Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20262 del 25/09/2020

Cassazione civile sez. II, 25/09/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 25/09/2020), n.20262

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19837/2019 proposto da:

J.H., rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO GIORGETTI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto n. cron. 6251/2019 del TRIBUNALE di ANCONA,

depositato il 14/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/01/2020 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – J.H., cittadino del (OMISSIS), chiese il riconoscimento della protezione internazionale.

La Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale rigettò la domanda.

2. – Avverso tale provvedimento il richiedente propose ricorso al Tribunale di Ancona, che – con decreto del 14/05/2019 – confermò il provvedimento della Commissione territoriale.

3. – Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso J.H. sulla base di tre motivi.

Il Ministero dell’Interno, ritualmente intimato, non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente, va rilevata l’inammissibilità del ricorso.

Com’è noto, il D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13 (inserito dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 6, comma 1, lett. g), convertito, con modificazioni, dalla L. 13 aprile 2017, n. 46), stabilisce che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”.

La disposizione – applicabile solo ai procedimenti c.d. di “nuovo rito – commina, dunque, la sanzione dell’inammissibilità del ricorso per cassazione ove apposita certificazione del difensore non attesti che la procura speciale alle liti è stata conferita in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato.

Ai fini dell’ammissibilità del ricorso, non è sufficiente, perciò, il rilascio della procura speciale ai sensi dell’art. 83 c.p.c., comma 3, ma è altresì necessario che il difensore certifichi che la procura è stata rilasciata in data successiva alla comunicazione del decreto.

La norma è stata già sottoposta al vaglio di costituzionalità di questa Suprema Corte, la quale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, nella parte in cui stabilisce che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione debba essere conferita – a pena di inammissibilità – in data successiva alla comunicazione del decreto da parte della cancelleria, osservando che tale previsione non determina alcuna disparità di trattamento tra la parte privata ed il Ministero dell’interno (che non deve rilasciare procura), armonizzandosi – al contrario – con il disposto dell’art. 83 c.p.c., quanto alla specialità della procura, senza escludere l’applicabilità dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3 (Cass., Sez. 1, n. 17717 del 05/07/2018).

Orbene, nella specie, il difensore ha omesso di certificare la data di rilascio della procura in suo favore; nè può ritenersi equipollente la certificazione dell’autografia della firma della parte richiesta dall’art. 83 c.p.c., essendo quest’ultima destinata a diverso fine.

Poichè, come detto, la certificazione della data di rilascio della procura è prescritta a pena di inammissibilità, non rimane che dichiarare il ricorso inammissibile.

2. – Nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

3. – Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione

dichiara inammissibile il ricorso.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 22 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2020

 

 

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