Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20264 del 04/10/2011

Cassazione civile sez. lav., 04/10/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 04/10/2011), n.20264

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3111/2010 proposto da:

S.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SILVIO

PELLICO 36, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO TALLADIRA,

rappresentata e difesa dall’avvocato BONGARZONE Antonio Rosario,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO Luigi, che la rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9094/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/10/2009 R.G.N. 5607/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2011 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l’Avvocato ANNA BUTTAFOCO per delega FIORILLO LUIGI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta, che ha concluso per improcedibilità e in

subordine, rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 13/7/04 il giudice del lavoro del Tribunale di Frosinone accolse la domanda proposta da S.C., diretta all’accertamento della nullità dell’apposizione del termine al contratto intercorso con la società Poste Italiane s.p.a in relazione al periodo 21/2/01 – 31/5/01, e dichiarò che tra le parti si era instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 21/2/01, con condanna della resistente al ripristino dello stesso ed al pagamento delle retribuzioni maturate dal 25/7/01 alla data della decisione, oltre che alle spese di lite.

A seguito di impugnazione delle Poste Italiane s.p.a., con sentenza del 15/12/08 – 9/10/09 la Corte d’appello di Roma accolse il gravame e rigettò la domanda della lavoratrice compensando le spese del giudizio.

La Corte territoriale motivò tale decisione dopo aver accertato che il contratto in esame era stato stipulato in base alla causale delle esigenze di carattere straordinario conseguenti ai processi di riorganizzazione dell’ente ci cui all’art. 25 del ccnl dell’11/1/2001, cioè prima dell’entrata in vigore del D.Lgs n. 368 del 2001, allorquando operava in pieno la delega conferita dalla L. n. 56 del 1987, art. 23 alla contrattazione collettiva relativamente alla introduzione di nuove ipotesi di contratto a termine.

Avverso tale sentenza propone ricorso in cassazione la S., la quale affida l’impugnazione a cinque motivi di censura.

Resiste con controricorso la società Poste Italiane s.p.a..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo la S. si duole della violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio e segnatamente per aver la resistente assunto ed utilizzato essa ricorrente per sostituire personale assente per ferie in un periodo non consentito dal ccnl, che prevede l’utilizzo dei lavoratori assunti per tale finalità solo nell’arco temporale compreso tra giugno e settembre. In pratica, la ricorrente sostiene che pur non essendo specificata nel contratto “de quo” quest’ultima causale, di fatto lei era stata assunta per sostituire personale in ferie e non solo nel periodo contemplato dalla contrattazione collettiva, venendo così aggirata la previsione collettiva, e senza che una tale eccezione di carattere dirimente, sebbene riproposta in grado d’appello e confortata dagli esiti dell’istruttoria testimoniale, fosse stata esaminata dalla Corte di merito. Osserva la Corte che la pronuncia d’ufficio da parte del giudice del merito su una domanda o un’eccezione che può essere fatta valere esclusivamente dalla parte interessata integra violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., mentre nella fattispecie la ricorrente ha lamentato esclusivamente la violazione della motivazione della sentenza sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, per cui il motivo, così come formulato, è inammissibile.

Tra l’altro, giova osservare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la Corte territoriale non ha affatto omesso di esaminare la suddetta eccezione, atteso che a pagina 7 della sentenza impugnata, una volta ribadito che la fattispecie in esame era riconducibile alla previsione contrattuale ed alla causale individuata dalle parti sociali, ha espressamente affermato che non poteva attribuirsi rilievo ai fini della decisione alle allegazioni effettuate dall’appellata in ordine al suo essere stata concretamente adibita, durante il periodo di lavoro svolto alle dipendenze della società appellante, alla sostituzione di altri lavoratori assenti per ferie o per malattia.

2. Col secondo motivo è lamentata la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c., per aver la Corte territoriale respinto un motivo del ricorso sulla base dell’avvenuto esperimento della procedura di consultazione sindacale ex art. 25 del c.c.n.l., ritenuta espletata con l’accordo del 18/1/2001, pur in difetto di ogni deduzione sul punto della resistente società, che aveva, invece, argomentato al riguardo sostenendo che una tale procedura non era necessaria e che aveva depositato in atti successive comunicazioni alle organizzazioni sindacali attestanti l’espletamento della stessa. Si contesta, in sostanza, che la tesi della Corte di merito, secondo la quale la procedura di consultazione sindacale prevista dall’art. 25 del ccnl delle Poste italiane doveva intendersi come espletata per effetto dell’accordo del 18/1/01 intervenuto tra le parti sindacali, non trovava riscontro in alcuna deduzione difensiva della stessa società che al riguardo non si era mai espressa in tali termini.

Tale motivo, attraverso il quale è segnalato un presunto vizio di ultrapetizione della sentenza, è infondato.

Invero, il giudice d’appello non poteva non affrontare la questione che era stata introdotta proprio dalla difesa della lavoratrice, la quale aveva indicato a motivo di nullità del contratto l’inosservanza della procedura del confronto sindacale prevista dall’art. 25, comma 2, del ccnl del 2001, tanto che l’odierna ricorrente ammette che sul punto si registrò il contraddittorio.

Quindi, a poco rileva che la difesa delle Poste italiane avesse approntato al riguardo una linea difensiva i cui risultati si discostavano dall’interpretazione fornita dalla Corte di merito, la quale, con argomentazioni immuni da vizi di natura logico-giuridica, aveva giudicato che ai fini di causa poteva ritenersi sussistere una equipollenza delle intese scaturite dall’accordo sindacale del 18/1/01 alla prevista procedura di confronto sindacale contemplata dall’art. 25 del ccnl dell’11/1/01. Oltretutto, tale soluzione è in linea con un precedente di questa Corte (Cass. sez. lav. n. 1655 del 25/1/2008), per effetto del quale l’art. 25 del c.c.n.l. 11 gennaio 2011 costituisce la formulazione d’una nuova generale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine e l’individuazione ha il proprio fondamento normativo nella L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23. Inoltre, lo stesso Accordo del 18 gennaio 2001 costituisce l’espletamento della procedura prevista dall’art. 25 del ccnl 11/1/2001, atteso che la delega è nella legge, il Ccnl dell’11/1/01 ne è l’esercizio e l’Accordo del 18/1/01 è espletamento della procedura prevista dall’art. 25 di tale contratto collettivo.

3. Il terzo motivo di doglianza è rappresentato dal denunziato difetto di motivazione costituito dall’omessa, erronea o insufficiente motivazione di un fatto decisivo ai fini della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Secondo la ricorrente la Corte d’appello non avrebbe rilevato che il motivo di nullità del contratto per mancato esperimento della procedura di consultazione sindacale prevista dall’art. 25 del ccnl dell’11/1/2001 era stato espressamente dedotto ex art. 414 c.p.c., in primo grado, per cui sarebbe stato ingiustificato il rilievo di genericità formulato dalla stessa Corte al riguardo.

Anche tale motivo è infondato per il fatto che la “ratio decidendi” del rigetto dell’eccezione della lavoratrice riposa su una duplice ragione, espressa dalla Corte di merito con argomentazioni immuni da rilievi di carattere logico-giuridico: anzitutto, la ricorrente non aveva prospettato nel ricorso di primo grado, come era suo onere, una specifica violazione di quanto previsto dalle clausole contrattuali, indicando espressamente, con riferimento alla procedura di confronto sindacale, qual’era l’inadempimento imputabile alla società Poste Italiane s.p.a., ma si era limitata a contestare genericamente il mancato adempimento dell’onere della prova da parte della stessa società in ordine a quanto previsto in proposito dall’art. 25 del ccnl del 2001; inoltre, l’espletamento della suddetta procedura sindacale era costituito, anche alla luce dei precedenti di questa Corte, dalla stipulazione dell’Accordo del 18/1/2001 col quale le OO.SS. davano atto che erano ancora in corso i citati processi di riorganizzazione e di ristrutturazione da fronteggiare in futuro anche col ricorso ai contratti a tempo determinato, conclusi nel rispetto della disciplina pattizia delineata dal c.c.n.l.

dell’11/1/2001.

4. Col quarto motivo di censura vengono dedotti i seguenti vizi della sentenza impugnata: eccesso di potere e carenza di motivazione;

violazione e falsa applicazione dell’art. 25 del ccnl dell’11/1/2001, dell’accordo sindacale delle OO.SS di Poste Italiane s.p.a del 18/1/2001, nonchè dell’art. 1367 c.c.. Secondo la ricorrente la Corte di merito non avrebbe spiegato le ragioni per le quali aveva ritenuto che non sarebbe stato, a suo giudizio, dedotto il motivo di nullità del contratto per mancato espletamento della procedura di consultazione sindacale, ad onta della formulazione dello stesso sin dal ricorso di primo grado e nonostante il formarsi del contraddicono su tale questione.

Anche tale motivo è infondato, posto che, come rilevato in precedenza, la Corte di merito non ha ignorato affatto che il presunto vizio in questione era stato dedotto dalla lavoratrice sin dal ricorso introduttivo del giudizio, ma ha, al contrario, evidenziato che un tale motivo non poteva reputarsi validamente proposto in ragione della su genericità, tale da non consentire alla società datrice di lavoro un adeguato esercizio del suo diritto di difesa, dal momento che non era dato comprendere quale potesse essere stato lo specifico inadempimento datoriale in ordine alla menzionata procedura di confronto sindacale, comunque sopperita dal contenuto dell’Accordo del 18/1/2001.

5. Col quinto ed ultimo motivo si segnalano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, i seguenti vizi della decisione: violazione e falsa applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23e dell’art. 25 del ccnl del 2001, oltre che dell’art. 2728 c.c., sotto il profilo della necessità per il datore di lavoro di fornire la prova delle condizioni che giustificano l’assunzione a termine, non potendo la delega in bianco conferita alle organizzazioni sindacali esonerare parte datoriale dalla relativa prova in caso di contestazione dell’esistenza delle condizioni che giustificano l’assunzione a termine, avendo la ricorrente provato, altresì, di essere stata utilizzata in sostituzione di lavoratori assenti per ferie, per cui la fattispecie non poteva essere ricondotta a quella dedotta in contratto.

La ricorrente ritiene, in definitiva, di non poter condividere la tesi che l’accertamento della effettività delle condizioni legittimanti il ricorso al contratto a termine sia stato demandato alla contrattazione collettiva.

Il motivo è infondato.

Premesso che il contratto in causa è stato stipulato, ai sensi dell’art. 25 del ccnl del 2001, in data anteriore al D.Lgs. n. 368 del 2001 (pubblicato sulla G.U. del 9-10-2001 ed entrato in vigore il 24-10-2001), nella fattispecie trova innanzitutto applicazione l’art. 11, comma 3 del citato decreto, in virtù del quale 7 contratti individuali definiti in attuazione della normativa previgente, continuano a dispiegare i loro effetti fino alla scadenza”.

Nel regime, quindi, anteriore al citato D.Lgs., in base all’indirizzo ormai consolidato affermato da questa Corte con riferimento ai contratti a termine conclusi ai sensi dell’art. 25 del ccnl del 2001, le censure della ricorrente risultano infondate.

In particolare questa Corte Suprema (v. fra le altre Cass. 26 settembre 2007 n. 20162, Cass. 1-10-2007 n. 20608) decidendo in casi analoghi, ha cassato la sentenza del giudice di merito che ha dichiarato illegittimo il termine apposto ad un contratto stipulato in base alla previsione della norma contrattuale sopra citata, osservando, in linea generale, che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 e successive modifiche nonchè dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8 bis, convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 1983, n. 79 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge (principio ribadito dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con sentenza 2 marzo 2006 n. 4588), e che in forza della sopra citata delega in bianco le parti sindacali hanno individuato, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, quella di cui al citato art. 25, comma 2, del ccnl 11 gennaio 2001.

In specie, quale conseguenza della suddetta delega in bianco conferita dal citato art. 23, questa Corte ha precisato che i sindacati, senza essere vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge, possono legittimare il ricorso al contratto di lavoro a termine per causali di carattere oggettivo ed anche – alla stregua di esigenze riscontrabili a livello nazionale o locale – per ragioni di tipo meramente “soggettivo”, costituendo l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato idonea garanzia per i lavoratori e per un’efficace salvaguardia dei loro diritti.

Premesso, poi, che l’art. 25, comma 2, del c.c.n.l. 11 gennaio 2001 prevede, come si è visto, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, la presenza di esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi, questa Corte ha ritenuto viziata l’interpretazione dei giudici del merito che, sull’assunto della assoluta genericità della disposizione in esame, ha affermato che la stessa non contiene alcuna autorizzazione ad avvalersi liberamente del tipo contrattuale del lavoro a termine, senza l’individuazione di ipotesi specifiche di collegamento tra i singoli contratti e le esigenze aziendali cui gli stessi sono strumentali.

Tale orientamento va confermato in questa sede, essendo, del resto, la tesi opposta circa la “completa genericità” della clausola collettiva fondata sull’erroneo presupposto che il legislatore non avrebbe conferito una “delega in bianco” ai soggetti collettivi ed avrebbe imposto al potere di autonomia i limiti ricavabili dal sistema di cui alla L. n. 230 del 1962.

Del pari, nel quadro delineato, neppure era necessario che il contratto individuale contenesse specificazioni ulteriori rispetto a quelle menzionate nella norma collettiva (v. fra le altre Cass. 14/3/2008 n. 6988).

Pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e vanno poste a suo carico nella misura liquidata come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio nella misura di Euro 2.500,00 per onorario e di Euro 40,00 per esborsi, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali ai sensi di legge.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2011

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