Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2027 del 04/02/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 2027 Anno 2015
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA
sul ricorso 24285-2008 proposto da:
MINISTERO DELLA ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA, in
persona del Ministro pro tempore, rappresentato e
difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i
cui Uffici domicilia, in ROMA, alla VIA DEI
PORTOGHESI n. 12;
– ricorrente –

2014
3722

contro

MARCUCCI IGINO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA FLAMINIA 56, presso lo studio dell’avvocato
ROBERTO FIOCCA, che lo rappresenta e difende

Data pubblicazione: 04/02/2015

unitamente all’avvocato GENIOLA TERESA, giusta delega
in atti;

avverso la sentenza n.

controricorrente

441/2008 della CORTE D’APPELLO

di L’AQUILA, depositata il 20/05/2008 R.G.N. 12/2007;

udienza del

02/12/2014

dal Consigliere Dott. ENRICA

D’ANTONIO;
udito l’Avvocato DI MATTEO FEDERICO;
del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCELLO
MATERA che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

R.G 24285/2008

Svolgimento del processo
La Corte d’appello dell’Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di
Lanciano con la quale era stato riconosciuto il diritto di Igino Marcucci
docente di scuola statale, alla liquidazione del compenso per le ore eccedenti le
18 settimanali comprensivo dell’indennità integrativa speciale negata dal
Ministero dell’Istruzione . La Corte territoriale ha affermato che l’insegnante
fondava la sua richiesta sull’art 88, 4° comma del dpr 417/1974 in base al quale

determinato mediante l’applicazione del parametro costituito dal “trattamento
economico” da rapportare quindi ad 1/18 con inclusione dell’iis e che, secondo il
Ministero, il CCNL del 1995 , con l’art 70 , aveva modificato tale parametro
riferendolo allo stipendio tabellare derogando alla norma precedente e con
conseguente esclusione dell’iis.
La Corte d’appello ha rilevato che l’art 70 del CCNL 1995 prevedeva, in una
prima parte, l’applicazione del criterio di calcolo di cui all’ad 88, 4° comma, dpr
n 417/1974 e cioè un criterio rapportato allo stipendio effettivo e dunque
comprensivo de ll’iis e che 1 a no dna c ollettiva citata s tabiliva , nella s econda
parte, che ” ogni ora eccedente effettivamente prestata doveva essere retribuita in
ragione di 1/78 dello stipendio tabellare in godimento”con conseguente
esclusione dell’iis. Secondo la Corte le due espressioni erano inconciliabili
dovendosi concludere , pertanto, per l’esistenza di un errore terminologico anche
laddove il parametro era indicato in 1/78.
Ricorre il Ministero della Pubblica Istruzione formulando un unico articolato
motivo .Resiste il Marcucci con controricorso e poi memoria ex art 378 cpc . Il
Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.
Motivi della decisione
Il ricorrente denuncia violazione degli art 63 e 70 del CCNL del 1995 e dell’art
88, comma 4, del dpr n 417/1974 . Con l’unico motivo il Ministero ricorrente
censura la sentenza per violazione dell’art. 70 del CCNL Comparto Scuola del
4.8.95, p erché, contrariamente a qua nto a ffermato da Ila s entenza im pugnata, il
citato art. 70 del CCNL sarebbe chiaro nell’escludere l’indennità integrativa
speciale dal compenso per le ore eccedenti, mentre il D.P.R. n. 417 del 1974, art.
88, comma 4 avrebbe la mera funzione di individuare un criterio di calcolo, i cui

la retribuzione delle ore di insegnamento eccedenti l’orario normale era

elementi vengono però stabiliti dalla stessa norma collettiva che fa riferimento
allo stipendio tabellare. Inoltre, solo con il CCNL del 2003, e quindi solo dal
primo gennaio 2003, è stato stabilito che la indennità integrativa speciale cessa di
essere c orrisposta c ome singola voce retributiva e viene conglobata nella voce
stipendio tabellare. Con ciò confermandosi che la precedente contrattazione
escludeva dalla retribuzione tabellare la IIS.
Il motivo è fondato.
Il primo comma dell’art 70 del CCNL recita che: “Per il pagamento delle ore di

