Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20270 del 04/10/2011

Cassazione civile sez. lav., 04/10/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 04/10/2011), n.20270

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8647-2008 proposto da:

COBAS PT CUB DI NOVARA & PROVINCIA, in persona del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZALE DON MINZONI 9, presso lo studio dell’avvocato AFELTRA

ROBERTO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ZEZZA

LUIGI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa

dall’avvocato TOSI PAOLO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 325/2007 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 20/03/2007 r.g.n. 1405/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/06/2011 dal Consigliere Dott. FILIPPO CURCURUTO;

udito l’Avvocato ANNA BUTTAFOCO per delega PAOLO TOSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di Novara ha dichiarato antisindacale la condotta di Poste Italiane s.pa. consistente nell’irrogazione di sanzioni disciplinari a dipendenti che avevano aderito allo sciopero indetto dalla organizzazione COBAS PT CUB Novara contro le prestazioni aggiuntive previste dall’accordo collettivo area territoriale 29 luglio 2004 ed ha ordinato a Poste Italiane di annullare le sanzioni irrogate.

La Corte d’Appello di Torino, accogliendo l’appello, ha respinto la domanda proposta dal COBAS PT CUB NOVARA. In motivazione la Corte territoriale ha descritto anzitutto il contenuto dell’accordo collettivo sopra menzionato ed ha riferito che l’organizzazione COBAS non aveva sottoscritto nè tale accordo nè il contratto collettivo ed aveva comunicato l’astensione da ogni prestazione accessoria comunque denominata per 27 giorni a partire dal 25 ottobre 2004. Da ciò il rifiuto di alcuni aderenti alla menzionata organizzazione di sostituire nell’area territoriale i colleghi assenti e la pretesa da essi avanzata di vedersi applicate le norme sulle prestazioni di lavoro straordinario, rifiuto al quale avevano fatto seguito le sanzioni disciplinari.

La Corte ha riferito poi sulle ragioni dell’accoglimento della domanda da parte del Tribunale riconducibili al rilievo che lo sciopero era stato indetto nel rispetto delle prescrizioni della legge n. 146 del 1990 e che quindi l’iniziativa di Poste italiane doveva considerarsi diretta a colpire gli iscritti al COBAS, ed all’ulteriore rilievo che vi era discriminazione rispetto ad aderenti ad altre organizzazioni sindacali aderenti ad analogo sciopero, da queste indetto con le medesime modalità attuative.

La Corte riferisce poi sulle ragioni fatte valere dall’appellante riconducibili al rilievo che la sostituzione del collega assente, rifiutata dagli scioperanti, rientra nell’ordinaria prestazione lavorativa; che pertanto la contestazione da parte dei lavoratori in sciopero riguarda il contenuto della predetta prestazione ordinaria e non i limiti temporali della stessa e che dunque la contestazione medesima non rientra nell’ambito del legittimo esercizio del diritto di sciopero. La Corte considera peraltro decisiva come decisiva la circostanza, emersa dall’istruttoria testimoniale, nel corso della quale era stato anche ascoltato come teste un rappresentante del COBAS, secondo cui i dipendenti in sciopero avevano rifiutato la prestazione consistente nella sostituzione del collega, indipendentemente dalla possibilità o meno di svolgere tale compito durante il normale orario di lavoro.

La Corte territoriale prende quindi posizione sul problema se il rifiutare una prestazione rientrante nelle mansioni esigibili sia un inadempimento che possa essere discriminato dall’esercizio del diritto di sciopero. In proposito il giudice del merito muove dalla nozione di sciopero come astensione collettiva dalle prestazioni con relativa perdita di retribuzione ed affianca a tale nozione quella di sciopero come astensione dell’intera attività lavorativa, anche se non necessariamente per tutta la durata dell’orario di lavoro, il che, secondo la Corte torinese, impedisce di ravvisare lo sciopero nella sola astensione da talune delle mansioni esigibili.

La Corte esclude infine ogni intento discriminatorio nei confronti del COBAS e richiama al riguardo dichiarazioni della rappresentante del COBAS di Torino.

COBAS PT CUB di Novara impugna questa sentenza con ricorso per tre motivi. Poste Italiane s.p.a. resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo di ricorso si addebita alla sentenza impugnata di avere in violazione e/o con falsa applicazione dell’art. 40 Cost., della L. n. 300 del 1970, art. 28 della L. n. 146 del 1990, artt. 1, 2, 4, 12, 13 e 14 non considerato antisindacale l’esercizio del potere disciplinare da parte di Poste italiane senza tener presente che in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali deve considerarsi sciopero qualunque riduzione del servizio tale da determinare un pregiudizio dei diritti degli utenti e che tale nozione vale anche in caso di astensione collettiva dal lavoro straordinario o considerato aggiuntivo, e senza tener presente inoltre che l’esercizio del potere disciplinare relativo all’astensione dal lavoro collettivo e di esclusiva competenza della Commissione di garanzia.

