Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20270 del 22/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/08/2017, (ud. 10/11/2016, dep.22/08/2017),  n. 20270

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3470/2013 proposto da:

M.K.O. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE ANGELICO, 78, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO

FERRARA, rappresentato e difeso dall’avvocato SILVIO FERRARA in

virtù di mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di MILANO, emessa il 22/11/2012 e

depositata il 26/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 702 bis c.p.c., con cui M.K.O. aveva chiesto l’annullamento del provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale emesso dalla Commissione Territoriale di Milano il 12.9.2011 e notificatogli dalla Questura di Lodi il 26.9.2011 unitamente alla revoca del permesso di soggiorno;

Con il medesimo provvedimento dell’8/11 giugno 2012 il tribunale ha revocato l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, emesso il 14.10.2011 dal Consiglio dell’Ordine Forense di Milano.

Il giudice del tribunale ha ritenuto che l’interessato avesse agito con colpa grave, poichè aveva omesso di produrre la relazione di notifica del provvedimento di diniego, così impedendo la verifica della tempestività del ricorso, e non aveva dedotto elementi nuovi ed ulteriori rispetto a quelli già negativamente valutati dalla Commissione Territoriale.

Tale ordinanza è stata opposta dal M. con ricorso del D.P.R. n. 115 del 2002, ex artt. 84 e 170, al presidente del tribunale, che l’ha dichiarata inammissibile in quanto fondata sul merito del giudizio cui ineriva la prestazione in regime di patrocinio a spese dello Stato, e perciò su profili estranei alla sua cognizione ed invece soggetti ad eventuale impugnazione; Avverso tale decisione M.K.O. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Il Ministero intimato non ha svolto difese.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, proponendo l’accoglimento del ricorso.

I tre motivi di ricorso, pur se variamente articolati, attengono alla medesima questione, ovvero alla mancata disamina – da parte del giudice dell’opposizione – dell’effettiva sussistenza di una colpa grave dell’interessato nell’azione giudiziaria cui ineriva la richiesta di patrocinio a spese dello Stato.

– Con il primo motivo, infatti, il ricorrente deduce violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2, per aver il giudice omesso di accertare se egli aveva in effetti agito con colpa grave, ritenendo erroneamente che tale accertamento avrebbe condotto ad un sindacato sul merito del giudizio cui ineriva il beneficio; con il secondo motivo deduce violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 84, 136 e 170, artt. 24 e 111 Cost. e artt. 6 e 13 della C.E.D.U., assumendo che in tal modo il giudice avrebbe reso sostanzialmente ineffettivo il rimedio impugnatorio specificamente previsto per il caso di revoca del beneficio; con il terzo motivo deduce omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, evidenziando che sulla propria condotta processuale – che il primo giudice aveva ritenuto significativa di un atteggiamento di colpa grave – l’ordinanza impugnata non aveva svolto alcuna considerazione.

Le censure sono fondate.

L’ordinanza impugnata non pare cogliere la distinzione fra la decisione sul merito della vicenda – il cui esame è effettivamente precluso al giudice dell’opposizione – e l’accertamento della sussistenza del presupposto per la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello stato, che in sè non comporta alcuna statuizione nel merito, ma impone di verificare se vi fosse la colpa grave che giustifica la revoca.

Nel caso di specie, in altre parole, era demandato al giudice dell’opposizione di accertare se le condotte evidenziate nel provvedimento di revoca del beneficio costituissero o meno elementi sintomatici della colpa grave nell’azione, a prescindere da ogni verifica della fondatezza di tali addebiti;

– pertanto, la declaratoria di inammissibilità è fondata sul solo rilievo del fatto che nell’opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex artt. 84 e 170, è esclusa ogni possibilità di cognizione circa il merito della decisione. Ciò comporta una mancata applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2, oltrechè – in assenza del richiesto sindacato sul presupposto – la sostanziale privazione del mezzo di impugnazione consentito al destinatario della revoca ed il mancato esame dell’unico fatto controverso dedotto in giudizio.

Il Presidente del tribunale deve invece verificare la fondatezza del decreto di revoca ai soli fini della colpa grave e non in relazione al merito dell’azione giudiziaria proposta. Il rifiuto di esperire il controllo sollecitatogli con il ricorso finisce con il sovrapporre la problematica relativa al gratuito patrocinio con quella relativa alla domanda di protezione internazionale.

I tre motivi di ricorso, che hanno approfonditamente e condivisibilmente esaminato e criticato il provvedimento, sono quindi fondati.

Il provvedimento impugnato va cassato e la cognizione rimessa al tribunale di Milano in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese di questo giudizio.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e rinvia al tribunale di Milano in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, tenuta il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2017

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