Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20264 del 31/07/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 20264 Anno 2018
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: MONDINI ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 15891-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI
SIRACUSA UFFICIO DI NOTO in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

CASSARINO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA TIBULLO 10, presso lo studio dell’avvocato GUIDO
FIORENTINO, rappresentato e difeso dall’avvocato
GIUSEPPE SCIACCA giusta delega a margine;

Data pubblicazione: 31/07/2018

- con troricorrente –

avverso la sentenza n. 130/2010 della
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di SIRACUSA, depositata il
21/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

MONDINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso
per il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l’Avvocato GAROFOLI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato FIORENTINO
per delega dell’Avvocato SCIACCA che ha chiesto il
rigetto.

udienza del 08/06/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO

Fatti della causa e ragioni della decisione
1. La commissione tributaria regionale della Sicilia, con sentenza in data 21
aprile 2010, confermando la decisione di primo grado, annullava, per mancato
rispetto del termine dilatorio stabilito dall’art.12, comma 7, della legge
212/2000, l’avviso notificato a Giuseppe Cassarino il 12 dicembre 2005 in
accertamento del maggior reddito da partecipazione alla società Fratelli

stato riscontrato un reddito d’impresa non dichiarato per l’anno 2002, a seguito
di processo verbale di rilevazione dati e richiesta documenti, in data 18 ottobre
2005.
2. L’Agenzia ricorre per la cassazione della sentenza suddetta sulla base di un
motivo con cui lamenta, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c.,
violazione dell’art. 12, comma 7, della legge 212/2000, per aver la
commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto il mancato rispetto del
termine previsto dalla norma causa di invalidità dell’avviso.
3. Giuseppe Cassarino resiste con controricorso illustrato con memoria.
4. Il ricorso è infondato in quanto le Sezioni Unite di questa corte, con
sentenza n.18184 del 29 luglio 2013, hanno affermato che “in tema di diritti e
garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’art. 12, comma 7,
della legge 27 luglio 2000, n. 212 deve essere interpretato nel senso che
l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione
dell’avviso di accertamento – termine decorrente dal rilascio al contribuente,
nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei
locali destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di
chiusura delle operazioni – determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche
ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso “ante tempus”,
poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del
contraddittorio procedimen tale, il quale costituisce primaria espressione dei
principi, di derivazione costituzionale, di collabor3zione e buona fede tra
amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio
della potestà impositiva”.
5. Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Cassarino di Cassarino Giorgio & Giuseppe s.n.c., nei confronti della quale era

6. Le spese possono essere compensate in ragione della sopravvenienza della
menzionata decisione delle Sezioni Unite, dirimente del pregresso contrato

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giurisprudenziale, rispetto al momento della proposizione del ricorso.
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la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

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Così deciso in Roma, 1’8 giu no 2018

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