Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20263 del 22/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/08/2017, (ud. 27/06/2017, dep.22/08/2017),  n. 20263

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14390/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

COMMERCIO PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI LIBRETTI SRL, in persona del

rappresentante legale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CARDINAL DE LUCA 10, presso lo studio dell’avvocato MARCO GIONTELLA,

che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1834/18/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI PALERMO SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il

05/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 27/06/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza in data 13 febbraio 2014 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, respingeva l’appello principale proposto dall’Agenzia delle Entrate, ufficio locale, e quello incidentale proposto dalla Commercio Prodotti Ortofrutticoli Libretti srl avverso la sentenza n. 43/2/10 della Commissione tributaria provinciale di Ragusa che aveva parzialmente accolto il ricorso della società contribuente contro l’avviso di accertamento IRAP, IRPEG, IVA 2003. La CTR osservava in particolare che l’appello principale non era accoglibile in quanto l’appellante Ente impositore non aveva dato prova, secondo suo onere, del contestato difetto di inerenza della fattura passiva oggetto della lite e relativa detraibilità dell’IVA.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo un motivo unico.

Resiste con controricorso la società contribuente.

Considerato che:

Con l’unico mezzo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’agenzia fiscale ricorrente lamenta violazione, falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6,comma 3, art. 19, art. 21, comma 2 e art. 36, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, poichè la CTR ha ritenuto la sussistenza della detraibilità dell’ IVA in oggetto, attribuendole oneri probatori che non le spettavano, non tenendo conto del principio di competenza tra pagamento e registrazione della fattura contestata e della genericità della stessa.

La censura è infondata.

Va infatti ribadito che “In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione” (ex multis Sez. 5, n. 26110 del 2015).

Lo sviluppo della censura collide con tale principio di diritto, posto che chiede a questa Corte la revisione del giudizio di merito della CTR, la quale, appunto insindacabilmente in questa sede, si è sinteticamente, ma chiaramente pronunciata sulla questione della inerenza del costo in questione e quindi della correlativa detraibilità dell’IVA come fatturata e pagata in rivalsa dalla società contribuente.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (Sez. 6-L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714-01).

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna l’agenzia fiscale ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.100 oltre Euro 200 per esborsi, 15% per contributo spese generali ed accessori di legge.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2017

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