Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20262 del 15/07/2021

Cassazione civile sez. lav., 15/07/2021, (ud. 04/02/2021, dep. 15/07/2021), n.20262

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12734-2017 proposto da:

CONSERFRUTTA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ADDA 111, presso lo

studio dell’avvocato GERMANA HOBER, rappresentata e difesa

dall’avvocato NICOLA ROSATO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI,

ESTER ADA SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, CARLA

D’ALOISIO, LELIO MARITATO;

– controricorrenti –

nonché contro

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.p.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO MADARO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 981/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 15/05/2017 R.G.N. 1209/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/02/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. La corte d’appello di Lecce ha confermato la sentenza del giudice di primo grado che aveva rigettato l’opposizione ad intimazione di pagamento relativa a cartella esattoriale, già opposta in precedente giudizio conclusosi con sentenza di rigetto del ricorso, passata in giudicato, ritenendo non prescritto il credito perché tra la data di deposito della sentenza e quella della notifica dell’intimazione di pagamento non era decorso il termine di prescrizione decennale.

2. La corte territoriale fondava la decisione sul rilievo che la sentenza passata in giudicato, pur non contenente la pronuncia dell’esecutorietà della cartella, ha la funzione di accertare l’esistenza del diritto di credito fatto valere dall’Inps con la medesima cartella, tanto che in seguito alla pronuncia di rigetto dell’opposizione non è necessaria alcuna ulteriore attività di quantificazione del credito vantato dall’Istituto; conseguentemente il titolo della pretesa contributiva cessa di essere l’atto amministrativo (la cartella) e diventa la sentenza che determina l’assoggettamento della riscossione del credito previdenziale al termine decennale di cui all’art. 2953 c.c. relativo all’actio iudicati.

3. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione Conserfrutta s.r.l. con unico articolato motivo, illustrato da memoria; Equitalia s.p.a. ed Inps resistono con controricorso.

4. La causa è stata rimessa in pubblica udienza a seguito di ordinanza interlocutoria n. 8719/19 della sesta sezione di questa Corte.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

5. Con unico motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2953 c.c. e della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9 e 10 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: osserva che la Corte d’appello si è discostata da quanto statuito sul punto da Cass. SU 23397/2016; rileva che solo la sentenza irrevocabile di condanna conferisce un importante elemento di novità rappresentato da un comando giuridico, in forza del quale ciò che era dovuto in base alla legge sostanziale propria della fattispecie originaria può essere preteso per effetto di tale comando, con applicazione del termine di prescrizione decennale; aggiunge che tale non è la sentenza che contiene solo una statuizione dichiarativa, costitutiva del diritto dell’Inps alla riscossione dei contributi iscritti a ruolo ma non la condanna al pagamento delle corrispondenti somme.

6. Il motivo non è fondato.

7. L’art. 2953 c.c. prevede che “I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”.

8. La norma, dunque, richiama espressamente solo le sentenze di condanna (passate in giudicato).

9. Ciò posto, occorre considerare che, nella giurisprudenza di questa Corte, mentre si esclude che il termine decennale ex art. 2953 c.c. si applichi a sentenze dichiarative o costitutive (tra le altre, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5121 del 31/05/1990, Rv. 467501 – 01), si è affermata l’applicabilità della norma a diverse ipotesi nelle quali venivano in rilievo atti pur diversi dalla “sentenza di condanna”, ritenendosi comunque ricollegabile al giudicato l’indiscutibilità del credito oggetto del giudizio.

10. Ciò si è ammesso, in particolare, da un lato, nel caso di provvedimenti diversi dalla sentenza, e così ad esempio per:

– il decreto ingiuntivo inopposto che sia esecutivo (Sez. L -, Ordinanza n. 1774 del 24/01/2018, Rv. 647239 – 01, nonché sentenza N. 25191 del 2017 Rv. 646245 01);

– il decreto penale di condanna al pagamento, oltre che dell’ammenda, dei contributi non corrisposti e di una somma aggiuntiva uguale all’ammontare dei contributi stessi (sanzione avente carattere civile) (Cass. 1794/74, mass. n. 369983; Conf. 623/56);

– il decreto penale di condanna al pagamento, oltre che dell’ammenda, dei diritti doganali evasi nel contrabbando (Cass. n. 1965 del 1996 e n. 5777/1989; Cass. 5195/83, mass. n. 430061; Conf. 1/70, mass. n. 344585).

11. Dall’altro lato, l’applicazione dell’art. 2953 c.c. si è ammessa in ipotesi di giudizi definiti con sentenze, ma non recanti formalmente una condanna, bensì il rigetto della domanda introduttiva del giudizio.

