Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20267 del 04/10/2011

Cassazione civile sez. lav., 04/10/2011, (ud. 16/06/2011, dep. 04/10/2011), n.20267

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22022/2007 proposto da:

A.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO

14, presso lo studio dell’avvocato DI CELMO Massimo, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

L’EDITRICE ROMANA S.R.L. (già L’EDITRICE ROMANA S.P.A.), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA FLAMINIA 135, presso lo studio dell’avvocato BERRUTI Paolo,

che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

COLONNA S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2998/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 25/07/2006 R.G.N. 10997/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2011 dal Consigliere Dott. FILIPPO CURCURUTO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

A.P., giornalista professionista dipendente dell’Editrice Romana S.p.A. ha convenuto in giudizio il proprio datore di lavoro nonchè la Colonna s.p.a., per ottenere, previa declaratoria di nullità, inefficacia e/o illegittimità del provvedimento di sospensione dal lavoro adottato nei suoi confronti dalla società, autorizzata alla cassa integrazione guadagni straordinaria, la condanna della società medesima a riammetterlo in servizio ed a pagargli la retribuzione maturata dalla data di sospensione a quella di reintegra, ed a versare i contributi previdenziali ed assistenziali.

Nella resistenza della società, la domanda è stata rigettata e la sentenza è stata confermata dalla Corte di appello di Roma.

Per quel che rileva, la Corte quanto alla censura concernente l’affermazione del primo giudice secondo cui gli oneri di comunicazione gravanti sul datore di lavoro ex L. n. 223 del 1991, dovevano considerarsi assolti con l’osservanza degli adempimenti previsti dall’allegato D del contratto collettivo nazionale di lavoro giornalisti, ha osservato che il Tribunale aveva comunque ritenuto assorbente in proposito il rilievo secondo cui nell’accordo 31 marzo 2000, confermato dal successivo accordo 17 luglio 2002, le parti avevano data per esperita la procedura di consultazione sindacale di cui alla L. n. 164 del 1975 ed alla L. n. 154 del 1994 e tale affermazione, sufficiente per rigettare la domanda in relazione ai vizi di comunicazione, non era stata oggetto di specifica censura.

In secondo luogo, sul motivo di gravame concernente l’autonomo rilievo da attribuire al nesso causale fra causa integrabile e specifica posizione del lavoratore interessato dalla sospensione, la Corte ha osservato che la ristrutturazione aziendale, della quale erano indiscutibili, perchè documentalmente provate ed altresì non contestate, l’ampiezza e l’effettività, aveva interessato anche l’attività dei servizi di redazione centrale dove l’appellante operava come vice redattore capo. Secondo la Corte di merito, quindi, in assenza di specifici criteri legali di scelta dei lavoratori da sospendere, sarebbe spettato l’appellante allegare fatti e circostanze concreti che dimostrassero la contrarietà a buona fede o correttezza, ovvero il motivo discriminatorio illecito, della scelta di sospenderlo, non valendo per contro a dimostrare l’illegittimità della sospensione la mera deduzione della non soppressione della mansioni da lui svolte, a fronte dell’affettività della ristrutturazione e della non contestata esistenza di esuberi anche nella redazione centrale.

A.P. chiede la cassazione di questa sentenza con ricorso per tre motivi.

L’Editrice Romana s.r.l. (già L’Editrice Romana S.p.A.) resiste con controricorso. La Colonna s.p.a è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo di ricorso si addebita alla sentenza impugnata di avere, in violazione e con falsa applicazione degli artt. 2909 e 324 c.p.c., nonchè con motivazione omessa insufficiente e contraddittoria ritenuto non contestata con i motivi di appello l’affermazione del primo giudice circa l’efficacia sanante della concorde attestazione delle parti sull’intervenuto esperimento della procedura di consultazione.

Il motivo è infondato.

