Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20260 del 09/10/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 20260 Anno 2015
Presidente: PICCININNI CARLO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

SENTENZA
sul ricorso 20438-2013, proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,
domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, presso gli
uffici dell’Avvocatura dello Stato, che lo rappresenta e
difende;
– ricorrentecontro

SACE BT s.p.a., in persona di procuratori speciali del legale
rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi, giusta
procura speciale a margine del controricorso, dagli avvocati
Filippo Sciuto e Carlino Scofone, domiciliati presso lo studio
del primo, in Roma, alla via Emanuele Gianturco, n. 6;
-controricorrente-

RG n. 20438113

Data pubblicazione: 09/10/2015

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avverso la sentenza n. 82/46/12 della Commissione tributaria regionale
della Lombardia, sezione 46, depositata in data 26 giugno 2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 giugno
2015 dal consigliere Angelina-Maria Penino;
constatata la regolarità delle comunicazioni e sentiti per l’Agenzia delle

Filippo Sciuto;
sentito il sostituto procuratore generale Tommaso Basile, che ha
concluso, per il rigetto del ricorso.

Fatto.
Sace Bt s.p.a. prestò, in esecuzione di una polizza fideiussoria,
garanzia per un pagamento d’imposta sul valore aggiunto e, a seguito
della propria escussione, per mezzo d’ingiunzione di pagamento, da
parte dell’Agenzia delle entrate, richiese – ed ottenne -l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti del debitore principale; – il decreto fu
assoggettato a registrazione, con applicazione dell’aliquota
proporzionale. A seguito del pagamento dell’imposta, la società ne ha
chiesto il rimborso, sostenendo anzitutto che il decreto ingiuntivo in
questione non fosse soggetto a registrazione, in via subordinata, che
esso lo dovesse essere a tassa fissa ed ha impugnato il relativo silenziorifiuto opposto dall’amministrazione.
La Commissione tributaria provinciale ha parzialmente accolto il
ricorso, ritenendo dovuto il rimborso nella misura pari alla differenza tra
l’imposta pagata in misura proporzionale al valore .della condanna e
l’imposta fissa, oltre agli interessi dalla data del versamento e quella
regionale ha respinto l’appello dell’ufficio, ritenendo applicabile il
principio di altematività.

RG n. 20438/13
Angelina aria

o estensore

entrate l’avvocato dello Stato Lorenzo D’Ascia e per la società l’avv. –

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Avverso questa sentenza propone ricorso l’Agenzia delle entrate
per ottenerne la cassazione, che affida ad un unico motivo, cui replica la
società con controricorso.

Diritto.
1.- Con l’unico motivo di ricorso, proposto ex art. 360, comma 1,

applicazione dell’art. 8, comma 1, lettera b) della Tariffa, parte prima,
allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nonché degli. art. 37 e 40 del
decreto. L’Agenzia rimarca che l’imposta di registro grava su un decreto
ingiuntivo che si limita a condannare il debitore principale a restituire
alla società garante quanto pagato per suo conto; a nulla rileverebbe,
dunque, che la prestazione di fideiussione rientri nell’ambito di
applicazione dell’imposta sul valore aggiunto. Di qui la legittimità della
registrazione con aliquota proporzionale del decreto ingiuntivo ottenuto
dal fideiussore, a causa dell’inapplicabilità del principio di alternativ- ità.
Il ricorso è fondato.
1.1.- Al fideiussore che ha pagato spettano la surrogazione nei
diritti che il creditore aveva contro il debitore ed il regresso contro
quest’ultimo; è, poi, irrilevante in questa sede, per le considerazioni sub
2.1., il dibattito sulla relazione tra la prima ed il secondo (del quale v’è
espressione nelle diverse posizioni rispettivamente di Cass. 28 gennaio
2013, n. 1885 e 12 ottobre 2007, n. 21430).
1.2.-Facendo leva sulla surrogazione del fideiussore, la Corte ha
ritenuto, in fattispecie analoghe a quella in esame, che, in virtù della
surrogazione e dell’effetto da essa derivante di subentro del garante nella
posizione del creditore, sia applicabile anche in questi casi il principio di
diritto in base al quale il _trattamento fiscale dell’operazione è conformato
dalla . natura oggettiva di essa, unitaria ed inscindibile,
indipendentemente dal fatto che la prestazione principale sia adempiuta
RG n. 24038113

n. 3,• c.p.c., l’Agenzia – delle entrate lamenta la violazione o falsa

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dal debitore in esecuzione del contratto principale o dal fideiussore,
quale obbligato in solido, in virtù dell’obbligazione accessoria di
garanzia; di qui la registrazione a tassa fissa del decreto ingiuntivo
ottenuto dal fideiussore, essendo l’obbligazione principale relativa ad
operazione soggetta ad imposta sul valore aggiunto (Cass., ord. 19

medesimo tenore, tra cui 15 luglio 2014, n. 16192; 16 luglio 2014, n.
16308, 16307 e 16306; ord. 24 luglio 2014, n. 16977, 16976 e 16975).
2.- Quest’orientamento non può essere condiviso.
2.1.-Anzitutto,

l’affermata

unitarietà

ed

inscindibilità

dell’operazione è esclusa dal fatto che il titolo da cui scaturisce il debito
principale è del tutto distinto dalla polizza fideiussoria, dalla quale è
derivata la prestazione di garanzia, stipulata tra debitore principale e
garante in favore del terzo creditore e- che assume la configurazione di
contratto autonomo di garanzia (in termini, Cass., sez. un., 18 febbraio
2010, n. 3947 e, tra le ultime, 19 dicembre 2014, n. 26965).
La complessiva operazione è scindibile, dunque, ed in più rapporti.
Oltre a quello fra creditore e debitore principale, ed a quello fra creditore
e garante, v’è quello fra garante e debitore, il quale ha ad oggetto
l’impegno del primo di prestare la garanzia nei confronti del creditore, a
fronte, di norma, di una commissione, che ne costituisce il corrispettivo:
traccia di questo distinto ed autonomo rapporto si legge nell’art. 8,
comma 4, dello statuto dei diritti del contribuente, a nonna del quale
«l’amministrazione finanziaria è tenuta a rimborsare il costo delle
fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la
sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il
rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che
l’imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella
accertata>>. Ed è a questo rapporto che si riferisce l’obbligo del
RG n. 24038/13
Ange1in

tensore

giugno 2014, n. 14000 nonché numerose ordinanze e sentenze del

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debitore principale, che la controricorrente sostiene sia stato assunto con
la polizza fideiussoria, di restituire al garante quanto da lui versato al
creditore.
I rapporti sono, oltre che distinti, autonomi, come si evince,
proprio in tema d’imposta di registro, dalla regola fissata dall’art. 22 del

marzo 2012, n. 4096). Né l’autonomia è incrinata dal riferimento
all’<

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