di insegnamento di cui all’art. 43, comma 2, il cui finanziamento grava sul fondo
d’istituto, si applica il criterio di calcolo di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417,
art. 88, comma 4.0gni ora eccedente effettivamente prestata viene pertanto
retribuita in ragione di 1/78 dello stipendio tabellare in godimento
dell’interessato”. E’ utile altresì sottolineare che in base all’art. 63, dedicato alla
struttura della retribuzione, del predetto contratto la retribuzione dei capi di
istituto e del personale docente, educativo ed A.T.A. appartenente al comparto
della Scuola si compone del trattamento fondamentale – costituito dallo stipendio
tabellare (comprensivo della retribuzione individuale di anzianità e dell’indennità
di funzione) e dall’indennità integrativa speciale – e del trattamento accessorio – il
quale comprende varie voci tra le quali le ore eccedenti di cui all’art. 70.
Il D.P.R. n. 417 del 1974, art. 88, comma 4 del richiamato nell’art. 70, comma 1
del CCNL in parola sancisce che: “fermo restando l’obbligo di 20 ore mensili di
servizio per gli altri impegni connessi con la normale attività della scuola, nella
scuola secondaria e artistica ogni ora di insegnamento eccedente per qualsiasi
motivo le 18 ore settimanali, comprese le ore di insegnamento supplementare
facoltativo previsto dalle norme vigenti e quelle eventualmente incluse nell’orario
di cattedra, è compensata per il periodo di effettiva durata della prestazione in
ragione di 1/18 del trattamento economico in godimento, con esclusione della sola
aggiunta di famiglia e dello assegno di cui alla L. 30 luglio 1973, n. 477, art. 12”.
Come già statuito dalla giurisprudenza costante di questa Corte ( cfr Cass n
14486/2014 , n. 14484/2014 , n 24543/2013, n 1717/2011, n. 23930 del 2010)
“in base al coordinamento dei predetti testi emerge con evidenza, ed in maniera
univoca, che il richiamo operato nell’art. 70 del CCNL al D.P.R. n. 417 del 1974,
art. 88, comma 4 è limitato al mero criterio di calcolo, e non riguarda la

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insegnamento eccedenti l’orario d’obbligo non rientranti nelle attività aggiuntive

individuazione degli elementi retributivi che concorrono alla determinazione della
retribuzione per le ore in eccedenza. Tanto è confermato dall’ultimo periodo del
richiamato art. 70, comma I in parola dove e’ disposto che: “Ogni ora eccedente
effettivamente prestata viene pertanto retribuita in ragione di 1/78 dello stipendio
tabellare in godimento dell’interessato”. Infatti il riferimento allo “stipendio
tabellare” – che costituisce proprio una voce della struttura della retribuzione del
trattamento fondamentale previsto dal precedente art. 63 del CCNL in parola — e
non al “trattamento economico in godimento” di cui al precitato D.P.R. n. 417 del

il meccanismo di cui al precitato art. 88 anche per la individuazione degli elementi
che concorrono alla determinazione del compenso spettante per le ore di lavoro
prestate in eccedenza oltre la 18° ora. Il tenore letterale della clausola contrattuale
non consente altra soluzione ermeneutica. Dunque, l’art. 63 del CCNL in esame
nettamente distingue – riguardo alla struttura della retribuzione – le “voci” che
compongono il trattamento fondamentale tra stipendio tabellare ed indennità
integrativa speciale: quest’ultima non essendo quest’ultima richiamata dalle parti
sociali nell’art. 70 del predetto contratto, la conclusione non può essere che quella
della esclusione, nella determinazione del compenso dovuto per le ore prestate in
eccedenza oltre la 18, della indennità integrativa speciale”. Va ulteriormente
osservato che tale disciplina non suscita dubbi di illegittimità costituzionale.
Invero, in relazione alla misura del compenso spettante per lavoro straordinario, la
Corte Costituzionale, con la sentenza n. 470 del 2002, ha affermato che “La
proporzionalità e l’adeguatezza della retribuzione, di cui al principio stabilito
all’art. 36 Cost., vanno riferite – secondo la consolidata giurisprudenza
costituzionale – non già alle sue singole componenti, ma alla globalità di questa.
Ne consegue – secondo quanto già affermato nella sentenza n. 164 del 1994 – che
“il silenzio dell’art. 36 Cost. sulla struttura della retribuzione e sull’articolazione
delle voci che la compongono significa che e’ rimessa insindacabilmente alla
contrattazione collettiva la determinazione degli elementi che concorrono a
formare, condizionandosi a vicenda, il trattamento economico complessivo dei
lavoratori, del quale il giudice potrà poi essere chiamato a verificare la
corrispondenza ai minimi garantiti dalla norma costituzionale”.
Né la norma si pone in contrasto con l’art.4, primo comma, della Carta Sociale
Europea del 3 maggio 1996 (ratificata e resa esecutiva con legge 9 febbraio 1999,

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1974, art. 88, comma 4, esclude che la parti contraenti abbiano voluto richiamare

n. 30), secondo cui le parti si impegnano a riconoscere il diritto dei lavoratori ad
un tasso retributivo maggiorato per le ore di lavoro straordinario ad eccezione di
alcuni casi particolari, in quanto i vincoli derivanti dalla Carta riguardano soltanto
lo straordinario legale e non quello contrattuale” (Cass.1717/201 I cit.)”.
Va pertanto sancito che l’art. 70, comma 1 del CCNL Comparto scuola del 4
agosto 1995 deve essere interpretato nel senso che il compenso spettante per le
ore di insegnamento eccedenti l’orario d’obbligo va determinato con riferimento
al solo stipendio tabellare di cui all’art. 63 dello stesso contratto e quindi con

cassata.
Dall’esame degli atti di causa risulta che la domanda originaria del ricorrente era
estesa anche al periodo successivo al 31/12/2002 , soggetto , quindi, alla
disciplina del CCNL del 2003 che , come è pacifico tra le parti, ha stabilito che a
decorrere dal 1/1/2003 l’indennità integrativa speciale cessa di essere corrisposta
come singola voce retributiva e viene conglobata nella voce stipendio tabellare .
Deve ritenersi, pertanto, fondato il ricorso limitatamente al periodo successivo al
31/12/2002 , ove detta indennità non sia già corrisposta per inglobamento nello
stipendio tabellare . Per le considerazioni che precedono , non essendo necessari
ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della
domanda del contro ricorrente con riferimento al periodo fino al 31/12/2002 e
condanna del Ministero al computo dell’indennità integrativa speciale per le ore
eccedenti la 18° , ove già non effettuato a seguito del conglobamento, a far tempo
dall ‘1/1/2003 .
Le spese dei giudizi di merito devono essere compensate tenuto conto del
consolidarsi della giurisprudenza di questa Corte in epoca successiva
all’introduzione del giudizio in primo grado . Le spese del presente giudizio
seguono la soccombenza considerata la prevalente soccombenza del
controricorrente .

PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la
domanda di Marcucci Igino con riferimento al periodo fino al 31/12/2002.
Condanna il Ministero al computo dell’IIS per le ore eccedenti la 18°, ove già non
effettuato a seguito del conglobamento , a far tempo dall’1/1/2003 .

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esclusione dell’indennità integrativa speciale. La sentenza impugnata va, quindi,

Compensa le spese dei giudizi di merito e condanna il contro ricorrente a pagare
al M Mistero le s pese del p resente g iudizio liquidate in €2.500,00 , oltre spese
prenotate a debito.

Roma 2/12/2014

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