Infatti dalla lettura della sentenza di primo grado, riportata anche nel ricorso, emerge chiaramente che il Tribunale ha deciso sulla base di due concorrenti ragioni, e non invece, come sostenuto dal ricorrente, sulla base di un’unica argomentazione all’interno dell’assunto fondamentale secondo cui destinatane e garanti della procedura di consultazione sarebbero state le organizzazioni sindacali. Dalla lettura dei motivi di appello, anch’essi riportati in ricorso, risulta d’altra parte confermato che, come già messo in rilievo dalla Corte di merito, l’argomento dell’efficacia sanante degli accordi, specificamente speso dal Tribunale, non risulta neppure sfiorato.

Con il secondo motivo di ricorso si addebita alla sentenza impugnata di avere, con motivazione viziata nonchè in violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., e degli artt. 112 e 420 c.p.c., nonchè dell’art. 2077 cod. civ. e art. 2362 c.c. (recte:

art. 1362), della L. n. 416 del 1981, art. 35, della L. n. 223 del 1991, dell’art. 4 dell’allegato D Protocollo di consultazione sindacale contratto collettivo nazionale di lavoro giornalisti, totalmente omesso di motivare intorno alla natura giuridica e alla portata delle dichiarazioni intervenute tra datore di lavoro e sindacati nel marzo 2000 riferendosi laconicamente ad una “concorde attestazione” dei soggetti coinvolti circa l’avvenuto esperimento della procedura di consultazione sindacale.

Il motivo è infondato.

Infatti la Corte, avendo ritenuto coperta dal giudicato la statuizione sulla efficacia sanante degli accordi, non aveva ragione di ulteriormente esaminare il contenuto degli stessi. Va in ogni caso aggiunto che, su tale questione, come del resto già osservato nell’esame del primo motivo, era mancato comunque uno specifico motivo di censura.

Con il terzo motivo di ricorso si addebita alla sentenza impugnata di avere in violazione e con errata applicazione degli artt. 1175, 1375, 2697 cod. civ., in combinato disposto con i principi di diritto disciplinanti la procedura di collocamento in c.i.g.s., nonchè con motivazione contraddittoria, ritenuto assolto l’onere probatorio a carico dell’azienda solo perchè questa aveva dimostrato che anche nella redazione centrale erano state individuate delle unità in esubero, mentre l’azienda avrebbe dovuto provare la coerenza della scelta dell’ A. con le finalità di risanamento aziendale, ossia la razionalità della scelta sotto il profilo tecnico-organizzativo, e la sentenza avrebbe dovuto indicare il criterio, emergente dall’indagine di merito, atto ad identificare l’ A. come destinatario del provvedimento di sospensione sulla base delle specifiche cause integrabili ricorrenti nella fattispecie.

Il motivo è infondato.

Infatti, in caso di ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria sul datore di lavoro incombe l’onere di provare il nesso di causalità fra la sospensione del singolo lavoratore e le ragioni per le quali la legge gli riconosce il potere di sospensione (Cass. 8998/2003) mentre grava sul lavoratore interessato l’onere della prova del mancato rispetto, da parte del datore di lavoro, dei principi generali di correttezza e buona fede nella scelta dei lavoratori da sospendere, onde il lavoratore che intenda far valere l’illegittimità della scelta deve non solo provare l’esistenza di diversi criteri di selezione, ma anche dimostrare che la loro applicazione avrebbe comportato la sospensione di altro lavoratore, ovvero che la propria sospensione sia stata determinata da motivi discriminatori (Cass. 3558/1999).

Secondo l’accertamento contenuto nella sentenza impugnata non era stata neppure contestata l’effettività e l’ampiezza della ristrutturazione della società nè il fatto che questa avesse interessato anche l’ambito di attività nel quale era impegnato l’ A.. Quest’ultimo d’altra parte, sempre secondo la sentenza, non aveva fornito alcuna prova del motivo discriminatorio che avrebbe determinato la sua sospensione.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio in favore della parte resistente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese in favore della parte resistente, liquidate in Euro 40,00 per esborsi, nonchè Euro 2.500,00 per onorari, oltre ad I.V.A., C.P.A. e spese generali.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2011

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