Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20261 del 07/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/10/2016, (ud. 20/07/2016, dep. 07/10/2016), n.20261

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6068-2015 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS), società con socio unico, in persona

del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

D.S.S., elettivamente domiciliata presso la CORTE DI

CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dagli

Avvocati ETTORE SBARRA, MARIA GOFFREDO, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI del

09/01/2014, depositata il 26/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GARRI FABRIZIA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Poste Italiane ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Bari n. 6 del 2014 che aveva accolto la domanda di D.S.S. e convertito il contratto a tempo determinato intercorso tra le parti. Nelle more del giudizio in data (OMISSIS) le parti hanno sottoscritto un verbale di conciliazione in sede sindacale della controversia che è stato depositato da parte di Poste Italiane s.p.a..

Tanto premesso si osserva che dal verbale di conciliazione sindacale prodotto in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo con riferimento al rapporto dedotto in giudizio, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e con conseguente definizione, in coerenza con il verbale stesso, della fase giudiziale ancora aperta, e spese compensate. Fra le parti è, pertanto, venuta a cessare la materia del contendere. Deve essere pronunciata la compensazione per intero delle spese del presente giudizio, in relazione a quanto transattivamente stabilito dalle parti e ribadito da Poste Italiane con la nota di deposito del verbale di conciliazione.

PQM

La Corte, dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 20 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2016

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