Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2027 del 30/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2027 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 18615-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
LUIGI ISABELLA VALENZI SBLLGU49H13H742J, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA POMPEO UGONIO 3, presso il. proprio
studio, rappresentato e difeso da se stesso e dall’avvocato PAVIA
CARLO giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –

9459

Data pubblicazione: 30/01/2014

avverso la sentenza

n.

74/9/2010 della COMMISSIONE

TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA del 20/05/2010, depositata
il 20/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO

udito l’Avvocato Carlo Pavia difensore del controricorrente che si
riporta agli scritti.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
« L’Agenzia delle Entrate ricorre contro il sig. Luigi Isabella Valenzi per la cassazione della
sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, confermando la sentenza
di primo grado, ha annullato la cartella esattoriale emessa per il recupero di imposte non
versate relative all’ anno 2000.
La Commissione Tributaria Regionale ha fondato la propria decisione sull’assunto che la
richiesta di sanatoria ex art. 9 bis 1. 289/02 avanzata dal contribuente avesse estinto l’obbligo
di pagamento delle sanzioni, ancorché il contribuente non avesse versato interamente la
somma complessivamente dovuta a titolo di condono; ciò perché, secondo la sentenza gravata,
il mancato versamento di una parte di tale somma avrebbe attribuito al Fisco il diritto di
procedere al relativo recupero, ma non avrebbe fatto rivivere l’obbligazione tributaria
originaria relativa alle sanzioni.
L’Agenzia delle Entrate svolge un solo motivo di gravame, deducendo il vizio di violazione
di legge ex art. 360 n. 3 cpc e assumendo che la Commissione Tributaria Regionale
avrebbe violato l’ articolo 9 bis 1. 289/02 nel ritenere che gli effetti del condono previsto da
tale disposizione si producano anche nel caso di carente o intempestivo versamento delle
somme complessivamente dovute per il perfezionamento del condono.
Il contribuente si è costituito con controricorso.
Il ricorso appare fondato e da accogliere perché la tesi giuridica seguita nella sentenza
gravata si pone in contrasto con l’ insegnamento questa Corte (sent. 20745/10, sent. 17396/10,
in motivazione, ord. 17600/11) secondo cui il condono previsto all’art. 9 bis della legge n. 289
del 2002 – relativo alla possibilità che gli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle
ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate vengano definiti mediante il solo pagamento
dell’imposta e degli interessi o, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza aggravi e
sanzioni – costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale (come, invece deve
ritenersi per le fattispecie regolate dagli artt. 7,8,9, 15 e 16 della legge n. 289 del 2002, le quali
attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da
Ric. 2011 n. 18615 sez. MT – ud. 05-12-2013
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COSENTINO;

effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario); con la conseguenza che,
nell’ipotesi di cui all’art. 9 bis, non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione ex art. 36
bis d.P.R. n. 600 del 1973 in ordine alla determinazione del “quantum”, esattamente indicato
nell’importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del terzo comma,
con gli interessi di cui all’art. 4, il condono è condizionato dall’integrale e tempestivo
pagamento di quanto dovuto e il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente
solo se è integrale e tempestivo per tutte le rate; da ultimo, Cass. 19546/11 “In tema di

legge 27 dicembre 2002, n. 289 – che considerano efficaci le ipotesi di condono ivi regolate
anche senza adempimento integrale insuscettibili di applicazione analogica, perché connesse
a nonne di tipo eccezionale, nell’ipotesi prevista dall’art. 9 bis della legge citata la non
applicazione delle sanzioni si verifica solo se si provvede al pagamento (in un’unica soluzione
o in modo rateale) delle imposte, nei termini e nei modi di cui alla medesima disposizione, con
la conseguenza che, nel caso di omesso o non integrale pagamento, l’istanza di definizione
diviene inefficace e si verifica la perdita della possibilità di avvalersi della definizione
anticipata” .

In conclusione, si ritiene che il procedimento possa essere definito in camera di consiglio, con
la declaratoria di manifesta fondatezza del ricorso e la cassazione della sentenza gravata.
Non appaiono necessari ulteriori accertamenti di fatto e pertanto si propone la decisione della
causa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente avverso la cartella
esattoriale; al riguardo è opportuno precisare che la questione, sollevata nel controricorso,
secondo cui al contribuente non sarebbe stato notificato alcun provvedimento di diniego della
sua istanza di condono sarebbe astrattamente riproponibile dal contribuente in sede di rinvio
(ove ritualmente dedotta nei precedenti gradi di merito) ma è priva di rilievo giuridico, avendo
questa Corte già chiarito che “In tema di condono fiscale, qualora il contribuente abbia
presentato richiesta di definizione amministrativa ex art. 9 bis della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, la mancata notificazione del provvedimento motivato di rigetto dell’istanza di condono
non comporta alcuna decadenza a carico dell’Amministrazione finanziaria, né si traduce in
una violazione del diritto di difesa del contribuente, poiché questi, a nonna dell’art. 19,
comma terzo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, può proporre tutte le censure deducibili
avverso il provvedimento presupposto, a lui non notificato, in sede di impugnazione della
cartella esattoriale emessa per il recupero dell’imposta, equivalendo la notifica di questo atto
a manifestazione implicita, da parte dell’Ufficio, del convincimento di ritenere consolidata la
pretesa tributaria e, conseguentemente, della volontà di negare l’ammissione al condono.”
(così sent. 7673/12, conf. 11458/12).»

che il contribuente si è costituito con controricorso;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti;
che non sono state depositate memorie difensive;

Ric. 2011 n. 18615 sez. MT – ud. 05-12-2013
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condono fiscale, in assenza di disposizioni quali quelle di cui agli artt. 8, 9, 15 e 16 della

che il Collegio condivide le argomentazioni esposte nella relazione;
che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso va accolto e la
sentenza gravata va cassata;
che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può
essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

giudizio di legittimità.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e, decidendo nel
merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente; compensa le spese
delle fasi di merito e condanna il contribuente a rifondere all’Agenzia delle
entrate le spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 800 per onorari,
oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma il Sdicembre 2013.

Le spese si compensano per le fasi di merito e seguono la soccombenza per il

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