Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20265 del 31/07/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 20265 Anno 2018
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: MONDINI ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso 21932-2011 proposto da:
SUSINI MARIA GIOVANNA, elettivamente domiciliata in
ROMA VIA NICOLA RICCIOTTI 11, presso lo studio
dell’avvocato COSTANZA ACCIAI, che la rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI MONTEPULCIANO in
persona del Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende;

Data pubblicazione: 31/07/2018

- controricorrente non chè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI SIENA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 52/2011 della COMM.TRIB.REG. di

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/06/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO
MONDINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso
per il rigetto del ricorso;
udito per il controricorrente l’Avvocato GAROFOLI che
ha chiesto il rigetto.

FIRENZE, depositata il 02/05/2011;

Fatti della causa
1. Maria Giovanna Susini ricorre per la cassazione della sentenza della
commissione tributaria regionale della Toscana n. 52/5/11, in data 2 maggio
2011, con cui, in controversia concernente la tempestività della notifica
dell’avviso di liquidazione dell’imposta complementare di registro a seguito di
decadenza dall’agevolazione “prima casa” per avere essa ricorrente venduto,
prima del termine di cinque anni dall’acquisto, un immobile pervenutole per

(nel 2008) entro il terzo anno a decorrere dal 31 dicembre dell’anno successivo
alla vendita (nel 2005).
2. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso, la contribuente denuncia violazione e falsa
applicazione dell’art. 1, nota II-bis, parte prima, Tariffa allegata al d.P.R.
131/1986, affermando che il dies a quo del termine triennale previsto per
l’esercizio del potere impositivo è stato erroneamente fissato dal giudice di
merito al 31 dicembre dell’anno successivo alla vendita, laddove invece
avrebbe dovuto essere fissato al giorno della registrazione dell’atto di
successione, posto che da quel momento l’Ufficio avrebbe potuto verificare
che, in realtà, ad essa ricorrente, in quanto già proprietaria della metà
dell’immobile in questione, non spettava il beneficio prima casa.
2. Con il secondo motivo di ricorso, la contribuente denuncia violazione e falsa
applicazione dell’art.1, nota II-bis, parte prima, Tariffa allegata al d.P.R.
131/1986, affermando che il giudice del merito ha violato la ratio della norma
agevolativa per l’acquisto della prima casa laddove ha dichiarato privo di rilievo
rispetto al presupposto della revoca dell’agevolazione, il fatto che essa
ricorrente, dopo aver venduto l’immobile, aveva continuato ad abitarvi quale
comodataria .
3. In riferimento al primo motivo di ricorso, va evidenziato che, come eccepito
dall’ufficio nel controricorso e come è scritto nel terzo capoverso della sentenza
impugnata, la Susini aveva impostato il ricorso iniziale sostenendo che il
termine per la revoca del beneficio decorre dal momento della vendita

successione, la commissione riteneva la notifica tempestiva in quanto avvenuta

dell’immobile mentre nel ricorso per cassazione sostiene di non aver mai avuto
diritto al beneficio (già godendo, al momento dell’acquisto dell’immobile di cui
trattasi, della prima casa) al fine di anticipare il dies a quo al momento
dell’acquisto: il motivo, che si fonda su una nuova prospettazione in fatto, é
pertanto inammissibile.
4. Merita in ogni caso puntualizzare che i giudici d’appello hanno fatto esatta

tema di agevolazioni tributarie per l’acquisto della “prima casa”, ai sensi del
comma 4, ultimo periodo, della nota II bis all’art. 1 della Tariffa, Parte 1,
allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, la relativa decadenza è evitata se il
contribuente, pur avendo trasferito l’immobile acquistato con i detti benefici
prima del decorso del termine di cinque anni dall’acquisto stesso, entro un
anno dall’alienazione ne acquisti un altro, da adibire ad abitazione principale;
ne deriva che il “dies a quo” della decorrenza del termine triennale di
decadenza del potere dell’Ufficio di recuperare l’imposta nella misura ordinaria
va individuato nel giorno di scadenza dell’anno successivo all’alienazione,
perché solo allo spirare di tale termine senza avere effettuato un nuovo
acquisto il contribuente perde, in via definitiva, il diritto all’agevolazione,
provvisoriamente goduta sul primo acquisto (Cass. ord. n. 9495 del 12 aprile
2017; Cass. n.3783 del 15 febbraio 2013; Cass. n. 28880 del 2008).
5. Il secondo motivo è infondato posto che la ratio del comma 4, ultimo
periodo, della nota II bis all’art. 1 della Tariffa, Pa -te 1, allegata al d.P.R. n.
131 del 1986, consiste nell’evitare che possano continuare a godere del
beneficio per la prima casa coloro che hanno acquistato l’immobile con finalità
speculativa; tale finalità è desunta, per presunzione ex lege, dalla rivendita
infraquinquennale; la presunzione viene meno, e la revoca non si applica solo
in caso di acquisto di altro immobile ad uso di abitazione principale entro un
anno dalla vendita del precedente: la decisione impugnata, con il negare rilievo
al fatto che la ricorrente, dopo aver venduto a meno di cinque anni
dall’acquisto, l’immobile per cui aveva fruito del ben2ficio prima casa – e quindi
dopo aver attuato la presunta finalità speculativa- aveva continuato ad abitare
in quell’immobile quale comodataria, si pone non in contrasto, ma pienamente
in linea con la lettera e la ratio legis.

applicazione del seguente principio più volte affermato da questa Corte: “In

6. Il ricorso deve quindi essere rigettato.
7. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in
dispositivo.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso;
condanna Maria Giovanna Susini a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese

Così deciso in Roma, 1’8 giu no 2018.
st.

Il
Ma

del giudizio, liquidate in C 1700,00, oltre spese prenotate a debito.

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