Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20266 del 31/07/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 20266 Anno 2018
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: MONDINI ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 26510-2011 proposto da:
MANCA-BITTI DANIELE, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA DI VILLA SACCHETTI 9, presso lo studio
dell’avvocato GIUSEPPE MARINI, che lo rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 31/07/2018

nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI ROMA;
– intimata

avverso la sentenza n. 162/2010 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata il 01/09/2010;

udienza del 08/06/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO
MONDINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso per guanto di ragione;
udito per il ricorrente l’Avvocato MARINI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato GAROFOLI che
si riporta al controricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Fatti della causa
1.Con l’impugnata sentenza n. 162/21/10, depositata il 10 settembre 2010, la
commissione tributaria regionale del Lazio respingeva l’appello proposto da
Daniele Manca Bitti avverso la decisione della commissione tributaria
provinciale di Roma che, a sua volta, ne aveva respinto il ricorso avverso
l’avviso con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato, ai fini dell’imposta

società lussemburghese Seaside International Investiments S.A.,
rappresentata per la stipula del contratto dal Manca Bitti, e la società Ortalia
Holdings Inc.
2. La CTR riteneva infondate tutte le doglianze avanzate dal ricorrente:
quella relativa alla dedotta illegittimità dell’avviso, perché «la sentenza n.
10513/2008 della suprema Corte aveva stabilito che la nullità dell’avviso de

quo, ai sensi dell’art. 42 d.p.r. 600/73, deve essere applicata solo se l’atto è
sprovvisto della sottoscrizione del dirigente dell’Ufficio o di altro impiegato
della carriera direttiva da lui delegato»;
quella relativa alla nullità della notifica dell’avviso, perché, da un lato, «è
sufficiente per la Suprema Corte che l’avviso di accertamento sia stato
consegnato al soggetto preposto alla ricezione dell’atto in nome e per conto
della società e a tale proposito occorre richiamare quanto giustamente rilevato
dal primo giudice il quale ha ritenuto valido il domicilio fiscale indicato nel
contratto dall’avvocato Daniele Manca Bitti» e, dall’altro, «seppure il
contribuente potrebbe avere ragione nel sostenere che l’elezione di domicilio è
limitata all’atto, è anche vero che la società non ha nominato un
rappresentante fiscale in Italia nonostante che l’atto sia stato compiuto nel
territorio dello Stato e quindi soggetto alla relativa imposizione per cui
l’Amministrazione Finanziaria non aveva altra informazione che quella del
domicilio rilevato in sede di compravendita»; perché, infine, l’eventuale nullità
era stata sanata ex art. 156 c.p.c., avendo il Manca Bitti presentato ricorso
contro l’atto notificato;
quella relativa al difetto di soggettività passiva del procuratore ad negotia ai
fini dell’imposta di registro, perché « il contenzioso tributario scaturisce proprio

di registro, il valore di un terreno oggetto di contrato di compravendita tra la

dell’atto stipulato dall’avvocato Daniele Manca Bitti in qualità di procuratore ad

negotia che, quindi, non può non risponderne anche dal punto di vista
tributario»;
quella di difetto di motivazione dell’avviso perché « l’Ufficio ha allegato
all’avviso la perizia dell’Agenzia del Territorio dalla quale era possibile
estrapolare tutti gli elementi previsti dagli artt. 51 e 52 del D.p.r. 131/86»;

provinciale in ordine all’illegittimità dell’avviso di liquidazione e di irrogazione
delle sanzioni perché « le sanzioni risultano irrogate ai sensi degli art. 16 e 17
del d.lgs.472/97, non riguardano cause di non punibilità previste dall’art. 6,
considerato che non si è in presenza di errore incolpevole sul fatto o di
obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito applicativo delle
disposizioni violate».
3. Contro la sentenza della CTR, Daniele Manca Bitti ha proposto ricorso per
cassazione affidato a diciassette motivi.
4. L’Ufficio ha depositato controricorso.
Ragioni della decisione
1. Con i primi tre motivi di ricorso, Daniele Manca Bitti censura la sentenza,
rispettivamente, per insufficiente motivazione, violazione dell’art.21 septies
1.241/1990 e dell’art.42 d.P.R. n.600/73, omessa pronuncia su difetto di
legittimazione del soggetto emanante l’atto, deducendo che la CTR ha, con
affermazione non riferita allo specifico avviso di accertamento e in contrasto
con le disposizioni citate, ritenuto legittimo l’impugnato avviso di accertamento
nonostante lo stesso recasse solo “una sigla di unc sconosciuto soggetto che

asseritamente agiva in vece del Direttore” e nonostante non vi fosse alcuna
delega dal direttore al sottoscrittore ed ha omesso di pronunciare sulla dedotta
violazione del criterio di ripartizione, interna all’ufficio, tra competenze
riservate al direttore e competenze delegate.
2. Con i motivi dal quarto al nono, il ricorrente censura la sentenza per plurime
violazioni di legge e per difetto di motivazione, deducendo che la CTR ha,
erroneamente e senza adeguata giustificazione, ritenuto valida, e comunque

