Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20260 del 25/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 25/07/2019, (ud. 05/02/2019, dep. 25/07/2019), n.20260

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9293-2017 proposto da:

M.A., B.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

BARBERINI, 47, presso lo studio dell’avvocato LUCANTONI SILVIA, che

li rappresenta e difende unitamente agli avvocati PANDOLFO ANGELO,

TURSI ARMANDO, TURCO MARIALUCREZIA;

– ricorrenti –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore

della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI) SPA,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati D’ALOISIO CARLA, VITA SCIPLINO ESTER ADA, SGROI ANTONINO,

MARITATO LELIO, DE ROSE EMANUELE, MATANO GIUSEPPE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 796/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 31/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

LUCIA.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 31.1.2017, la Corte d’appello di Firenze, confermava la pronuncia di primo grado che aveva affermato la sussistenza dell’obbligo di M.A. e B.M. di iscriversi e versare i contributi presso la Gestione separata degli esercenti attività commerciali tenuta dall’INPS in relazione all’attività svolta di produttore diretto o libero di assicurazioni;

che avverso tale pronuncia i predetti hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura;

che l’Inps ha resistito con controricorso;

che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione del contratto collettivo corporativo 25.5.1939 per la disciplina dei rapporti tra le agenzie, le sub-agenzie e i produttori di assicurazioni e del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, (conv. con L. n. 326 del 2003), in relazione alla L. n. 613 del 1966, art. 1, alla L. n. 160 del 1975, art. 29, e alla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 202, per avere la Corte di merito ritenuto che l’obbligo di iscrizione presso la Gestione commercianti sussisterebbe non soltanto per i produttori il cui rapporto si sia instaurato con un’agenzia di assicurazioni ma anche per coloro che svolgono l’attività in virtù di un rapporto costituito direttamente con la compagnia di assicurazioni;

che, con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione dell’art. 13 preleggi, in forza del quale non è consentita l’applicabilità in via analogica della disciplina del contratto corporativo del 1939 a rapporti giuridici intercorrenti tra un produttore assicurativo e una compagnia (piuttosto che un’agenzia);

che con il terzo motivo i ricorrenti deducono, ancora, violazione e falsa applicazione del contratto collettivo corporativo per la disciplina dei rapporti tra agenzie, subagenzie e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939 e del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, art. 44, comma 2, nonchè dell’art. 2697 c.c. poichè i contenuti della lettera di autorizzazione allegata al citato contratto collettivo del 1939, con riferimento all’attribuzione di “zona o piazza” e il potere di firmare proposte contrattuali, costituiscono elementi sostanziali della fattispecie identificativa del produttore assicurativo di IV gruppo, elementi dei quali l’Inps non aveva dato prova nella specie;

che i motivi, unitariamente considerati, sono manifestamente fondati, dovendosi dare continuità al principio secondo cui l’obbligo di iscrizione di cui al cit. D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, non include la posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative, ma solo quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti, in quanto il richiamo della norma al contratto collettivo corporativo intercorrente tra produttori ed agenzie e sub-agenzie e la qualità dei soggetti collettivi contraenti è, per la precisione del rinvio, un elemento significativo utilizzato dal legislatore per strutturare la disposizione, che porta ad escludere la correttezza di interpretazioni analogiche (Cass. n. 1768 del 2018);

che il superiore principio è stato ribadito anche a fronte delle perplessità sollevate da questa Sesta sezione con ordinanza interlocutoria n. 13049 del 2018, essendosi precisato che, ai fini dell’inquadramento previdenziale dei produttori assicurativi diretti, rilevano le concrete modalità di esercizio dell’attività di ricerca del cliente assicurativo, con la conseguenza che l’iscrizione va effettuata presso la Gestione commercianti ordinaria ove tale attività sia svolta dal produttore in forma di impresa e presso la Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 199, art. 2, comma 26, ove l’attività in questione sia esercitata mediante apporto personale, coordinato e continuativo, privo di carattere imprenditoriale, o in forma autonoma occasionale da cui derivi un reddito annuo superiore ad Euro 5.000,00 (Cass. n. 30554 del 2018);

che, pertanto, la sentenza impugnata, non avendo fatto applicazione degli esposti principi, va cassata con rinvio al giudice del merito che provvederà a fare applicazione dei principi di diritto sopra esposti, liquidando anche le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 5 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2019

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