Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20260 del 31/07/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 20260 Anno 2018
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: BALSAMO MILENA

SENTENZA

sul ricorso 7252-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

AGRICOLA LUIGI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA DI PIETRALATA 320-D, presso lo studio
dell’avvocato GIGLIOLA MAZZA RICCI, rappresentato e
difeso dall’avvocato LUIGI FRANCESCO AGRICOLA giusta
delega a margine;

Data pubblicazione: 31/07/2018

- controricorrente sul ricorso 26641-2012 proposto da:

AGRICOLA LUIGI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA DI PIETRALATA 320-D, presso lo studio
dell’avvocato GIGLIOLA MAZZA RICCI, rappresentato e

delega a margine;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA;
– intimata –

avverso

la

sentenza

n.

316/2010

della

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di FOGGIA, depositata il
21/12/2010 e avverso il provvedimento n. 86566/2012
della AGENZIA DELLE ENTRATE di FOGGIA depositato
l’1]/09/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/06/2018 dal Consigliere Dott. MILENA
BALSAMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso

difeso dall’avvocato LUIGI FRANCESCO AGRICOLA giusta

per il n. r.g. 7252/11 la cessazione della materia del
contendere, per il n. r.g. 26641/12 il rigetto del
ricorso;
udito per il ricorrente r.g.

7252/11 l’Avvocato

GAROFOLI che si riporta agli atti;

GAROFOLI che ha chiesto il rigetto.

udito per il controricorrente r.g. 26641/12 l’Avvocato

ESPOSIZIONE DEL FATTO
§1. L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione, svolgendo quattro motivi,
avverso la sentenza n. 316/26/10 con cui la C.T.R. di Bari aveva accolto l’appello
del contribuente, statuendo che la cartella era stata notificata prima del
passaggio in giudicato della sentenza della C.T.P. di Foggia relativa all’avviso di
accertamento, già impugnato dal contribuente.

lite ai sensi del di. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modif. dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, alla quale l’Agenzia delle entrate opponeva il diniego del
30/8/2012, notificato l’11/9/2012, in ragione della ritenuta iscrizione provvisoria
dell’avviso di accertamento e della necessità di trattenere le somme incassate
per la regolarità della domanda sull’accertamento. Avverso tale provvedimento
di diniego il contribuente proponeva ricorso dinanzi a questa Corte (r.g.n.
26641/12).
Nel diverso giudizio avverso l’avviso di accertamento prodromico alla notifica
A
della cartella, il primo giudice respingeva il ricorso ed il giudice di secondo grado
dichiarava inammissibile il gravame con sentenza impugnata per cassazione,
pendente al momento della proposizione del presente ricorso.
Il giudizio di legittimità si è concluso con sentenza n. 23782/2012, con cui
codesta Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio, in presenza dell’attestazione
di regolarità della domanda di condono, relativo all’impugnato avviso, ai sensi
dell’art. 39 L. 2011/111.
Avverso il diniego di condono relativo alla cartella esattoriale, oggetto del
giudizio n. 7252/2011, il contribuente ricorre per cassazione – nel procedimento
n. RG 26641/2012 – affidandosi ad un motivo.
I

Con ordinanza del 23.09.2016, i due procedimenti, attinenti l’uno alla
cartella di pagamento e l’altro al diniego di condono dell’atto medesimo, sono
stati riuniti da questa Corte.
In entrambi i giudizi, i resistenti svolgono attività difensiva con
controricorso.
L’Agenzia ha depositato memoria con la quale ha dedotto ulteriori difese
rispetto all’originario controricorso, soprattutto con riferimento al procedimento
i

I

In pendenza del giudizio, il contribuente proponeva istanza di definizione della

riunito n. 26641/2012, adducendo per la prima volta che il contribuente,
nell’avvalersi del condono, aveva decurtato dal dovuto le somme versate in
pendenza del giudizio.
In particolare, sostiene che l’avv. Agricola aveva corrisposto, nel corso del
giudizio pendente, l’importo di euro 9.879,02 che dichiarava di utilizzare per la
definizione della domanda n. 2487/12, con il conseguente parziale sgravio della

