Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20265 del 25/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 25/07/2019, (ud. 26/06/2019, dep. 25/07/2019), n.20265

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 18549-2018 proposto da:

J.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ULPIANO 29,

presso lo studio dell’Avvocato NUNZIA DE CEGLIA, rappresentato e

difeso dall’Avvocato FRANCESCO PAOLO SISTO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 514/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA, depositata il 19/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

DELL’ORFANO ANTONELLA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

J.M. propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Puglia aveva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 1246/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Bari in accoglimento del ricorso proposto avverso avviso di accertamento IRPEF IRAP 2008 con cui era stato rideterminato, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d bis, il reddito ed il valore della produzione applicando ai compensi non dichiarati la percentuale di redditività media del settore del 71,75%;

l’Ufficio finanziario resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato ad unico motivo.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. il ricorrente ha depositato istanza di sospensione del processo ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, commi 8 e 10, documentando altresì il pagamento ivi prescritto;

2. sussistono i presupposti previsti da tale disposizione legislativa, trattandosi di controversia attribuita alla giurisdizione speciale tributaria della quale è parte l’Agenzia delle Entrate, che è stata radicata prima del 24 ottobre 2018 nonchè pendente a quella data, e che non rientra tra quelle escluse dal comma 5 della disposizione legislativa medesima.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo D.L. n. 119 del 2018 ex art. 6, conv..

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 26 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2019

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