Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20267 del 31/07/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 20267 Anno 2018
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: MONDINI ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 9915-2013 proposto da:
CASSARINO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA FRANCO SACCHETTI 125, presso lo studio
dell’avvocato GIUSEPPINA STILLITANI, rappresentato e
difeso dagli avvocati GIUSEPPE CASSARINO, MARIA
GIARDINIERI giusta delega in calce;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI
SIRACUSA in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 1o

Data pubblicazione: 31/07/2018

rappresenta e difende;
– controricorrente avverso

la

sentenza

n.

259/2012

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di SIRACUSA,

della

depositata il

28/09/2012;

udienza del 08/06/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO
MONDINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso;
udito per il ricorrente l’Avvocato CARDONE per delega
dell’Avvocato CASSARINO che ha chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato GAROFOLI che
ha chiesto il rigetto.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Fatti della causa
1. La commissione tributaria regionale della Sicilia, con sentenza in data 28
settembre 2012, rigettava l’appello proposto da Giuseppe Cassarino contro la
sentenza della commissione provinciale di Siracusa con la quale era stato
parzialmente respinto il ricorso da lui presentato per far dichiarare illegittimo
l’avviso di accertamento datato 12 novembre 2009 e notificato il 24

lavoro autonomo per gli anni 2004 e 2005.
2. L’avviso era stato impugnato per vari motivi, tra i quali, per quanto ancora
rileva, i seguenti:
2.1. violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, della legge
212/2000, per essere stato l’avviso emesso prima della scadenza del termine
di sessanta giorni, previsto dalla norma, rispetto all’atto, notificato al Cassarino
in data 16 settembre 2009, con cui l’Agenzia delle Entrate aveva invitato il
contribuente a fornire giustificazioni delle movimentazioni bancarie, indagando
sulle quali l’Agenzia aveva riscontrato discrepanze rispetto al reddito
professionale dichiarato;
2.2. mancata considerazione, da parte dell’ufficio, della documentazione fornita
in risposta all’invito e costituita da dichiarazioni scritte di terzi, attestanti la
natura extraprofessionale degli accrediti sui conti correnti bancari oggetto
dell’indagine finanziaria;
2.3 mancata considerazione, da parte dell’ufficio, nel determinare il maggior
reddito, dei costi necessari a produrlo.
3. La commissione regionale dichiarava il primo motivo infondato per essere
l’art. 12, comma 7, della L. 212/90 norma priva di sanzione; il secondo motivo
infondato per essere le dichiarazioni scritte di terzi, in linea generale, prive “di
valore di prova”, inammissibili nel processo tributario per “l’ostacolo
invalicabile [posto] nella previsione dell’art. 7, comma 4, del d.lgs. 546/92”,
“in buona sostanza, … pur ammissibili nel processo tributario con valore
meramente indiziario … soggette al vaglio del giudicante di merito che deve
tener conto di ogni elemento da cui possa desumersi la maggiore o minore

successivo, in rettifica, ai fini Irpef, Irap e Iva, delle dichiarazioni del reddito da

veridicità della dichiarazione”, e per essere le specifiche dichiarazioni prodotte
dal ricorrente, non sufficienti a vincere la presunzione legale tratta dal fisco
dalle verifiche dei conti correnti bancari; la c3mmissione ometteva di
pronunciarsi riguardo al terzo motivo di doglianza.
4. Giuseppe Cassarino ricorre, sulla base di tre motivi illustrati con memoria,
per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale.

Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso, Cassarino lamenta, in relazione all’art. 360,
comma 1, n. 3 c.p.c, la violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7,
della L. 212/90, per avere la commissione errato nel ritenere il mancato
rispetto del termine previsto dalla norma “non sanzionato a pena di nullità”.
2. Con il secondo motivo di ricorso, Cassarino lamenta, in relazione all’art. 360,
comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c, la violazione e falsa applicazione dell’ art. 7, commi
1, 2, e 4, del d.lgs. 546/92 nonché degli artt. 24 e 111 della Costituzione, e l’
omesso esame di un fatto decisivo e controverso, per avere la commissione
contraddittoriamente affermato prima, scorrettamente, che le dichiarazioni
scritte di terzi sono, nel processo tributario, inammi5.,sibili e poi, correttamente,
che sono ammissibili, e per avere sostenuto, in modo apodittico e quindi senza
una motivazione reale, che quelle prodotte da esso ricorrente non erano idonee
a superare la presunzione di maggior reddito espressa nell’avviso di
accertamento.
3.Con il terzo motivo di ricorso, Cassarino lamenta, in relazione all’art. 360,
comma 1, n. 5 c.p.c, l’omessa pronuncia e l’omessa motivazione, da parte dei
giudici di secondo grado, sulla doglianza, sollevata con l’iniziale ricorso e
riproposta in appello, a mente della quale l’avviso Joveva ritenersi illegittimo
per non avere l’ufficio tenuto conto, nel determinare il maggior reddito, dei
costi necessari a produrlo.
4. Il primo motivo di ricorso è fondato:
4.1. le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n.18184 del 29 luglio 2013,
hanno affermato che “in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a

5. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

verifiche fiscali, l’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, deve
essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di
sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento – termine
decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un
accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività,
della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni – determina di per
sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto

pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce
primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di
collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al
migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva”;
4.2. questa Corte ha anche precisato, per un verso, che la sanzione di nullità
dell’avviso di accertamento emesso in violazione del termine dilatorio e in
assenza di motivazione sull’urgenza che ne ha determinato l’adozione
anticipata non subisce deroga

“nel caso che il contribuente presenti

osservazioni prima dello spirare del termine previsto dalla L. 212 del 2000, art.
12 comma 7, posto che, ai sensi di tale disposizione, solo con lo spirare di
detto termine, si consuma la sua facoltà di esporre osservazioni e richieste
all’Ufficio impositore” (Cass. sentenza n. 16999 del 05/10/2012) e, per altro
verso, che “in tema di accertamento, l’atto impositivo sottoscritto dal
funzionario dell’ufficio in data anteriore alla scadenza del termine di cui all’art.
12, comma 7, della I. n. 212 del 2000, ancorché notificato successivamente
alla sua scadenza, è illegittimo, atteso che la ncrma tende a garantire il
contradditorio procedimentale consentendo al contribuente di far valere le sue
ragioni quando l’atto impositivo è ancora “in fieri”, integrando, viceversa, la
notificazione una mera condizione di efficacia dell’atto amministrativo ormai
perfetto e, quindi, già emanato”(Cass. ordinanza n. 17202 del 12/07/2017).
5. Alla stregua delle statuizioni che precedono, l’avviso di accertamento in
parola (notificato il 24 novembre 2009, ma) emesso il 12 novembre 2009, a
distanza di meno di sessanta giorni dalla comunicazione (avvenuta in data 16
settembre 2009) della chiusura delle indagini barcarie e dall’invito a dare
giustificazione delle movimentazioni bancarie oggetto di indagine, è,

impositivo emesso “ante tempus”, poiché detto termine è posto a garanzia del

contrariamente a quanto ritenuto dalla commissione tributaria regionale della
Sicilia in base ad una falsa applicazione dell’art.12, comma 7, della I. n.
212/2000, nullo.
6. Il primo motivo di ricorso va quindi accolto e- restando assorbite le ulteriori
doglianze- la sentenza impugnata va cassata.
7. Non risultano necessari ulteriori accertamenti di fatto e pertanto la causa, ai
sensi dell’art. 384 c.p.c, può essere decisa nel merito, con l’accoglimento

in questione.
8. Per il fatto che la sentenza delle Sezioni Unite n.18184 del 29 luglio 2013,
decisiva per la soluzione della controversia è sopravvenuta non solo alla
conclusione delle fasi di merito ma anche alla proposizione del ricorso per
cassazione, si ravvisano le condizioni per disporre. la compensazione delle
spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel
merito, in accoglimento dell’iniziale ricorso del contribuente, annulla l’avviso di
accertamento impugnato;
compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, 1’8 giugno 2018

dell’iniziale ricorso del contribuente e annullamento dell’avviso di accertamento

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