Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20266 del 25/09/2020

Cassazione civile sez. II, 25/09/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 25/09/2020), n.20266

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20622/2019 proposto da:

K.Q., rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO GENTILI, e

domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

e contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO PROTEZIONE

INTERNAZIONALE SIRACUSA;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CALTANISSETTA, depositata il

08/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/02/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con provvedimento notificato il 31.10.2018 la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Siracusa respingeva l’istanza del ricorrente, volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale od umanitaria, ritenendo non credibile la storia riferita dal richiedente ed insussistenti i presupposti per il riconoscimento dell’invocata tutela. Il Tribunale di Caltanissetta, con l’ordinanza qui impugnata, respingeva il ricorso avverso il predetto provvedimento di rigetto.

Propone ricorso per la cassazione della decisione di rigetto K.Q. affidandosi a cinque motivi.

Il Ministero dell’Interno ha depositato memoria ai soli fini della partecipazione all’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, perchè il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto non credibile il suo racconto, nonostante quest’ultimo fosse stato narrato con dovizia di particolari a sostegno dei motivi per cui il richiedente aveva deciso di lasciare il Pakistan.

Con il secondo motivo il K. lamenta la violazione degli artt. 738,345,359 e 184 c.p.c., perchè il Tribunale avrebbe omesso di esercitare il proprio dovere ufficioso, svolgendo opportune indagini sulla storia da lui riferita.

Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), perchè il giudice di merito avrebbe erroneamente escluso la sussistenza, in Pakistan, di una situazione di violenza generalizzata.

Con il quarto motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, perchè il giudice nisseno avrebbe dovuto apprezzare la condizione di vulnerabilità del richiedente e concedergli la protezione umanitaria.

Le quattro censure appena riassunte, che si prestano ad un esame congiunto, sono inammissibili. In nessuna di esse, infatti, il ricorrente allega un qualsivoglia elemento concreto a sostegno della censura dedotta, limitandosi ad una mera affermazione del proprio diritto al conseguimento di una delle forme di protezione invocata nel giudizio di merito. Tuttavia le doglianze non attingono in modo sufficientemente specifico i punti salienti della motivazione del decreto impugnato, nei quali il giudice di merito ha ritenuto non credibile il racconto del K. alla luce delle significative divergenze tra la versione dei fatti dal medesimo fornita innanzi la Commissione territoriale e quanto invece dichiarato in sede giudiziale (cfr. pag. 3 del decreto impugnato); ha rilevato il difetto dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, in difetto di allegazione di un rischio di persecuzione per motivi di razza, religione, motivo politico o appartenenza ad un gruppo sociale (cfr. ancora pag. 3); ha richiamato il rapporto EASO aggiornato ad ottobre 2018, traendone informazioni sul Pakistan e ritenendo che esso dimostrasse un miglioramento delle condizioni di sicurezza interna di quel Paese (cfr. pag. 4); ha affermato che il richiedente non aveva allegato alcun profilo di vulnerabilità tale da impedire il rimpatrio (cfr. ancora pag. 4).

Infine, con il quinto motivo, il K. lamenta la violazione dell’art. 19 del T.U.I. e del D.Lgs. n. 27 del 2008, art. 32, perchè il Tribunale avrebbe dovuto riconoscergli il diritto di conseguire un permesso per motivi speciali ai sensi della nuova disciplina introdotta dalla L. n. 132 del 2018.

La censura è infondata, alla luce del fatto che la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, non è applicabile alle domande di protezione internazionale e umanitaria già presentate al momento della sua entrata in vigore (Cass. Sez. U., Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062 e Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4890 del 19/02/2019, Rv. 652684).

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese, in difetto di notificazione di controricorso da parte del Ministero intimato nel presente giudizio di legittimità.

Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, va dichiarata la sussistenza, ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dei presupposti processuali per l’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 6 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2020

 

 

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