Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20261 del 25/09/2020

Cassazione civile sez. II, 25/09/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 25/09/2020), n.20261

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20280/2019 proposto da:

C.O., rappresentato e difeso dall’avvocato CARMELA GRILLO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 229/2019 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 13/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/01/2020 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.O. – cittadino del (OMISSIS) – ebbe a proporre ricorso avanti il Tribunale di Perugia avverso la decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che aveva rigettato la sua istanza di protezione internazionale e riconosciuta quella umanitaria.

Il Tribunale perugino ebbe a rigettare il ricorso ritenendo non credibile il racconto della richiedente asilo poichè impreciso, inverosimile ed incongruente – s’era allontanato dal Gambia per migliorare le sue condizioni di vita e sfuggire alle costrizioni ed ai sopprusi di cui era vittima ed in Patria e nel suo primo Paese di emigrazione – la Libia -.

Il C. ha proposto gravame avanti la Corte d’Appello di Perugia che ha rigettato l’impugnazione ritenendo non sussistenti le condizioni per riconoscere e la protezione sussidiaria che quella umanitaria non concorrendone le condizioni di legge.

Il richiedente asilo ha proposto ricorso per cassazione fondato su unico motivo.

il Ministero degli Interni,ritualmente, evocato, resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso svolto da C.O. s’appalesa siccome inammissibile.

Con l’unico mezzo d’impugnazione svolto il ricorrente denuncia violazione della disposizione D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3 e art. 5, comma 6, poichè la Corte umbra ha ritenuto non credibile il suo racconto afferente le ragioni alla base dell’allontanamento dal suo Paese sulla scorta di discrepanze non significative ed in difformità dai criteri di valutazione dettati dalle norme indicate siccome violate.

Inoltre il ricorrente segnala come l’esame della sua posizione sia stato condotto in modo superficiale, posto che la Corte umbra ha rigettato anche il riconoscimento della protezione umanitaria, domanda non formulata in causa poichè protezione già ottenuta in sede amministrativa.

L’argomento critico svolto in ricorso s’appalesa siccome generico poichè non si confronta in modo specifico con la motivazione esposta in sentenza per il rigetto della domanda di protezione internazionale.

Difatti il C. si limita a lamentare in modo apodittico e senza specificare quali discrasie “su aspetti isolati o secondari” la Corte umbra ebbe ad apprezzare per ritenere non credibile il suo racconto senza anche confrontarsi con l’ulteriore ratio decidendi illustrata dal Collegio perugino, ossia che l’allontanamento avvenne per motivi di natura privata non rientranti in alcuna delle ipotesi previste dagli istituti di protezione internazionale.

Privo di rilievo, poi, appare il cenno all’errore fatto dalla Corte,che ha pronunziato anche su domanda – protezione umanitaria – non proposta, poichè risulta esaminata puntualmente la questione effettivamente sottoposta ad esame, ossia la richiesta della protezione internazionale – sussidiaria -.

E sul punto il Collegio perugino rappresenta come non ne ricorrevano i presupposti di legge anche tenendo conto delle ragioni – pur non credibili – poste dal richiedente asilo alla base della sua decisione di lasciare il suo Paese.

Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso segue la condanna del C. alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità in favore dell’Amministrazione resistente, liquidate in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito.

Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente a rifondere all’Amministrazione degli Interni le spese di questo giudizio di legittimità liquidate in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a campione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in Camera di consiglio, il 22 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2020

 

 

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