Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20262 del 22/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/08/2017, (ud. 08/06/2017, dep.22/08/2017),  n. 20262

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18533-2016 proposto da:

COMUNE DI LONATE POZZOLO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI PAISIELLO 15, presso

lo studio dell’avvocato GRAZIANO BRUGNOLI, rappresentato e difeso

dall’avvocato MASSIMILIANO BATTAGLIOLA;

– ricorrente –

contro

P.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 579/44/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, depositata il 28/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/06/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, perchè connessi, nei cui confronti la parte contribuente non ha spiegato difese scritte, il comune impositore impugnava la sentenza della CTR della Lombardia, in tema di pagamento dell’ICI 2008 per un’area soggetta a vincoli e prescrizioni, lamentando la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e l’insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, sul medesimo profilo di censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto, erroneamente i giudici d’appello, non avrebbero ravvisato i presupposti impositivi per la tassazione dell’area, pur sussistendo le possibilità effettive di edificazione, in quanto era un’area suscettibile di espropriazione per pubblica utilità.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

Infatti, il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b) statuisce: “per area edificabile, s’intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio, in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione, determinate secondo i criteri previsti, agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità”. Questo dettato normativo è stato oggetto di una prima norma interpretativa specifica e, precisamente, il D.L. n. 203 del 2005, art. 11, quaterdecies, comma 16 (conv. nella L. n. 248 del 2005), che ha disposto che per area fabbricabile deve intendersi l’area utilizzabile a scopo edificatorio, in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall’adozione di strumenti attuativi, e di una seconda norma (anch’essa chiarificatrice), e precisamente, del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2 (conv. nella L. n. 248 del 2006), che ha esteso la superiore interpretazione, anche ai fini IVA, Registro e per le imposte sui redditi (oltre che ribadirla, ai fini ICI).

La giurisprudenza di questa Corte, ha fin da subito ritenuto che” In tema di ICI, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11 quaterdecies, comma 16, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, e del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l’interpretazione autentica del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b), l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev’essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi. L’inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è infatti sufficiente a far lievitare il valore venale dell’immobile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell’andamento del mercato, dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo “ius aedificandi” o di modifiche del piano regolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo, possono giustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo d’imposta, conformemente alla natura periodica del tributo in questione, senza che ciò comporti il diritto al rimborso per gli anni pregressi, a meno che il Comune non ritenga di riconoscerlo, ai sensi del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lett. f). L’inapplicabilità del criterio fondato sul valore catastale dell’immobile impone peraltro di tener conto, nella determinazione della base imponibile, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonchè della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in comune commercio” (Cass. sez. un. 25506/2006, Cass. n. 16714/2007, 20137/2012, 9510/2008, 9778/2010, 5161/2014, ord. n. 12377/16).

Nel caso di specie, dall’esame della sentenza d’appello, emerge che le aree in contestazione, anche se con eventuale accorpamento e/o concentrazione della volumetria sul solo secondo mappale (p. 3 della sentenza impugnata) erano potenzialmente edificabili e, pertanto, le stesse non potevano essere considerate, ai fini ICI, avere la caratteristica di aree inedificabili, in quanto l’esistenza di uno strumento urbanistico generale che ingloba un’area un tempo agricola, in un comparto edificabile rende la stessa, fin da subito, dotata di un maggior valore, con correlativo incremento della base imponibile ICI. Pertanto, è fondato il rilievo del Comune ricorrente secondo il quale, la declaratoria d’integrale annullamento dell’avviso d’accertamento, non appare adeguatamente supportata dal rilievo che quand’anche non immediatamente edificabili, le aree già incorporavano, nell’anno in contestazione, una potenzialità edificatoria, che aumentando il valore dell’area, esprimevano una maggiore capacità contributiva del proprietario, suscettibile di maggior imposizione.

Va, conseguentemente accolto il primo motivo di ricorso con assorbimento del secondo, cassata l’impugnata sentenza e la causa va rinviata nuovamente alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, per un riesame nel merito della controversia, alla luce dei principi sopra enunciati, e per la pronuncia sulle spese della presente fase di legittimità.

PQM

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2017

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