Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20269 del 07/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/10/2016, (ud. 12/07/2016, dep. 07/10/2016), n.20269

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCRINIA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20025/2015 proposto da:

GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MARESCIALLO PILSUDSKI 92, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO

PUGLIESE, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO ANACLERIO

giusta procura in calce al ritroso;

– ricorrente –

e contro

S.D., ENEL DISTRIBUZIONE SPA (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1226/2014 del TRIBUNALE di CATANZARO del

02/04/2014, depositata il 04/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. DANILO SESTINI.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Gestore dei Servizi Energetici s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato inammissibile il suo appello avverso la decisione resa in primo grado dal Giudice di Pace di Chiaravalle Centrale.

La parte intimata non ha resistito al ricorso.

Il Collegio rileva che la ricorrente ha depositato un atto, qualificato come “istanza per la dichiarazione di sopravenuta improcedibilità del ricorso”, che è sottoscritto dal suo difensore.

A tale istanza sono allegati una procura speciale notarile rilasciata al difensore in data 4.12.2015 ed un atto – qualificato nell’istanza come atto di transazione – intitolato “atto di rinunzia”.

Nell’atto si enuncia che tra le parti, rappresentate dai loro procuratori, dopo la proposizione del ricorso “è stata sottoscritta transazione (All. 2) contenente rinunzia di parte attrice all’azione proposta nei confronti di GSE (cfr. Allegato 2, punto 1 a pag. 4)”. Si dice, quindi, “che la rinunzia è stata accettata da GSE” e “che si è verificata, pertanto, la cessazione della materia del contendere ed il venir meno da parte di GSE dell’interesse al ricorso.

Sulla base di tali premesse, si chiede a questa Corte di “dichiarare la improcedibilità del ricorso medesimo.

Va considerato che nella procura notarile è previsto che al difensore della ricorrente – Avv. Francesco Anaclerio – viene espressamente conferito il potere di “depositare l’atto di rinuncia ai ricorsi per Cassazione, presentati da GSE avverso le sentenze di appello emesse dal Tribunale di Catanzaro, di cui all’elenco C, in relazione ai quali non è stata ancora fissata l’udienza di discussione.

Il Collegio, sulla base di tali emergenze, ancorchè l’atto depositato sia stato qualificato come “istanza per la dichiarazione di sopravenuta improcedibilità del ricorso” ed ancorchè nella sua parte espositiva si evochi il concetto di rinuncia della controparte all’azione accettata da GSE e, quindi, si prospetti la cessazione della materia del contendere, ritiene che l’atto debba intendersi – non esistendo formalmente fra le formule decisorie da adottarsi dalla Corte di Cassazione quella della sopravvenuta improcedibilità del ricorso e non essendo stata sollecitata, d’altro canto, una dichiarazione di inammissibilità (formula decisoria prevista) sebbene per sopravvenuta carenza di interesse in ragione della dedotta cessazione della materia del contendere – come dichiarazione di rinuncia al ricorso, che deve reputarsi ritualmente sottoscritta dal difensore della ricorrente ai sensi dell’art. 390 c.p.c., comma 2, in forza dell’espresso mandato in tal senso emergente dalla procura speciale notarile in base alla quale il difensore ha dichiarato di produrre l’atto.

Ne consegue che dev’essere dichiarata l’estinzione del processo di cassazione (fermo restando che la vicenda naturalmente resterà regolata dall’atto transattivo).

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, nè all’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (cfr. Cass. n. 19560/2015).

PQM

la Corte dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2016

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