Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20266 del 15/07/2021

Cassazione civile sez. lav., 15/07/2021, (ud. 04/03/2021, dep. 15/07/2021), n.20266

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1771-2020 proposto da:

M.K., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 38,

presso lo studio dell’avvocato MARCO LANZILAO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI SALERNO – SEZIONE

DI CAMPOBASSO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e

difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. cronologico 2521/2019 del TRIBUNALE di

CAMPOBASSO, depositato il 19/11/2019 R.G.N. 74/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/03/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con decreto 19 novembre 2019, il Tribunale di Campobasso rigettava il ricorso di M.K., cittadino (OMISSIS), avverso il decreto della Commissione Territoriale di Campobasso, di reiezione delle sue domande di protezione internazionale e umanitaria;

2. esso ne riteneva la manifesta infondatezza, ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 28bis, comma 2, lett. a), per la non attinenza delle questioni prospettate con gli istituti della protezione internazionale;

3. il Tribunale condivideva la valutazione di inattendibilità (per incoerenza, intima contraddittorietà e implausibilità) del racconto del richiedente, che aveva riferito di essere fuggito da (OMISSIS), in (OMISSIS) (dove era nato e cresciuto, aveva frequentato per dieci anni la scuola e quindi lavorato come escavatore e giocatore di calcio; ivi ancora avendo madre e tre sorelle), dopo aver venduto ad un ufficiale di polizia un appezzamento di terreno, successivamente trasferito ad altri da un gruppo di persone della sua comunità: al che il suo compratore, infuriatosi, aveva creato disordini nella comunità, addirittura uccidendo alcune persone, tra le quali suo padre; sicché, egli decideva di abbandonare il Paese, raggiungendo l’Italia, dopo aver attraversato la Libia e temendo, in caso di rimpatrio, di poter essere ucciso per la vendita del terreno;

4. nell’attribuire il timore ad intima convinzione dello straniero, non riscontrata da obiettive ragioni di pericolo, anche alla luce dell’assenza di una situazione di insicurezza politico-sociale della sua zona di provenienza, non interessata da conflitti armati né dalla violenza di (OMISSIS) (gruppo terroristico di matrice islamica ormai confinato negli Stati nel (OMISSIS): trovandosi invece (OMISSIS) nella sua parte meridionale), il Tribunale escludeva i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato, né di beneficiario di protezione sussidiaria o umanitaria, in difetto per questa di specifici caratteri di vulnerabilità, ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32, comma 3 e D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, tanto meno di specialità in riferimento al D.L. n. 113 del 2018;

5. con atto notificato il 19 dicembre 2019, lo straniero ricorreva per cassazione con due motivi, poi sostituendo il primo difensore, previa revoca della procura speciale, con un nuovo difensore; il Ministero dell’Interno intimato non resisteva con controricorso, ma depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ult. alinea, cui non faceva seguito alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. il ricorrente deduce violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3 e succ. mod., per il mancato richiamo dal Tribunale di alcuna fonte internazionale, tanto meno aggiornata nell’escludere il pericolo di rimpatrio nel proprio paese, non potendo limitarsi, anche secondo l’indirizzo giurisprudenziale di legittimità, all’adozione di “formule stereotipate” (primo motivo); violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35bis, comma 9, art. 11 e poi artt. 8,9,14, art. 27, comma 1 bis e succ. mod., D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 1, lett. e), g), artt. 3, 5, 7, 14, art. 16, comma 1, lett. b), art. 19 ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in riferimento alla mancata valutazione della propria vicenda personale, in particolare del rischio di esser perseguitato, ucciso o comunque sottoposto a violenza da parte di un gruppo rivale, senza motivazione, per ravvisata contraddittorietà del racconto, smentita dalle dichiarazioni (trascritte) rese nell’audizione davanti alla Commissione territoriale, senza essere nuovamente sentito a chiarimenti, né esercizio dei poteri officiosi in adempimento dell’obbligo di cooperazione istruttoria, in relazione all’acquisizione di fonti ufficiali sull’effettiva situazione di sicurezza e di tutela dei diritti umani nella propria zona di provenienza (secondo motivo);

2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono fondati;

3. la valutazione di credibilità del richiedente deve essere sempre frutto di una valutazione complessiva di tutti gli elementi e non può essere motivata soltanto con riferimento ad elementi isolati e secondari o addirittura insussistenti, quando invece venga trascurato un profilo decisivo e centrale del racconto (Cass. 8 giugno 2020, n. 10908); prima di pronunciare il proprio giudizio sulla sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione, il giudice deve allora osservare l’obbligo di compiere le valutazioni di coerenza e plausibilità delle dichiarazioni del richiedente, non già in base alla propria opinione, ma secondo la procedimentalizzazione legale della decisione sulla base dei criteri indicati dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5 (Cass. 11 marzo 2020, n. 6897; Cass. 6 luglio 2020, n. 13944; Cass. 9 luglio 2020, n. 14674): sicché, esso è tenuto a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, i cui esiti in termini di inattendibilità costituiscono apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. 19 giugno 2020, n. 11925);

3.1. nell’ambito di una tale valutazione procedimentalizzata è centrale l’esame delle dichiarazioni rese dal richiedente (in particolare: D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 3, lett. b), riscontrate da “tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d’origine al momento della domanda” (art. 3, comma 3, lett. a D.Lgs. cit.): nel caso di specie, esso è totalmente mancato, essendosi il Tribunale limitato all’esposizione di considerazioni generali sulla condizione di pericolosità della (OMISSIS), più seria in alcuni Stati, in assenza di alcuna indicazione di fonti ufficiali, tanto meno specificamente pertinenti la situazione denunciata di vendita reiterata dello stesso bene e quindi il regime di regolamentazione del trasferimento della proprietà e delle relative garanzie di tutela (come si evince dalle ragioni esposte dall’ultimo capoverso di pg. 4 al terzo di pg. 5 del decreto): avendo il ricorrente indicato, tramite pertinenti fonti aggiornate, in ordine ad essa (a pgg. 12 e 13 del ricorso), a corredo di una censura idonea a dimostrare la violazione del dovere di cooperazione istruttoria per l’omessa indicazione delle fonti informative dalle quali il giudice abbia tratto il suo convincimento (Cass. 20 ottobre 2020, n. 22769; Cass. 20 gennaio 2021, n. 926);

3.2. ricorre pertanto la violazione dell’obbligo di acquisizione officiosa delle necessarie informazioni relative al Paese d’origine del richiedente asilo che risultino complete, affidabili e aggiornate al momento della decisione (Cass. 12 novembre 2018, n. 28990; Cass. 22 maggio 2019, n. 13897; Cass. 20 maggio 2020, n. 9230), con la specificazione del loro contenuto, senza ricorrere a formule stereotipate del tutto avulse dalla situazione concretamente accertata (Cass. 10 febbraio 2021, n. 3320; Cass. 30 ottobre 2020, n. 24016);

4. pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione del decreto e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Campobasso in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Campobasso in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 4 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021

 

 

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