quella relativa al difetto di pronuncia da parte della commissione tributaria

sanata per raggiungimento dello scopo, la notifica dell’avviso di accertamento
presso il suo studio, sebbene egli fosse stato soltanto il procuratore della
società venditrice per la stipula del contratto di vendita ed avesse proposto il
ricorso non quale rappresentante della medesima società ma in proprio.
3.Con il decimo e l’undicesimo motivo di ricorso, Daniele Manca Bitti censura la
sentenza, rispettivamente, per violazione dell’art. 145, 160 c.p.c., dell’art. 57

deducendo che la CTR ha, in contrasto con le disposizioni citate e senza un’
adeguata spiegazione, ritenuto correttamente notificato ed opponibile ad esso
ricorrente l’impugnato avviso di accertamento, nonostante egli non potesse
essere considerato soggetto obbligato al pagamento dell’imposta
complementare di registro, in quanto intervenuto nell’atto di compravendita
solo come procuratore speciale ad negotia del venditore.
4. Con i motivi dal dodicesimo al quindicesimo, Dariele Manca Bitti censura la
sentenza per omessa motivazione, per violazione dell’art. 7 della 1.212/1990
dell’art. 52, comma 2 bis, del d.P.R. 131/86 e per omessa pronuncia,
deducendo che la CTR ha, senza un’adeguata spiegazione, in contrasto con le
disposizioni citate e senza puntualmente e motivatamente rispondere alle
doglianze rivolte alla sentenza di primo grado in punto di affermata correttezza
del maggior valore dell’immobile compravenduto, ritenuto legittimo l’avviso
nonostante fosse motivato con rinvio ad elementi (valori acquisiti dall’ufficio
nelle indagini di mercato all’uopo effettuate; dati dell’ archivio delle stime
eseguite) non portati a conoscenza di esso ricorrente e non idonei a giustificare
la determinazione di maggior valore.
5. Con il sedicesimo motivo, Daniele Manca Bitti censura la sentenza per
omessa pronuncia, deducendo che la CTR ha trascurato di rispondere alla
doglianza mossa da esso ricorrente contro la sentenza di primo grado, relativa
alla illegittimità dell’avviso perché emesso malgrado ricorressero i presupposti
applicativi dell’art.52, comma 4 del d.P.R. 131/86.
6. Con il diciassettesimo motivo, Daniele Manca Bitti censura la sentenza per
insufficiente motivazione deducendo che la CTR ha, senza un’adeguata
spiegazione, ritenuto legittimo l’avviso in riferimento alla irrogazione delle

del d.P.R. 131/86 e dell’art. 1722 c.c., e per insufficiente motivazione,

sanzioni malgrado lo stesso non indicasse i fatti attributi al trasgressore, gli
elementi probatori della violazione, le norma applicate, i criteri di
quantificazione delle sanzioni.
7. E’ assorbente la censura formulata con il decimo motivo di ricorso, a mente
della quale il ricorrente, in quanto mero procuratore della parte venditrice per
la stipula del contratto sottoposto a registrazione, non era soggetto passivo

pubblici ufficiali che hanno redatto, ricevuto o autenticato l’atto, e ai soggetti
nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al
pagamento dell’imposta le parti contraenti, le parti in causa, coloro che
hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli
articoli 12 e 19 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli articoli
633, 796, 800 e 825 del codice di procedura civile”; la CTR ha violato la
riportata disposizione laddove ha affermato che « il contenzioso tributario
scaturisce proprio dell’atto stipulato dall’avvocato Daniele Manca Bitti in qualità
di procuratore ad negotia [della società venditrice], che, quindi, non può non
risponderne anche dal punto di vista tributario».
8. Il decimo motivo di ricorso va accolto e, per l’effetto, ogni altro motivo
assorbito, la sentenza deve essere cassata.
9. Non vi sono accertamenti in fatto da svolgere e pertanto la causa può essere
decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con accoglimento dell’iniziale
ricorso proposto da Daniele Manca Bitti avverso l’avviso di rettifica in
questione.
10. Le spese del merito sono compensate in ragione della evoluzione della
vicenda processuale.
11. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il decimo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la
sentenza emessa dalla commissione tributaria regionale del Lazio in data 1
settembre 2010 e, decidendo nel merito, in accogiimento dell’iniziale ricorso
proposto da Daniele Manca Bitti, annulla l’avviso impugnato;

d’imposta: ai sensi del primo comma dell’art. 57 dei d.P.R. 131/1986, “oltre ai

compensa le spese del merito;
condanna l’Agenzia delle Entrate a rifondere al ricorrente le spese del giudizio
di legittimità, liquidate in C 10.000,00, oltre accessori.

Così deciso in Roma, 1’8 giugno 2018.

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