Con il secondo motivo di ricorso si addebita alla sentenza impugnata di non avere considerato, in violazione e/o con falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. in relazione all’accordo collettivo 29 luglio 2004 che laddove come nella specie l’accordo collettivo contenga una disposizione in base alla quale il dipendente è tenuto a sostituire oltre la sua prestazione contrattuale già determinata, in quota parte oraria, un collega assente, remunerandolo con una quota di retribuzione inferiore alla maggiorazione per lavoro straordinario, la relativa astensione collettiva da tale prestazione attiene al legittimo esercizio del diritto di sciopero.

Con il terzo motivo di ricorso si addebita alla sentenza impugnata di avere inadeguatamente valutato il fatto controverso e decisivo costituito dal materiale probatorio di primo grado. I primi due motivi vanno esaminati congiuntamente perchè connessi. Essi sono infondati.

Questa Corte ha avuto già occasione di occuparsi di analoga questione decidendo di un ricorso molto simile a quello oggi in esame (v. Cass. 547/2011). Quindi, richiamando gli argomenti utilizzati in quella decisione, dai quali non vi è ragione per discostarsi, può affermarsi che “la prima questione, in ordine logico sistematico, è quella di stabilire se l’astensione dal lavoro oggetto di questa controversia rientri o meno nel concetto di sciopero. Se il comportamento dei lavoratori che hanno aderito all’astensione proclamata dal Cobas ricorrente è una forma di sciopero, la sanzione disciplinare è illegittima e la sua applicazione costituisce violazione della L. n. 300 del 1970, art. 28 in quanto lo sciopero è un diritto costituzionalmente sancito e il suo esercizio sospende il diritto al corrispettivo economico, ma rende immune il comportamento da sanzioni. Se, al contrario, non è sciopero, il rifiuto della prestazione costituisce inadempimento parziale degli obblighi contrattuali e l’applicazione della sanzione disciplinare è legittima.

Non esiste una definizione legislativa dello sciopero. I lineamenti del concetto sono stati individuati sul piano giuridico tenendo conto della storia e delle prassi delle relazioni industriali. Peraltro, la stessa dottrina che chiede all’interprete questa attenzione al dato storico-sociologico ed una particolare duttilità ermeneutica, al tempo stesso precisa che non può essere definita sciopero ogni manifestazione di lotta che i soggetti agenti designino come tale.

Lo sciopero nei fatti si risolve nella mancata esecuzione in forma collettiva della prestazione lavorativa, con corrispondente perdita della relativa retribuzione. Questa mancata esecuzione si estende per una determinata unità di tempo: una giornata di lavoro, più giornate, oppure periodi di tempo inferiori alla giornata, sempre che non si vada oltre quella che viene definita “minima unità tecnico temporale”, al di sotto della quale l’attività lavorativa non ha significato esaurendosi in una erogazione di energie senza scopo.

In tale logica, la giurisprudenza, dopo alcune oscillazioni, riportò entro la nozione di sciopero anche la mancata prestazione del lavoro straordinario (Cass., 28 giugno 1976, n. 2480). L’astensione anche in questo caso ha una precisa delimitazione temporale e concerne tutte le attività richieste al lavoratore.

Al contrario, ci si colloca al di fuori del diritto di sciopero quando il rifiuto di rendere la prestazione per una data unità di tempo non sia integrale, ma riguardi solo uno o più tra i compiti che il lavoratore è tenuto a svolgere. E’ il caso del cd. sciopero delle mansioni, comportamento costantemente ritenuto estraneo al concetto di sciopero e pertanto illegittimo dalla giurisprudenza (Cass., 28 marzo 1986, n. 2214).

Il rifiuto di effettuare la consegna di una parte della corrispondenza di competenza di un collega assegnatario di altra zona della medesima area territoriale, in violazione dell’obbligo di sostituzione previsto dal contratto collettivo non è astensione dal lavoro straordinario, nè astensione per un orario delimitato e predefinito, ma è rifiuto di effettuare una delle prestazioni dovute. Situazione assimilabile a quella del cd. sciopero della mansioni, perchè, all’interno del complesso di attività che il lavoratore è tenuto a svolgere, l’omissione concerne uno specifico di tali obblighi. L’astensione pertanto non può essere qualificata sciopero e resta un mero inadempimento parziale della prestazione dovuta. Di conseguenza, la sanzione disciplinare non è illegittima e il comportamento datoriale non è antisindacale.