12. Ciò è avvenuto in casi relativi a:

ingiunzione di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, confermata da sentenza passata in giudicato (Cass. Sez. U, Sentenza n. 25790 del 10/12/2009, Rv. 610561 – 01; Cass. 17 gennaio 2014, n. 842; Cass. 23 ottobre 2015, n. 21623, Cass. 13 giugno 2016, n. 12074);

cartella esattoriale in materia tributaria, ove sia intervenuta sentenza passata in giudicato che abbia respinto l’opposizione del contribuente: (Cass., Sez. VI-5, ordinanza 15 maggio 2018, n. 11867; Sez. 5, Sentenza n. 16730 del 09/08/2016, Rv. 640965 – 01; N. 5837 del 2011 Rv. 617262 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 21623 del 23/10/2015, Rv. 636993 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 842 del 17/01/2014, Rv. 629226 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 9076 del 07/04/2017, Rv. 643623 – 01; altresì Sez. – 5, Sentenza n. 11941 del 13/07/2012, Rv. 623336 – 01).

13. In tutte queste ipotesi, l’applicabilità dell’art. 2953 c.c. si è giustificata in quanto con la regiudicata il diritto viene ad essere svincolato dall’atto o fatto che ne costituiva l’originario fondamento, e trova titolo unicamente nell’atto giurisdizionale che lo ha definitivamente ed inequivocabilmente accertato.

14. La soluzione, dunque, si spiega per il fatto che non si discute più del termine di prescrizione del diritto che è stato fatto valere in giudizio, ma di un nuovo e diverso diritto che è quello che nasce dal giudicato; infatti, con il passaggio in giudicato, il diritto viene ad essere svincolato dall’atto o fatto che costituiva l’originario fondamento e trova titolo unicamente nell’atto giurisdizionale che lo ha definitivamente ed inequivocabilmente accertato. Conseguentemente ad esso non si applica il termine breve di prescrizione collegato al titolo da cui il diritto originariamente derivava, ma il termine di prescrizione decennale.

15. E’ utile riportare le argomentazioni sul punto di Cass., Sez. U, Sentenza n. 25790 del 10/12/2009 (Rv. 610561 – 01), che, se pure pronunciata in materia di irrogazione delle sanzioni tributarie, contiene un principio chiaramente estensibile a tutti i casi di riscossione a mezzo di cartelle di pagamento conseguenti ad atto impositivo confermato con sentenza passata in giudicato.

16. A giudizio delle Sezioni Unite, infatti, il provvedimento del giudice che definisce la lite, anche quando si limiti a riconoscere la legittimità dell’atto impositivo contestato, conferisce a questo il crisma della verifica giurisdizionale che è alla base dell’applicazione dell’art. 2953 c.c.

17. In particolare, osserva la Corte, “gli effetti del giudicato non possono essere assimilati a quelli della mera acquiescenza amministrativa che si esaurisce nell’ambito di un rapporto giuridico amministrativo bilaterale, all’interno del quale, sostanzialmente, il contribuente riconosce la legittimità della pretesa fiscale; tale pretesa “condivisa” quindi va posta in esecuzione nei tempi più rapidi previsti dalla disciplina amministrativa, precontenziosa, propri del rapporto tributario. Se il trasgressore contesta dinanzi all’autorità giudiziaria, un atto di irrogazione di sanzioni, in caso di sua soccombenza, eventualmente anche parziale, il titolo in base al quale l’Agenzia delle entrate fa valere la propria pretesa fiscale – sanzionatoria non è più l’atto amministrativo, che non è mai divenuto definitivo ex se, bensì la sentenza di condanna alla sanzione, ritenuta giusta dal giudice tributario, che può essere la stessa irrogata dall’autorità amministrativa, ma può essere anche diversa, per tipo o entità (si pensi all’ipotesi in cui il destinatario di un provvedimento sanzionatorio risulti soccombente sull’an, ma ottenga una riduzione del quantum perché il giudice tributario accerti un errore dell’amministrazione finanziaria nella determinazione o nella scelta della sanzione irrogata)…. Ne’ rileva che poi il giudice abbia ritenuto l’atto legittimo, perché comunque non si è verificato il presupposto (mancata impugnazione) al quale è ricollegata la vis esecutiva, propria dell’atto autoritativo. Il titolo, in base al quale l’ufficio vittorioso agisce jure esecutionis non è più l’atto che conteneva la domanda di imposta o di determinazione della sanzione applicata in conseguenza di una violazione fiscale, bensì la pronuncia del giudice, che, come già è stato accennato, può ben essere diversa dalla originaria pretesa fiscale, nel caso in cui il giudice tributario determini il quantum dell’obbligazione tributaria (vantata dal fisco o richiesta a rimborso dal contribuente) in misura diversa da quella indicata nell’atto impugnato, pur senza accogliere totalmente le istanze del contribuente. Per restare al tema delle sanzioni, la sentenza ben può rideterminare il tipo o la misura della sanzione applicata dall’ufficio (fatto salvo il divieto della reformatio in peius), valutando diversamente la gravità delle violazioni contestate. Come è noto, è oramai un principio acquisito che il giudizio tributario per quanto debba essere introdotto mediante impugnazione di un atto impositivo, inteso in senso lato (c.d. giudizio impugnatorio), ha ad oggetto il rapporto tributario (principale e/o accessorio), contenuto nei limiti dei fatti dedotti in giudizio (Cass. 20516/2006, 15317/2002)…

