Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20267 del 25/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 25/07/2019, (ud. 27/06/2019, dep. 25/07/2019), n.20267

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 6958-2018 proposto da:

STUDIO ASSOCIATO M. M. D., in persona dei legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

G. MAZZINI 146, presso lo studio dell’avvocato EZIO SPAZIANI TESTA,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO DE

CRISTOFARO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 844/9/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del VENETO, depositata l’08/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI

ROBERTO GIOVANNI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La CTR Veneto, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la sentenza resa dal giudice di primo grado che aveva rigettato il ricorso proposto dallo Studio M., M. D. contro il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso IRAP per gli anni 2006/2007/2008 e 2009. Secondo la CTR non poteva disconoscersi l’esistenza del presupposto per l’applicazione del tributo IRAP, risultando che i compensi erano stati fatturati allo studio associato, il quale si era avvalso di collaborazione di terzi, ammortizzando pure beni strumentali ed inoltre osservando che i compensi per l’attività di amministratore e sindaci, in quanto connessi con l’attività esercitata, rientravano fra i redditi dell’attività. Inoltre, secondo la CTR il contribuente era decaduto dal diritto di ripetere il tributo IRAP per l’anno 2006 essendo decorso il termine di 48 mesi dal versamento dell’acconto, avendo posto in discussione l’inesistenza giuridica dell’obbligo di pagamento.

Lo Studio associato M. M. D. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, al quale ha resistito l’Agenzia delle entrate con controricorso.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Ritiene il Collegio che, a fronte della proposta del Consigliere relatore, sembra emergere un disallineamento fra i principi espressi dalle S.U. con sentenza n. 7371/2016 ed applicati da Cass. n. 18793/2016 in un caso speculare a quello qui in esame e quelli espressi da Cass. n. 12495/2019, richiamata dalla parte ricorrente in memoria, rendendo perciò non sussistenti i presupposti per la decisione ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

P.Q.M.

Rimette gli atti alla sezione quinta civile.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2019

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