Il P.G. ha concluso per la declaratoria della cessazione della materia del
contendere.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI DIRITTO
§ 2. Con il ricorso introduttivo del giudizio n. R.G 7252/2011, l’Agenzia delle
Entrate lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p. e dell’art. 14
DPR 602773 nonché insufficiente motivazione circa un fatto decisivo ex art. 360
n. 5 c.p.c. ed in subordine violazione e falsa applicazione dell’art. 68 d.lgs
546/92.
§.3 Con il ricorso relativo al procedimento n. RG 26641 del 2012, il
contriguente impugna il diniego di condono relativo alla cartella, sostenendo la
carenza di motivazione del provvedimento di diniego e la violazione dell’art. 39
comma 12 d.l. 98/2011, ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., con conseguente
condanna dell’ufficio alla ripetizione delle somme versate sulla scorta della
cartella medesima.
§.4 La questione si incentra, invero, nello stabilire gli effetti che produce la
declaratoria di estinzione del giudizio per intervenuta definizione delle pendenze
tributarie, fattispecie di estinzione contemplata, in linea generale, dal
d.I.98/2011.
Deve ritenersi, al riguardo, tenendo conto della peculiarità di tale ipotesi di
I

cessazione della materia del contendere, specificamente prevista per il processo
tributario, e della natura impugnatoria di quest’ultimo, che la volontaria
definizione della controversia per condono annulla, per sua natura, ab origine la
pendenza tributaria anche sotto l’aspetto sostanziale, comportando la “chiusura”
del rapporto oggetto della lite.
Del resto, questa Corte ha già avuto occasione di rilevare che il principio che la
2

cartella, effettuato dall’ente finanziario.

a

declaratoria di estinzione del giudizio a seguito dell’adozione, da parte
dell’Amministrazione, di un atto conforme alla pretesa avanzata dal contribuente
fa stato in merito alla definitiva realizzazione dell’interesse di quest’ultimo,
sicché, una volta passata in giudicato, è preclusa all’erario la possibilità di
annullare, in via di autotutela, il provvedimento che aveva determinato la
cessazione della res litigiosa (Cass. nn. 21529 del 2007 e 16456 del 2008); e,

provvgdimenti resi nel relativo processo, non applicandosi la diversa regola di
cui all’art. 310 cod. proc. civ., in quanto il perdurare degli effetti ivi previsto per
tali pronunce contrasterebbe con l’accertata definizione del rapporto oggetto
delle stesse (Cass. n. 18640 del 2008).
E quindi determina (non la mera inammissibilità del ricorso, che si
esaurirebbe sul piano processuale ma) la necessitata rimozione delle sentenze
emesse, in quanto non più attuali (Cass. n. 13109/12, n. 19533/11; conf., da
ultimo, Cass. n. 14258/16; n. 8142/16; n. 11820/2017).
Ne deriva, nella fattispecie, che l’estinzione del giudizio – dichiarata con
sentenza definitiva – in ordine alla lite concernente il prodromico avviso di
accertamento, per intervenuto condono ai sensi della legge citata, ha
necessariamente determinato il venir meno della originaria (unica) pretesa
tributaria sostanziale avanzata nei confronti della contribuente e recata dalla
cartella oggetto del presente ricorso e dunque anche la caducazione della cartella
stessa.
Difatti, la cartella impugnata perde la sua efficacia di atto impositivo, poiché il
contribuente non è tenuto ad adempiere all’obbligazione in conformità a tale atto
ma alla pretesa determinata con il condono ex art. 39 cit. che la sostituisce,
sicché fino alla nuova liquidazione del tributo, effettuata dall’Amministrazione
finanziaria in ossequio all’art. 39 del d.l. 98/2011, l’obbligazione tributaria non è
esigibite (per un caso analogo v. Cass. 2014/24092). Corollario applicativo del
principio illustrato è l’infondatezza delle deduzioni difensive sostenute
dall’Agenzia, peraltro esposte solo con le memorie, secondo le quali la cartella
sopravvivrebbe alla definizione dell’avviso di accertamento, per la parte residua,

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dall’altro, che la declaratoria di estinzione importa la caducazione di tutti i

corrispondente alla somma dovuta a titolo di condono e, presumibilmente, non
ancora versata.
In conseguenza di ciò, il contribuente ha diritto alla ripetizione delle somme
versate in esecuzione della cartella che ha ormai ha perso ogni validità, non
potendo preservare alcuna efficacia, neppure con riferimento ad eventuali
somme dovute dal contribuente ma a diverso titolo( condono).

Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese dei giudizi di
legittimità riuniti, in considerazione della reciproca soccombenza.

P.Q. M
La Corte

Dichiara cessata la materia del contendere;
Condanna l’amministrazione finanziaria alla ripetizione delle somme

versate dal contribuente sulla scorta della cartella impugnata;

Compensa le spese.

Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile in data 8.06.2018
Il Consigliere estensore
Milena Balsamo

In conclusione, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.

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