Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20262 del 31/07/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 20262 Anno 2018
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: BALSAMO MILENA

SENTENZA

sul ricorso 29570-2011 proposto da:
GB BAR DI VICENTINI GIANLUCA & FRITTOLI BARBARA SNC in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA CLEMENTE IX 10,
presso lo studio dell’avvocato LUCIA FELICIOTTI,
rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO BASTA
giusta delega a margine;
– ricorrentecontro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 31/07/2018

STATO, che lo rappresenta e difende;
– controrícorrente-

avverso la sentenza n. 3/2011 della COMM.TRIB.REG. di
MILANO, depositata il 01/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

BALSAMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso
per l’inammissibilità e l’accoglimento del ricorso;
udito per il controricorrente l’Avvocato GAROFOLI che
ha chiesto il rigetto.

udienza del 08/06/2018 dal Consigliere Dott. MILENA

FATTO
§.1La società G.B Bar snc di Vicentini Gianluca e Frittoli
Barbara ricorrono per cassazione, affidandosi a quattro
motivi, avverso la sentenza della CTR di Milano, indicata in
i

epigrafe, con la quale veniva parzialmente riformata la
prima pronuncia.
In particolare, i giudici di seconde cure – ritenuta

quanto contenuti integralmente nell’atto impugnato affermavano l’osservanza da parte dell’amministrazione
finanziaria dell’onere probatorio sulla stessa gravante,
assolto attraversol’indicazione del maggior valore
rettificato, dell’esposizione del metodo di calcolo, della
elencazione dei criteri di valutazione e affermavano la
A legittimità del metodo di valutazione adottato dall’Agenzia
fondato sui valori commerciali risultanti dal listino del
collegio degli agenti di affari in mediazione e sul criterio
degli incassi, nonché la congruità della percentuale
applicata per la determinazione del valore.
Resiste con controricorso l’Agenzia.
Il P.G. ha concluso per l’inammissibilità del ricorso ed
in via gradata per il rigetto.
RAGIONI DI DIRITTO
§.2 Il primo motivo del ricorso, che attiene ad
I

impugnazione dell’avviso di accertamento, ai fini delle
imposte di Registro ed INVIM, dovuta in relazione ad un
contratto di cessione d’azienda deduce, in via preliminare,
l’esistenza di giudicato esterno formatosi, in giudizio
promosso da condebitore solidale, che aveva annullato
l’accertamento di che trattasi.

i
i

l’irrilevanza della allegazione delle pubblicazioni Cam, in

§.3 Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la
violazione dell’art. 7 dello Statuto del Contribuente,
dell’art. 3 della L. 1990 n. 241 e dell’art. 52 comma 2 bis
DPR 131/1986, censurando la sentenza impugnata nella
parte in cui ha ritenuto assolto l’onere della motivazione
dell’atto impositivo, nonostante l’omessa allegazione del
listino prezzi delle aziende e dei documenti acquisiti in

§.4 Con la terza censura, la ricorrente denuncia la
violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e l’omessa
e insufficiente motivazione su un punto controverso della
decisione.
Sotto il primo profilo, l’ente contribuente deduce
l’omessa allegazione dei documenti, quali il listino prezzi, i
dati reddituali del cedente, gli studi di settore, omettendo
di provare i fatti su cui fonda l’atto impositivo.
Sotto

il

secondo

profilo,

allega

l’insufficientemotivazione in ordine alla congruità della
percentuale applicata nonché la mera rilevanza indiziaria
del listino prezzi.
§.5 Con l’ultimo mezzo lamenta violazione e falsa
applicazione dell’art. 51 c.4 DPR 131/86, censurando la
motivazione per non avere tenuto conto dell’effettiva
consistenza dell’azienda e della sua concreta potenzialità
reddituale, che non può prescindere dall’esame delle
scritture contabili. Nella specie, invece, ad avviso del
ricorrente, l’ufficio non ha proceduto a verifiche ed accessi,
per valutare il valore concreto dell’avviamento, limitandosi
ad applicare una percentuale matematica in violazione
della norma citata.

2

anagrafe.

§.6

II primo motivo è fondato, con conseguente

assorbimento delle altre censure.
§.7 Osserva preliminarmente questa Corte (Cassazione
SS.UU. n. 13916/2006 e n. 24664/2007) che il giudicato
va assimilato agli elementi normativi, la cui interpretazione
va effettuata alla stregua dell’esegesi delle norme, e la
relativa prova, ove lo stesso si sia formato dopo il deposito
del ricorso per cassazione, può anche essere fornita nel
corso del giudizio di legittimità e fino all’udienza di
discussione, e deve essere rilevata anche d’ufficio, ancor
quando nel rispetto del principio del contraddittorio(Cass.
n. 11863/2003, n. 7329/2003, n. 2027/2003).
L’eccezione di estensione del giudicato favorevole
intervenuto nei confronti del condebitore solidale per
ragioni non meramente personali può essere proposta nel
corso del giudizio di legittimità a condizione che si sia
formato dopo la conclusione del processo di appello e che
I

la parte provveda a dedurre tempestivamente i fatti
“nuovi” sopravvenuti(Cass. 2015 n. 14696; 22506,
25401).
§.8 Ebbene, ilprimo comma dell’articolo 57 della legge di
registro approvata con il Dpr n. 131 del 1986 dispone che
(oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o
autenticato l’atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta
la registrazione) sono solidalmente obbligati al pagamento
dell’imposta le parti contraenti, le parti in causa, coloro che
hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le

a

denunce di cui agli articoli 12 e 19 e coloro che hanno
richiesto i provvedimenti di cui agli articoli 633, 796, 800 e
825

3

del

codice

di

procedura

civile.