18. Il contribuente che impugni un provvedimento impositivo o sanzionatorio è sostanzialmente un convenuto che resiste alla domanda dell’ufficio finanziario (attore in senso sostanziale). Pertanto, il contenuto del giudizio che rigetta il ricorso del contribuente non è limitato alla pronuncia della infondatezza delle eccezioni del contribuente, ma ha un contenuto decisorio positivo, eventualmente anche implicito, costituito dalla condanna al pagamento dell’imposta dovuta o della sanzione irrogata con l’atto impugnato…. Il fatto che l’atto impugnato sia dotato di per sé di esecutività (sempre che non venga impugnato), riguarda il profilo precontenzioso ed amministrativo dell’atto stesso, che non incide sugli effetti del giudicato, né comporta una sorta di sterilizzazione degli effetti del giudicato. Non sembra che si possa sostenere che l’atto, suscettibile di acquisire il carattere dell’esecutività se non contestato, quando poi viene impugnato produce un effetto “oscurante” del giudicato recuperando la potenziale vis originaria, che avrebbe potuto acquisire se condiviso dal destinatario. L’insorgere del contenzioso determina l’azzeramento della “posizioni di rendita” della parte pubblica, con la trasformazione del rapporto sostanziale potere soggezione in un rapporto processuale paritetico, nel quale la potestas appartiene soltanto al giudice terzo ed al suo decisivi. Dopo di che, nulla sarà più come prima, non i diritti ed i doveri delle parti, che sono concretamente e incontestabilmente definiti da comando del giudice terzo, non la disciplina del termine di prescrizione in relazione al quale fa stato, come dies a quo, il giorno del passaggio in giudicato della sentenza, che determina una sorta di novazione giudiziaria generale del rapporto tributario in contestazione.”

19. La sentenza ha dunque affermato in materia tributaria il principio generale secondo il quale, in tutti i casi in cui la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, una volta formatosi il giudicato, proprio perché non ha più giuridico rilievo il titolo originario del credito riconosciuto, i relativi diritti si prescrivono con il decorso di dieci anni.

20. Analoghe argomentazioni possono essere affermate con riferimento alla sentenza passata in giudicato che rigetta l’opposizione alla cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, sottoposta a regole procedurali simili.

21. Anche nel giudizio previdenziale di opposizione a cartella, del resto, l’azione esercitata non è la domanda di mero accertamento negativo proposta dal contribuente, ma la domanda di condanna proposta dall’attore in senso sostanziale (che è il creditore opposto) (Cass. n. Sez. L, Ordinanza n. 21384 del 13/8/2019; v. pure Cass. sentenza n. 14149 del 6.8.2012; Cass. n. 3486 del 2016; Cass. n. 17858 del 2018), sicché il giudizio che accolga la domanda può concludersi con il rigetto integrale dell’opposizione o con la condanna alle minori somme dovute, e in entrambi i casi il diritto che consegue in favore dell’INPS ha il fondamento nel giudicato formatosi e non più solo nella cartella.

22. Ne’ tale applicazione si pone in contrasto con Cass. Sez. U, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016 (Rv. 641632 – 01), atteso che questa sentenza, pur occupandosi della diversa ipotesi (e diversa proprio per le ragioni decisive evidenziate dalle sezioni unite del 2009 su richiamate) di cartella esattoriale inopposta ed escludendo per essa la conversione del termine prescrizionale ai sensi dell’art. 2953 c.c., ha affermato che la norma ora detta si applica nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, e che per la riscossione coattiva dei crediti la norma è considerata applicabile quando il titolo sulla base del quale viene intrapresa la riscossione non è più l’atto amministrativo, ma un provvedimento giurisdizionale divenuto definitivo (vedi: Cass. 3 gennaio 1970, n. 1; Cass. 22 dicembre 1989, n. 5777; Cass. 10 marzo 1996, n. 1965; Cass. 11 marzo 1996, n. 1980).

23. Per quanto detto, come correttamente ritenuto dalla corte territoriale, nella specie non è decorso il termine di prescrizione, essendo questo quello decennale previsto dall’art. 2953 c.c. applicabile nella specie, sicché il ricorso deve essere rigettato.

24. Spese secondo soccombenza.

25. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di ciascuno dei controricorrenti delle spese del presente giudizio che liquidano in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 6000 per compensi professionali, oltre spese al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 4 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021

 

 

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