Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20268 del 07/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 07/10/2016, (ud. 20/07/2016, dep. 07/10/2016), n.20268

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21510-2014 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., ((OMISSIS)), in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato DAMIANO

LIPANI, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

T.P.;

– intimato-

avverso la sentenza n. 9282/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

4/11/2013, depositata il 6/3/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/7/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MAROTTA Caterina;

udito l’Avvocato GIORGIO MAZZONE per delega verbale dell’Avvocato

DAMIANO LIPANI difensori della ricorrente che ha chiesto la cessata

materia del contendere.

Fatto

RAGIONI DI FATTO EDI DIRITTO

1 – La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione a norma dell’art. 380 – bis c.p.c., che ha concluso per l’accoglimento del quarto motivo di ricorso ed il rigetto degli altri.

2 – Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Roma, T.P. chiedeva che fosse dichiarato nullo il termine apposto ad un contratto a tempo determinalo con il quale era stato assunto alle dipendenze di Poste Italiane S.p.A., per il periodo dal (OMISSIS), per “esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie prodotti e servizi, nonchè all’attuazione delle previsioni di cui agli accordi del (OMISSIS)”. Il tribunale rigettava il ricorso. La decisione veniva riformata dalla Corte di appello di Roma che, esclusa la risoluzione per mutuo consenso, riteneva l’illegittimità del termine apposto al contratto e la prosecuzione giuridica del rapporto con condanna della società al risarcimento del danno quantificato in quattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto oltre accessori con decorrenza dal 29/4/2010 (data della notifica del ricorso di primo grado).

Per la cassazione della sentenza ricorre Poste Italiane S.p.A. con quattro motivi.

Il lavoratore è rimasto solo intimato.

3 – E’ stato successivamente depositato il verbale di conciliazione stipulato fra le parti in data (OMISSIS) in sede sindacale.

Dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto da) lavoratore interessato e dal rappresentante della Poste Italiane S.p.A., risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivi) concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che, in caso di fasi giudiziali ancora aperte, le stesse sarebbero state definite in coerenza con il verbale stesso; tale verbale di conciliazione si appalesa idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione.

4 – In tal senso va emessa la corrispondente declaratoria.

5 – Il contenuto dell’accordo transattivo giustifica la compensazione integrale delle spese processuali.

6 – Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (legge di stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione ratione lempon’s ai procedimenti iniziati – come il presente – in data successiva al (OMISSIS), avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent. n. 3774 del 18 febbraio 2014), ma l’obbligo del pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dalla stessa norma, è collegato al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnanti, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014), condizione insussistente nella specie.

PQM

La Corte dichiara cessata la materia del contendere; compensa le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 20 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA