Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20263 del 25/09/2020

Cassazione civile sez. II, 25/09/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 25/09/2020), n.20263

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19468-/2019 proposto da:

M.H., ammesso al patrocinio a spese dello Stato,

rappresentato e difeso dall’Avvocato Marco Giorgetti, con studio in

Ancona, corso Mazzini n. 100;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro p.t.,

rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello

Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di Ancona, depositata il 12/05/2019;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/01/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– il presente giudizio di legittimità trae origine dal ricorso proposto da M.H., cittadino (OMISSIS), avverso il decreto del Tribunale di Ancona che ha rigettato la sua opposizione contro il diniego di protezione internazionale e di quella per motivi umanitari;

– il richiedente ha riferito di avere lasciato il Bangladesh dopo che a seguito dell’abbandono della famiglia, moglie e figli, da parte del padre, risposatosi con altra donna, aveva dovuto assumere, benchè non ancora maggiorenne, la responsabilità di provvedere al sostentamento della famiglia;

– il Tribunale di Ancona aveva respinto le sue domande sia con riguardo al rifugio politico, che alla protezione sussidiaria che a quella umanitaria;

– con riguardo alla prima aveva evidenziato come le ragioni dell’allontanamento dal Bangladesh erano di natura privata, legate all’aspirazione di miglioramento socio-economico ed alla preoccupazione per la responsabilità del sostentamento economico della famiglia assunta dal richiedente dopo l’allontanamento del padre, di tal che non sussistevano i requisiti soggettivi, causali, ambientali e personali richiesti dalle previsioni della Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati;

– il tribunale escludeva altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione sussidiaria con riguardo a tutte le fattispecie del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14;

– il tribunale negava infine che la minore età del richiedente al momento del suo arrivo nel territorio italiano integrasse di per sè una condizione individuale di elevata vulnerabilità;

– la cassazione del decreto impugnato è chiesta sulla base di tre motivi, cui resiste, ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, l’intimato Ministero.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità del decreto impugnato per avere il Tribuanle di Ancona pronunciato sulla configurabilità dello status di rifugiato nei riguardi del richiedente, sebbene egli non avesse proposto la relativa domanda;

– il motivo è infondato;

– questa Corte ha precisato come il giudizio sul diritto al riconoscimento della protezione internazionale è caratterizzato, a fini di tutela del diritto fondamentale di cui è portatore il richiedente e dal suo carattere di diritto autodeterminato, dal ridimensionamento del principio della domanda;

– è stato infatti affermato con riferimento alla protezione sussidiaria, ma il principio appare applicabile anche al rifugio politico, che non è onere del richiedente fornire una precisa qualificazione giuridica della tipologia della protezione invocata, ma è onere del giudice, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, verificare se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, ed astrattamente sussumibile nelle forme di protezione previste nell’ordinamento, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rientro al momento della decisione (Cass. 14998/2015; 2875/2018);

– in applicazione di tale principio questa Corte ha già cassato la decisione impugnata che aveva escluso il riconoscimento della protezione sussidiaria per non avere il richiedente specificamente dedotto l’esistenza del rischio effettivo di essere sottoposto a pena di morte, tortura o trattamenti inumani e degradanti, una volta rientrato in patria (cfr. Cass. 14998/2015);

– orbene, l’applicazione del richiamato principio al caso di specie giustifica il preannunciato rigetto, non essendo configurabile il vizio di ultrapetizione nella verifica operata dal giudice circa la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato;

– con il secondo motivo si censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, la violazione e falsa applicazione di legge nonchè il vizio motivazionale con riferimento al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis, art. 8, paragrafo 2 della Direttiva Qualifiche 2011/95/UE ed al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 lett. a) e b), per avere il tribunale contraddittoriamente motivato il rigetto delle domande del richiedente, senza considerare che in Bangladesh si verifica il fenomeno della riduzione in schiavitù di chi non dispone dei mezzi minimi di sostentamento e allo stesso modo trascurato il fatto che tale condizione di schiavitù può anche essere imposta a chi non restituisce un prestito;

– il motivo è infondato;

– il tribunale ha escluso la sussistenza delle condizioni per la protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), per non essere state allegate dal richiedente nè accertate ufficiosamente situazioni personali rilevanti quali grave danno per esposizione al rischio di condanna morte o all’esecuzione della pena di morte (lett. a) nè di esposizione a tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante (lett. b);

-con riferimento alla fattispecie sub c) del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, il tribunale ha fatto ricorso ai criteri interpretativi indicati dalla sentenza della Corte Edu n. 8319/20078, 11449/2007 (cfr. pag. 5 del decreto) e sulla scorta di essi ha escluso che la sola presenza nell’area di provenienza costituisse per il richiedente un pericolo per la vita e l’incolumità del richiedente;

– tale statuizioni non è attinta dal motivo di ricorso che anche in considerazione di ciò è destinato ad esito sfavorevole;

– con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1 e del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 11, comma 1, lett. c-ter, nonchè il vizio di motivazione e l’apparenza motivazionale per avere negato rilevanza alla minore età del richiedente al suo arrivo in Italia, rispetto alla domanda di accertamento della condizione di vulnerabilità ai fini della protezione umanitaria;

– il motivo è infondato;

– il tribunale non ha trascurato la circostanza evidenziata dal ricorrente ma ha ritenuto conformemente alla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 3681/2019; 23757/2019) che la condizione di emarginazione e difficoltà economica non giustifichi l’obbligo dello Stato italiano di riconoscere la protezione umanitaria;

– il ricorso va dunque respinto;

– nulla va disposto sulle spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato Ministero;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 22 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2020

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