Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20261 del 22/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/08/2017, (ud. 08/06/2017, dep.22/08/2017),  n. 20261

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15596-2016 proposto da:

P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO

BERTOLONI, 55, presso lo studio dell’avvocato SIMONE STEEANELLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato SILVIA GRANA;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, REGIONE LAZIO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 705/02/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 10/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/06/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in Cassazione affidato a tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente perchè connessi, nei cui confronti la Regione Lazio ed Equitalia Sud SpA non hanno spiegato difese scritte, il ricorrente impugnava la sentenza della CTR del Lazio, in riferimento alle spese di lite, dopo che la medesima CTR aveva accolto le ragioni della parte contribuente, ed annullato le cartelle esattoriali per il pagamento della tassa auto 2005 e 2006, lamentando la violazione degli artt. 91e 92 c.p.c. e dell’art. 24 Cost., in quanto, erroneamente i giudici d’appello, avrebbero disposto la compensazione delle spese, pur essendo la parte contribuente totalmente vittoriosa in appello, e ciò, sulla base di una supposta soccombenza reciproca, tra l’esito del giudizio in primo grado e l’esito dell’appello, nel quale si era riformata la sentenza di primo grado ed accolto, come detto, integralmente le ragioni dell’odierno ricorrente.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

L’articolato motivo di censura è fondato.

Secondo l’insegnamento di questa Corte “L’art. 92 c.p.c., comma 2, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorchè concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche. In particolare, anche l’oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l’oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l’attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise” (Cass. sez. un. ord. n. 2883/14).

In particolare, nel giudizio tributario, la compensazione delle spese richiede la concorrenza di “altri giusti motivi esplicitamente indicati in motivazione” che non possono essere desunti dal complesso della sentenza, pena la sua cassazione sul punto (Cass. ord. n. 1017/17, 22793/15).

Nel caso di specie, i giudici d’appello hanno ritenuto che “…Per le motivazioni suesposte l’appello deve essere accolto anche se, alla soccombenza non si ritiene di far seguire la condanna delle parti contumaci al pagamento delle spese di giustizia che, pertanto, restano integralmente a carico della parte che le ha sostenute, a motivo della soccombenza reciproca, nei due gradi di giudizio”.

E’, evidente come nessuna ragione giuridica consentiva alla CTR di far applicazione della compensazione di cui all’art. 92 c.p.c., in quanto, la soccombenza reciproca deve sussistere all’interno del medesimo giudizio, non tra giudizio di primo e secondo grado, tant’è vero che l’appellante integralmente vittorioso ha diritto non solo alle spese del giudizio d’appello, ma anche alla riforma delle spese del primo grado di giudizio e, quindi, alla liquidazione delle spese del doppio grado di giudizio.

La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata nuovamente alla Commissione tributaria regionale del Lazio, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

PQM

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2017

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