Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20269 del 22/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/08/2017, (ud. 10/11/2016, dep.22/08/2017),  n. 20269

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17613/2016 proposto da:

P.A., P.M. elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA DI PIETRA 26, presso lo studio dell’avvocato DANIELA

JOUVENAL, che li rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente

all’avvocato LORENZO BRUNETTI in virtù di delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

C.G., S.V., S.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 19530/2012 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, emessa il 05/10/2012 e depositata il 09/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di appello di Torino con sentenza 27.4.2006 ha rigettato l’appello proposto da S.V. per impugnare la sentenza del tribunale di Alessandria che aveva respinto la azione volta ad accertare che era simulato l’atto di acquisto di immobile rogitato il 1.12.1973 in favore delle figlie E. e M..

La Corte di cassazione con sentenza n. 19530-12 ha rigettato il ricorso proposto da S.V..

Gli eredi di S.P.M., convenuti vittoriosi, chiedono la correzione della sentenza della Corte di Cassazione, lamentando che sia stata omesso l’ordine di cancellazione della trascrizione dell’originaria citazione in giudizio.

S.V. ed E., nonchè il curatore dell’eredità giacente di S.V., non hanno svolto difese.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Come rilevato nella relazione preliminare, l’istanza non può essere accolta. Ai sensi dell’art. 2668 c.c., comma 2, la cancellazione della trascrizione della domanda, effettuata a norma degli artt. 2652 e 2653 c.c., deve essere ordinata dal giudice di merito, anche d’ufficio, con la pronuncia di rigetto della domanda medesima, non essendo richiesto che la sentenza sia passata in giudicato (come previsto al primo comma dell’art. 2668 cod. civ.), qualora il giudice di primo grado non abbia ordinato la cancellazione della domanda rigettata e la parte non si sia doluta davanti al giudice di appello di tale omessa cancellazione, è preclusa in sede di giudizio di cassazione la deduzione di simile questione che non è stata proposta nel giudizio di secondo grado. (Sez. 2, Sentenza n. 5467 del 12/04/2001).

La cancellazione della trascrizione della domanda effettuata ai sensi degli artt. 2652 e 2653 c.c., che deve essere ordinata dal giudice del merito, anche d’ufficio, con la pronuncia di rigetto della domanda medesima, può essere disposta nel giudizio di legittimità solo ove ricorrano i presupposti di cui all’art. 2688 c.c., ossia in caso di estinzione per rinunzia od inattività delle parti ed a condizione che sussista una concorde richiesta delle parti, anche posteriore al giudizio di legittimità. (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 2896 del 12/02/2016, Rv. 638854; v anche Cass.5587/07)

A questi precedenti occorre dare continuità.

Invano i ricorrenti lamentano che sarebbe assurda la impossibilità della cancellazione per il fatto che essi, non avendo appreso della trascrizione, non avevano chiesto in primo grado la cancellazione.

Va rilevato che gli atti di citazione aventi questa natura sono soggetti a trascrizione e che la cancellazione deve essere ordinata dal giudice di merito, anche d’ufficio, sicchè sotto questo profilo hanno facoltà di rivolgersi al competente giudice di merito.

Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso.

Al rigetto del ricorso non segue la pronuncia sulla refusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva delle controparti.

Il procedimento è esente dal contributo unificato.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta – 2 Civile, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2017

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