Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20266 del 25/07/2019
Cassazione civile sez. VI, 25/07/2019, (ud. 27/06/2019, dep. 25/07/2019), n.20266
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 4375-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l‘AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
S.S.G., titolare della ditta individuale ”
S.S.”, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 91,
presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che lo rappresenta
e difende unitamente agli avvocati MARIA SONIA VULCANO, MARIO
GARAVOGLIA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1158/5/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di TORINO, depositata il 18/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 27/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI.
Fatto
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, contro S.S.G., impugnando la decisione della CTR Piemonte indicata in epigrafe con la quale era stata confermata l’illegittimità dell’avviso di accertamento, in quanto emesso oltre il termine di decadenza, non applicandosi il c.d. raddoppio dei termini ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43. Secondo la CTR, per quel che qui ancora rileva, la vicenda relativa alle schede carburante manomesse non poteva integrare un’ipotesi per la quale era previsto un obbligo di denunzia penale, risultando l’applicata estensione del termine rivolta a consentire all’Ufficio l’accertamento fuori dai termini temporali ordinari.
La parte intimata si è costituita con controricorso, depositando con memoria istanza di sospensione del processo ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, commi 10 e 13.
Sulla base di tale ultima documentata richiesta il procedimento deve essere sospeso.
P.Q.M.
Dispone la sospensione del procedimento ai sensi del D.L. n. 199 del 2018, art. 6.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2019