Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20264 del 25/09/2020
Cassazione civile sez. II, 25/09/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 25/09/2020), n.20264
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19301/2019 proposto da:
I.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TAGLIAMENTO
n. 45, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO DELL’UNTO,
rappresentato e difeso dall’avvocato CLAUDIO ROBERTO SANTARELLI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO
PROTEZIONE INTERNAZIONALE BRESCIA, elettivamente domiciliato, in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositata il
22/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
30/01/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
I.O., cittadino (OMISSIS) originario del Delta State, impugnava il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia con il quale era stata rigettata la sua richiesta volta ad ottenere, in via principale, lo status di rifugiato, in subordine la protezione sussidiaria ed in ulteriore subordine il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. A sostegno dell’istanza il ricorrente deduceva di essere fuggito dalla Nigeria per aver provocato inavvertitamente, mentre lavorava il suo campo, una perdita di greggio da una conduttura e per aver causato una successiva esplosione avendo usato fiamme libere vicino alla detta conduttura, con decesso di molte persone; la polizia aveva avviato indagini e, scoperto che il fuoco era partito dal terreno del ricorrente, aveva percosso la moglie di costui, la quale aveva confessato che era stato il marito a causare la rottura della conduttura. Per timore di ritorsioni ed accuse, il ricorrente era quindi fuggito e non aveva più visto nè moglie nè figli.
Si costituiva il Ministero resistendo al ricorso ed invocandone il rigetto.
Con il decreto qui impugnato il Tribunale di Brescia rigettava il ricorso, ritenendo insussistenti i requisiti previsti per il riconoscimento di una delle forme di tutela invocate dal ricorrente.
Propone ricorso per la cassazione della decisione di rigetto I.O. affidandosi a due motivi.
Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.
Prima di esaminare i motivi di ricorso occorre evidenziare che la procura speciale allegata allo stesso, autenticata nella firma dal difensore, non soddisfa i requisiti di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13. Essa infatti non contiene l’indicazione della data in cui è stata rilasciata nè la relativa certificazione a cura del difensore incaricato del ricorso in Cassazione. La norma sopra richiamata prevede l’obbligo, a pena di inammissibilità, del conferimento della procura in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato, nonchè la certificazione a cura de difensore. Nè sarebbe possibile ricavare aliunde, dal contenuto della procura stessa, la data del suo conferimento, posto che il potere di autentica conferito per legge al difensore si limita all’autenticità della sottoscrizione, alla sua effettiva provenienza dal ricorrente ed alla data di apposizione della firma, restando invece escluso un potere di autenticazione delle dichiarazioni contenute nel testo della procura medesima.
In assenza di ambedue i predetti requisiti, va dichiarata in limine l’inammissibilità del ricorso.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, va dichiarata la sussistenza, ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dei presupposti processuali per l’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per la stessa impugnazione, se dovuto.
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del Ministero controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100 oltre spese prenotate a debito..
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 30 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2020