Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20262 del 07/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/10/2016, (ud. 20/07/2016, dep. 07/10/2016), n.20262

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9242-2015 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS), società con socio unico, in persona

dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, V.LE MAZZINI 134, presso lo studio

dell’avvocato LUIGI FIORILLO, rappresentata e difesa dall’Avvocato

PAOLO TOSI, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.E.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CRESCENZIO 58, presso lo studio dell’avvocato BRUNO COSSU, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO CESTER, giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 362/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del

05/06/2014, depositata il 30/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FERNANDES GIULIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 20 luglio 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con sentenza del 30 settembre 2014 la Corte di appello di Venezia, riformando la decisione del primo giudice, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto intercorso tra M.E.M. e Poste Italiane s.p.a. per il periodo dal (OMISSIS) e, accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le parti, aveva condannato la società al ripristino del rapporto ed al pagamento in favore del lavoratore di una indennità – L. n. 183 del 2010, ex art. 32, comma 5, – pari a 2,5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto oltre accessori.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso Poste Italiane s.p.a. affidato a due motivi.

Il M. resiste con controricorso.

E’ stato depositato il verbale di conciliazione stipulato fra le parti in data (OMISSIS) in sede sindacale.

Dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dal lavoratore interessato e dal rappresentante della Poste Italiane S.p.A., risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia in esame dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge, dichiarando il M. di rinunciare all’azione ed ai diritti di cui alla presente controversia e la società di procedere alla assunzione a tempo indeterminato del predetto.

Tale verbale di conciliazione si appalesa idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo.

Per tutto quanto sopra considerato, si propone la declaratoria di cessazione della materia del contendere con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5.”.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Il Collegio preso atto di quanto sopra dichiara cessata la materia del contendere.

In ragione del contenuto transattivo dell’accordo, è conforme a giustizia disporre la compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra le parti.

Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (legge di stabilità (OMISSIS)). Tale disposizione trova applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent. n. 3774 del 18 febbraio 2014). Inoltre, il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

PQM

La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2016

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