se il giudice e le altri parti non ne abbiano avuto conoscenza (e senza, quindi, che occorra, perchè si perfezioni la fattispecie interruttiva, la dichiarazione o la notificazione dell’evento), con preclusione di ogni ulteriore attività processuale, che, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza. Ne consegue che la nullità della sentenza d’appello potrà essere dedotta e provata per la prima volta nel giudizio di legittimità a norma dell’art. 372 c.p.c. e che, nel caso di accoglimento del ricorso, la sentenza, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., dovrà essere cassata con rinvio ad altro giudice di pari grado, nella stessa fase in cui si trovava il processo alla data dell’evento interruttivo (Cass., n. 790/18).

Altro orientamento afferma che la sospensione dall’esercizio della professione dell’unico difensore, a mezzo del quale la parte è costituita in giudizio, determina l’automatica interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, con conseguente nullità degli atti successivi, sul presupposto del concreto pregiudizio arrecato al diritto di difesa (Cass., n. 14520/15; n. 6838/16). Alla luce di tali parziali difformi orientamenti di questa Corte, nella parte relativa alla necessità o meno che l’attività svolta dal difensore sospeso dall’albo professionale produca un concreto pregiudizio al diritto di difesa, si rende opportuna la discussione della causa in pubblica udienza.

Parimenti, in ordine al secondo motivo, la questione relativa all’applicazione dell’art. 572 c.p.c., comma 3 – circa l’offerta oggetto d’aggiudicazione al prezzo-base, con la differenza non superiore al quarto – è suscettibile di discussione in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa alla pubblica udienza della 1^ Sez. civile.

Così deciso in Roma, alla camera di consiglio, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2019

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