Questa conclusione non solo è in linea con le coordinate generali prima tracciate, ma anche con la specifica giurisprudenza di legittimità sull’argomento: Cass. 25 novembre 2003, n. 17995, occupandosi di una situazione analoga, concernente il sistema di sostituzioni entro l’ambito della cd. areola (antecedente dell’area territoriale nell’organizzazione delle Poste), ha affermato che il rifiuto di effettuare la sostituzione del collega assente, è “rifiuto di esecuzione di una parte delle mansioni, legittimamente richiedibili al lavoratore” e “non costituisce esercizio del diritto di sciopero”, con la conseguenza che deve escludersi l’antisindacalità della scelta datoriale di applicare una sanzione disciplinare”.

Anche nel ricorso in esame “la seconda questione da affrontare concerne il rapporto con le determinazioni della Commissione di garanzia. Il quesito ricorso formulato dal ricorrente anche in questo ricorso è il seguente: “in tema di sciopero nei servizi essenziali ed in particolare in quello dei dipendenti di Poste italiane, attinente alla libertà di comunicazione, assoggettato alla normativa di regolamentazione, per sciopero deve intendersi ogni forma di azione sindacale comportante una riduzione del servizio tale da determinare un pregiudizio per tutti gli utenti, ciò valendo anche in caso di astensione collettiva dal lavoro straordinario o considerato aggiuntivo e, in ogni caso, l’esercizio del potere disciplinare relativo all’astensione dal lavoro collettiva è di esclusiva competenza della Commissione di garanzia che eventualmente prescrive al datore di lavoro la sanzione, con la conseguenza che, nel caso di specie, l’abuso del potere disciplinare da parte di Poste italiane costituisce comportamento antisindacale poichè teso a impedire o limitare l’esercizio del diritto di sciopero”.

Si è già detto del perchè l’astensione in esame non costituisce esercizio del diritto di sciopero. Deve aggiungersi che la nozione di sciopero proposta dal ricorrente non è condivisibile, perchè non può definirsi sciopero ogni astensione sindacale che comporti una riduzione del servizio. Nè, invero, lo sciopero si caratterizza per il fatto che determina un danno per gli utenti. Questo può essere un effetto collaterale, ma non è elemento costitutivo dello sciopero;

molti scioperi non danneggiano gli utenti.

La definizione di sciopero proposta dal sindacato ricorrente invero richiama l’espressione usata dalla Commissione di garanzia nel provvedimento del 7 marzo 2002″ allegato anche al ricorso in esame” che peraltro non si occupa delle astensioni contro l’accordo sulle aree territoriali, che del resto è del 2004, bensì in generale gli scioperi dei dipendenti delle Poste. In ogni caso, tale provvedimento non incide sulla soluzione delle questioni oggetto di questa controversia. Nel delineare il suo campo di applicazione, la delibera precisa che “la presente disciplina si applica ad ogni forma di azione sindacale, comunque denominata, comportante una riduzione del servizio tale da determinare un pregiudizio per tutti gli utenti”. Ed aggiunge che si applica anche al caso di astensione dal lavoro straordinario.

La Commissione, con tali espressioni, si prefiggeva solo, nella sua ottica specifica, di limitare le conseguenze di azioni sindacali implicanti danni per l’utenza, siano o non siano qualificabili come sciopero. Qualora si tratti di azioni qualificabili come sciopero varranno le esenzioni dal diritto comune dei contratti derivanti dall’art. 40 Cost.. Al contrario, in caso di azioni estranee a tale ambito, l’esenzione non opererà e si applicheranno le regole civilistiche ordinarie in materia di inadempimento delle obbligazioni prima esaminate. L’intervento della Commissione di garanzia non incide su questo ordine di conseguenze, ne1, in caso di inadempimento della prestazione non qualificabile come sciopero, incide sul potere disciplinare del datore di lavoro”.

Questi argomenti sono idonei a giustificare la conclusione di rigetto dei primi due motivi del ricorso ora all’esame.

Il terzo motivo è inammissibile perchè non corredato dal momento di sintesi del fatto controverso e decisivo richiesto dall’art. 366 bis c.p.c. nell’interpretazione consolidata di questa Corte.

In conclusione, l’intero ricorso in esame deve essere rigettato.

Il soccombente va condannato al pagamento delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere alla controparte le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 40,00 per spese, nonchè Euro 2500 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2011

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