Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20265 del 25/09/2020

Cassazione civile sez. II, 25/09/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 25/09/2020), n.20265

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20323/2019 proposto da:

N.F., rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE LUFRANO,

e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

e contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE ANCONA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3024/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 18/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/01/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

N.F., cittadino (OMISSIS), impugnava il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Ancona con il quale era stata rigettata la sua richiesta volta ad ottenere, in via principale, lo status di rifugiato, in subordine la protezione sussidiaria ed in ulteriore subordine il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. A sostegno dell’istanza il ricorrente deduceva di essere fuggito dal Senegal perchè aveva reagito alle angherie della seconda moglie del padre dirette contro di lui e contro sua madre ed aveva difeso quest’ultima, colpendo la matrigna alla testa, nel corso di una lite scoppiata tra le due donne.

Si costituiva il Ministero resistendo al ricorso ed invocandone il rigetto.

Con ordinanza del 10.2.2018 il Tribunale di Ancona rigettava il ricorso, ritenendo insussistenti i requisiti previsti per il riconoscimento di una delle forme di tutela invocate dal ricorrente. Rilevava in particolare l’inattendibilità della storia, posto che nella versione fornita nel corso dell’audizione innanzi la Commissione territoriale la matrigna si era ripresa dopo il colpo, mentre in quella contenuta nella memoria scritta la donna era morta per effetto della percossa ricevuta.

Interponeva appello avverso detta decisione lo N. e si costituiva il Ministero per resistere al gravame.

Con la sentenza qui impugnata, n. 3024/2018, la Corte di Appello di Ancona rigettava l’impugnazione.

Propone ricorso per la cassazione della decisione di rigetto N.F. affidandosi a quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè la Corte di Appello non avrebbe esaminato la condizione esistente in Libia, Paese di provenienza del richiedente la protezione.

La censura è inammissibile per due distinti ma convergenti motivi.

Da un lato, essa è carente di specificità, posto che lo N. afferma di aver “.. vissuto e lavorato in Libia per un tempo considerevole…” (cfr. pag. 4 del ricorso) ma non contestualizza in alcun modo tale affermazione. In particolare, non indica la data in cui egli sarebbe arrivato in Libia, nè in quale parte di quel vasto Paese avrebbe vissuto e lavorato, che occupazione avrebbe avuto, per quanto tempo vi si sarebbe trattenuto, nè allega di aver intrapreso un percorso di radicamento in quel territorio. La deduzione, quindi, è generica e inidonea ad imporre al giudice l’obbligo di verificare, con riguardo alla domanda di protezione sussidiaria, non già la condizione interna del Senegal ma, appunto, della Libia.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5 e 7 e del D.Lgs. n. 25 del 2005, art. 27, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto che la vicenda narrata dal richiedente si esaurisse in un fatto privato.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè la Corte di merito avrebbe erroneamente escluso la sussistenza, nel Paese di provenienza, di una situazione di violenza indiscriminata idonea ad integrare il presupposto per il riconoscimento della tutela sussidiaria.

Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto insussistenti le condizioni per l’accesso alla protezione umanitaria.

Le tre censure di cui al secondo, terzo e quarto motivo, che meritano un esame congiunto, sono infondate.

La Corte di Appello ha infatti ritenuto che la vicenda riferita dal richiedente si esaurisse in un fatto privato non idoneo ai fini del riconoscimento della tutela internazionale, ed il richiedente non contesta in modo specifico simile affermazione, limitandosi ad una generica censura relativa alla mancata attivazione, da parte del giudice di merito, dei poteri istruttori ufficiosi. Il ricorrente avrebbe invece dovuto evidenziare, nella sua censura, gli specifici aspetti del suo racconto che sarebbero idonei ai fini della concessione della protezione invocata, mentre nella stessa narrativa in fatto contenuta a pag. 3 del ricorso la vicenda viene ricostruita sostanzialmente nei termini di un dissidio endofamiliare, riconducibile al fatto che il padre aveva due mogli e ne preferiva una rispetto all’altra.

La Corte territoriale ha del pari escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, ed in particolare dei requisiti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), perchè “… la città di (OMISSIS), da cui il ricorrente ha dichiarato di provenire, si trova geograficamente assai distante dall’unica regione del Senegal, quella della Casamance, che è stata nel passato certamente teatro di scontri e violenze, che peraltro allo stato attuale debbono ritenersi complessivamente superate” (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata). Anche in questo caso, il ricorso non contesta l’affermazione relativa alla distanza geografica tra (OMISSIS) e la Casamance, ma si concentra sulla situazione esistente in quest’ultimo territorio (cfr. in particolare il terzo motivo, pag. 8 del ricorso), senza in tal modo attingere la vera ratio del rigetto. Analoghe considerazioni valgono per l’ultima censura, relativa al diniego della tutela umanitaria, posto che anche in questo caso lo N. si limita ad affermazioni generiche, non idonee a scalfire la ratio del rigetto, costituita da un lato dall’assenza di una specifica condizione personale di vulnerabilità e dall’altro lato dall’inesistenza, nella zona di (OMISSIS), di pericoli di lesione dei diritti umani inalienabili dell’individuo. Peraltro, sul punto, è opportuno evidenziare che il ricorrente fa riferimento, nei motivi in esame, alla condizione interna in Senegal, ponendosi in tal modo in aperto ed insanabile contrasto logico con quanto sostenuto nel primo motivo, ove invece si allegava che il giudice di merito avrebbe dovuto considerare la situazione esistente in Libia.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese, in assenza di notifica di controricorso da parte del Ministero intimato nel presente giudizio di legittimità.

Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, va dichiarata la sussistenza, ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater,inserito dalla della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dei presupposti processuali per l’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per la stessa impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA