Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20268 del 04/10/2011

Cassazione civile sez. lav., 04/10/2011, (ud. 23/06/2011, dep. 04/10/2011), n.20268

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27999/2007 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

Alessandro, PREDEN SERGIO, VALENTE NICOLA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.S.F., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato LICCI Aldo, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1243/2007 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 17/05/2007 R.G.N. 3480/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/06/2011 dal Consigliere Dott. FILIPPO CURCURUTO;

udito l’Avvocato CALIULO LUIGI per delega RICCIO ALESSANDRO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

D.S.F., titolare dal 1 febbraio 1978, di pensione di invalidità in regime di convenzione internazionale con pro-rata a carico dell’Inps ed altro a carico dell’organismo previdenziale tedesco, ha chiesto in via giudiziale che il trattamento di pensione fosse incrementato con le cosiddette quote fisse, a norma della L. 3 giugno 1975, n. 160.

La domanda è stata accolta con sentenza poi confermata dalla Corte di Appello di Lecce. La Corte territoriale, premesso che il D. S., alla data di concessione del trattamento di invalidità, unendo a quelli per il lavoro prestato in Italia i contributi settimanali maturati in Francia (1) ed in Germania (637) aveva totalizzato 1004 contributi settimanali, che, unitariamente calcolati, gli avrebbero fatto conseguire un trattamento pensionistico pari a L. 161.553, superiore al trattamento minimo, corrispondente, alla data del febbraio 1978, a L. 102.500, ha ritenuto, richiamando in proposito anche giurisprudenza di questa Corte, che ciò bastasse a realizzare la condizione voluta dalla L. n. 160 del 1975, per l’attribuzione delle c.d. quote fisse, non rilevando in senso contrario, diversamente da quanto sostenuto dall’Inps, che in concreto il pensionato fosse divenuto titolare di pensione estera solo dal 1 dicembre 1989.

L’Inps chiede la cassazione di questa sentenza con ricorso per un motivo.

Il D.S. resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l’unico motivo di ricorso si addebita anzitutto alla sentenza impugnata di avere in violazione della L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 10 e della L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 8, attribuito rilievo al fine di accertare se il trattamento pensionistico nella disponibilità dell’intimato fosse o meno di importo superiore al minimo non alla concreta consistenza del pro-rata italiano effettivamente erogato ma all’ammontare della pensione che sarebbe astrattamente spettata alla controparte in virtù del computo anche dei contributi accreditati all’estero, indipendentemente dalla maturazione del diritto a percepire il relativo pro-rata.

In secondo luogo si addebita alla sentenza impugnata di non aver provveduto all’accertamento sul perfezionamento del diritto del pensionato a conseguire la quota di trattamento a carico della istituzione estera anche in relazione alla maturazione dei requisiti anagrafici e /o sanitari.

Il motivo è fondato.

E’ vero che il principio secondo cui la perequazione automatica prevista dalla L. n. 160 del 1975, art. 10, compete anche a colui che fruisce di pensione superiore al minimo per effetto della somma della quota italiana, integrata al minimo, col “pro-rata” corrisposto da un istituto assicuratore estero (in coerenza con i principi enunciati dall’art. 51 del Trattato di Roma 25 marzo 1957 e dal Regolamento Comunitario n. 1408 del 1971) deve trovare applicazione anche nell’ipotesi in cui – pur in presenza di una contribuzione regolarmente versata – il lavoratore all’estero non abbia effettivamente percepito il “pro-rata” che determina il superamento del minimo pensionistico, non potendo il ritardo nella erogazione del beneficio pensionistico andare a danno dell’assistito, il quale ha diritto a vedere ricostruita la propria posizione, in ogni caso e ad ogni effetto, come se il pagamento avesse avuto luogo a tempo debito.

(Cass. 11471/2002; 1001/2003).

E’ anche vero tuttavia che, come più di recente affermato da questa Corte, ai fini della spettanza della perequazione automatica della pensione, di cui alla L. n. 160 del 1975, art. 10, per verificare la realizzazione della condizione del superamento del trattamento minimo occorre sommare al pro rata italiano il prò rata estero, ma solo ove questo sia già maturato, pur essendone stata ritardata l’erogazione, restando per converso escluso che, ai fini della perequazione in favore del pensionato titolare di pro rata italiano inferiore al trattamento minimo, la contribuzione estera possa rilevare prima che sussistano le condizioni previste dallo Stato straniero per la maturazione della pensione in pro rata (Cass. 15515/2008;

20332/2010).

La Corte d’Appello di Lecce non ha considerato la data di maturazione della pensione estera ma ha solo indicato la data di concreta erogazione di quest’ultima, non chiarendo quando si erano verificate tutte le condizioni necessarie per la sua maturazione.

In conclusione, in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata deve cassata con rinvio ad altra Corte di appello che riesaminerà la causa alla luce dei principi giurisprudenziali sopra ricordati e provvederà anche sulle spese del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per le spese alla Corte di Appello di Bari.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2011

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