Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20269 del 25/09/2020

Cassazione civile sez. II, 25/09/2020, (ud. 23/06/2020, dep. 25/09/2020), n.20269

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20716/2019 proposto da:

A.I., rappresentato e difeso dall’avvocato LORENZO TRUCCO,

e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

e contro

avverso la sentenza n. 2162/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 19/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/03/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente interponeva ricorso avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Novara con il quale gli era stato negato l’accesso alla protezione internazionale e umanitaria.

Con ordinanza del 16.2.2018 il Tribunale di Torino rigettava il ricorso.

Interponeva appello l’odierno ricorrente e la Corte di Appello di Torino, con la sentenza impugnata, n. 2162/2018, rigettava il gravame.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione A.I. affidandosi ad un unico motivo.

Il Ministero dell’Interno ha depositato atto di costituzione ai soli fini della partecipazione all’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 19, in relazione all’art. 10 Cost., ed all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè la Corte di Appelb avrebbe erroneamente denegato il riconoscimento della tutela umanitaria.

La censura è inammissibile.

Va premesso che la Corte di merito è incorsa in errore, laddove ha affermato che la disciplina introdotta dal D.L. n. 113 del 2018, istitutiva della cd. “protezione per casi speciali” che ha sostituito la previgente protezione per motivi umanitari, sarebbe direttamente applicabile anche ai giudizi pendenti, in forza del principio di cui all’art. 11 preleggi. Questa Corte ha infatti affermato che “Il diritto alla protezione umanitaria, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell’ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta ad ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile. Ne consegue che la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito in L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base delle norme in vigore al momento della loro presentazione, ma in tale ipotesi l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, valutata in base alle norme esistenti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno “per casi speciali” previsto dall’art. 1, comma 9, del suddetto Decreto Legge” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062; cfr. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4890 del 19/02/2019, Rv. 652684).

Tuttavia la Corte territoriale, pur muovendo dal richiamato erroneo presupposto, ha poi scrutinato la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria proposta dal richiedente anche alla luce delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, effettivamente applicabili alla fattispecie, escludendo la sussistenza, in concreto, di situazioni di vulnerabilità rilevanti ai fini della concessione della tutela in esame. Tale statuizione non viene adeguatamente attinta dal motivo di censura, con il quale il ricorrente insiste sulla gravità della situazione esistente in Pakistan, ma non indica alcun elemento concreto idoneo a dimostrare l’esistenza di una condizione di debolezza non considerata dal giudice di merito.

Da tanto deriva l’inammissibilità del ricorso.

Nulla per le spese, in difetto di notificazione di controricorso da parte del Ministero intimato.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 131, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 23 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2020

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