Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2027 del 28/01/2021

Cassazione civile sez. I, 28/01/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 28/01/2021), n.2027

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12255/2019 proposto da:

E.S.C., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Oddone Anna Rosa, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma

Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato. che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 01/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/12/2020 da CAPRIOLI MAURA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

E.S.C., cittadino nigeriano nato a (OMISSIS), ha adito il Tribunale di Torino- Sezione specializzata in materia di immigrazione, impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Il ricorrente aveva riferito di essere cristiano e di aver lasciato la Nigeria a causa della crisi e della guerra; di essere fuggito in conseguenza delle violenze e minacce perpetrate da una sette della quale il richiedente faceva parte.

Con Decreto n. 1453 del 2019 il Tribunale di Torino respingeva il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale e umanitaria.

Rilevava che il ricorrente non era credibile con riguardo alle reali ragioni che lo avevano indotto a lasciare il paese escludendo poi sulla base delle fonti internazionale debitamente indicate l’esistenza di una violenza indiscriminata nell’ambito di un conflitto armato nella zona di provenienza del richiedente (b Edo State).

Quanto alla protezione umanitaria escludeva altresì che detta misura si sostanziasse nella sproporzione fra le condizioni di vita esistenti nel paese di origine e quelli esistenti nel paese di accoglienza.

Avverso tale decreto E.S.C. propone ricorso affidato a due motivi cui resiste con controricorso il Ministero degli Interni.

Con il primo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 o comunque l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p., comma 1, n. 5.

Si critica il diniego della protezione internazionale da parte del Tribunale nella parte in cui avrebbe omesso di valutare le doglianze del richiedente il quale aveva messo in luce le pesanti criticità geopolitiche della Nigeria ma anche le condizioni di arretratezza della mentalità e dei costumi.

Si duole anche della mancata audizione del ricorrente per chiarire i punti più oscuri della vicenda.

Con il secondo motivo si denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5.

Si lamenta che il primo Giudice avrebbe omesso di valutare la condizioni di vulnerabilità del ricorrente e le specifiche doglianze difensive discostandosi dagli orientamenti giurisprudenziali in materia.

Entrambe le doglianze si rivelano inammissibili.

Va ricordato che il nuovo testo dell’art. 360, n. 5 (risultante dalle modifiche apportate dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 2012, n. 134) in tema di ricorso per vizio motivazionale deve essere interpretato, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, nel senso della riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione; secondo la nuova formula, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Sez. un., 07/04/2014, n. 8053; Sez. un., 22/09/2014, n. 19881; Sez. un., 22/06/2017, n. 15486).

Inoltre, secondo le Sezioni Unite, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività.

Ciò premesso il ricorrente deduce il vizio di omesso esame di fatti rilevanti – art. 360 c.p.c., n. 5 – ma non indica in modo specifico a quali fatti si riferisca, con l’ovvia conseguenza della genericità di entrambi i motivi che non possono dunque superare il vaglio di ammissibilità.

Il ricorrente non ha avuto cura di riprodurre il contenuto del ricorso con l’esatta individuazione le doglianze difensive ed istruttorie per le quali si deduce l’omesso esame e di cui non vi è traccia nella decisione impugnata.

Entrambe le censure inoltre non si non si confrontano col provvedimento impugnato, il quale fonda il rigetto sulla valutazione di tutti gli elementi di prova raccolti, ed in particolare sul racconto del ricorrente che è stato ritenuto non credibile ed impingono nella inammissibilità, in quanto con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice del merito, senza considerare le ragioni offerte da quest’ultimo, poichè in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un “non motivo”, come tale inammissibile ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 (principio affermato con continuità, da Cass. n. 359 del 2005, fino a Cass. n. 22478 del 2018).

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nessuna determinazione in punto spese per il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata non potendosi ritenere tale la contestazione riportata nella memoria di costituzione riassunta in poche righe.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese;ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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