A

I

Pertanto, sono responsabili in solido tra loro per
l’adempimento dell’obbligazione derivante dalla redazione
dell’atto soggetto a registrazione le parti sostanziali:
questa Corte regolatrice (n. 9126/2014) ha ribadito
l’insussistenza di vincoli, per l’ufficio finanziario, in ordine
alla scelta del soggetto passivo da escutere ai fini della
riscossione dell’imposta di registro.

I

solidarietà passiva di diritto comune, per modo che essa
va identificata nel rafforzamento della posizione del
creditore d’imposta. In questi termini il vincolo solidale è
diretto a rendere più sicura e più agevole la realizzazione
del diritto alla percezione del tributo. Consegue che siccome ciascun debitore è tenuto, verso l’erario, per
l’intero debito d’imposta – il creditore erariale può esigere
l’adempimento totale da parte dell’uno o dell’altro, a sua
scelta. Fino a quando non abbia conseguito l’adempimento,
non gli è preclusa la facoltà di esigere il pagamento dai

i

singoli condebitori e di agire anche separatamente nei loro
confronti.
Secondo l’art. 1306 c. c., “la sentenza, pronunciata tra il
creditore ed uno dei debitori in solido non ha effetto
contro gli altri debitori»; tale norma riflette il principio
secondo cui la sentenza vale solo tra leparti del processo e
non ultra partes.
In deroga a tale principio, il secondo comma dell’art.
1306 cod. civ. prevede che i debitori, che non hanno
partecipato al processo, possono opporre al creditore la

i sentenza favorevole ottenuta da un altro condebitore
(salvo che sia fondata su ragioni personali).

4

La funzione della norma citata è quella propria della

Osserva ancora il collegio che il processo tributario è

I

processo costitutivo rivolto all’annullamento di atti
autoritativi e cheatteso che i ricorsi dei condebitori in
solido hanno per oggetto un identico atto impositivo,
l’annullamento – anche parziale- di un atto, ovvero la
espulsione dal mondo del diritto del medesimo, non può
che valere erga omnes.

è annullamento dell’unico atto impositivo ed esso esplicai
suoi effetti verso tutti i condebitori cui sia stato notificato,
i anche se lo hanno impugnato.
Tale regola di estensione soggettiva del giudicato trova
anzi, in materia tributaria, argomento ulteriore nella
intrinseca unitarietà della\funzione amministrativa di
accertamento impositivo. E può dirsi inoperante (ma si
tratta di ipotesi qui non ricorrente) solo quando nei
confronti dello stesso coobbligato, rimasto estraneo
algiudizio definitosi con il giudicato favorevole, si sia
formato un altro giudicato di segno diverso; atteso che, in
tal caso,l’estensione ultrapartes degli effetti favorevoli del
• giudicato trova ostacolo invalicabile nella preclusione ormai
maturatasi con l’avvenuta definitività della sua specifica
posizione(Cass. 7255/1994; Cass, 22885/2005; Cass.
14696/2008; Cass. 14814/2011; Cass. 9577/2013).
Nel caso di specie, risulta cha sentenza favorevole al
cedente, avente ad oggetto l’omessa motivazione del
medesimo avvisompugnato da cessionario,è passata in
giudicatoin epoca successiva al deposito della pronuncia in
esame (1.02.2011), in quanto a detta data non era ancora
decorso il termine semestrale per l’impugnazione.
I

5

Ciò implica che l’annullamento ottenuto dal condebitore

Posto che, nel caso, l’odierno ricorrente e l’altro
coobbligato solidale, hanno impugnato separatamente i
provvedimenti con cui l’Amministrazione ha fatto valere la
medesima pretesa fiscale e poiché il giudicato, nel giudizio
nei confronti dell’altro condebitore, si è formato su
questione comune, sussistono i presupposti per la
declaratoria di accoglimento del ricorso con conseguente

Sussistono giusti motivi, in considerazione della
sopravvenienza del giudicato, per la compensazione delle
spese di lite dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte

accoglie il ricorso principale, con riferimento al

primo motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza
impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario
ricorso del contribuente, annullando l’atto impugnato.

compensa le spese processuali dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma 1’8.06.2018
Il Consigliere estensore
Milena Balsamo
Il l(residente
i
Magda lstippo

cassazione della impugnata pronuncia(Cass. 2013/276).

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