Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20264 del 25/07/2019
Cassazione civile sez. VI, 25/07/2019, (ud. 25/06/2019, dep. 25/07/2019), n.20264
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 26380-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
L’AUTOSALONE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO SOMALIA 67, presso lo
studio dell’avvocato RITA GRADARA, rappresentata e difesa
dall’avvocato GAETANO SIGNORIELLO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 464/5/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 13/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GORI
PIERPAOLO.
Fatto
RILEVATO
che:
– Con sentenza n. 464/5/17 depositata in data 13 febbraio 2018 la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, avverso la sentenza n. 113/2/13 della Commissione tributaria provinciale di Reggio nell’Emilia che a sua volta aveva riunito e accolto i ricorsi proposti dalla società Autosalone Srl relativo ad avvisi di accertamento IVA 2004, 2005 e 2006;
– La CTR confermava la decisione di primo grado, ritenendo assorbente ogni altra questione il fatto che non potesse trovare applicazione il raddoppio dei termini per l’accertamento, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 247 del 2011, in caso di denuncia penale presentata oltre la scadenza ordinaria del termine per l’accertamento delle annualità in contestazione;
– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo un unico motivo. La contribuente ha resistito depositando controricorso, che illustra con memoria ed istanza di sospensione del processo.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– Con istanza depositata anteriormente all’adunanza camerale, la contribuente ha formulato istanza per la sospensione del processo D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 ex art. 6, comma 10, pubblicato in G.U. in pari data ed entrato in vigore in data 24.10.2018;
– Osservato che la presente controversia, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, appare definibile ai fini della previsione normativa da ultimo citata.
P.Q.M.
letto il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 10, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136, rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2019