Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20264 del 22/08/2017
Cassazione civile, sez. VI, 22/08/2017, (ud. 27/06/2017, dep.22/08/2017), n. 20264
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14419/2016 proposto da:
IMMOBILVERDE SRL (C.F. (OMISSIS)), in persona del liquidatore,
elettivamente domiciliata in Roma Via Sabotino, n. 31, presso lo
studio dell’avvocato GIORGIA MINOZZI che la rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 6513/37/2015 della COMMISIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di ROMA, depositata il 10/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 27/06/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.
Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
Con sentenza in data 13 luglio 2015 la Commissione tributaria regionale del Lazio dichiarava inammissibile l’appello proposto dalla Immobilverde srl in liquidazione avverso la sentenza n. 7829/19/14 della Commissione tributaria provinciale di Roma che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento IRAP, IRES, IVA ed altro 2005. La CTR osservava in particolare che, essendo il gravame stato proposto nel c.d. “termine lungo”, lo stesso doveva considerarsi intempestivo, posto che la sentenza appellata era stata depositata il 10 aprile 2014 ed il ricorso in appello notificato a mezzo posta il 24 novembre 2014, mentre, pur considerato il periodo di sospensione feriale in base alla normativa applicabile ratione temporis, il termine di proposizione del medesimo scadeva il precedente 22 novembre 2014. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo un motivo unico.
L’intimata Agenzia delle Entrate non si è difesa.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
Con l’unico mezzo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 155 c.p.c., poichè la CTR non ha considerato che, in virtù della previsione di cui all’ultimo comma di tale disposizione codicistica, da ritenersi applicabile anche nel processo tributario, il termine scadente il giorno di sabato è automaticamente prorogato il giorno successivo non festivo.
La censura è fondata.
Va infatti ribadito che “Nelle controversie tributarie, il termine per proporre ricorso, che è “a decorrenza successiva” e va, pertanto, computato escludendo il giorno iniziale e conteggiando quello finale, è soggetto all’art. 155 c.p.c., comma 5, sicchè, ove il “dies ad quem” cada di sabato, è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, essendo irrilevante l’apertura degli uffici postali o la disponibilità ad accettare gli atti in scadenza l’ultimo giorno” (Sez. 6-5, Ordinanza n. 11269 del 31/05/2016, Rv. 639913-01).
Pacifico in fatto che il giorno 22 novembre 2014 era sabato, la CTR ha erroneamente omesso di applicare la disposizione codicistica evocata, non ritenendo ammissibile l’appello appunto proposto in data 24 novembre 2014 ossia il primo giorno non festivo successivo alla scadenza del termine per appellare nel c.d. “termine lungo” la sentenza della CTP.
La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo proposto, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2017