Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2026 del 30/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2026 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 16553-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
MILONE SRL;
– intimata avverso la sentenza n. 30/02/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO SEZIONE
DISTACCATA di MESSINA del 15/10/2009, depositata il
27/04/2010;

Data pubblicazione: 30/01/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, confermando la sentenza
di primo grado, ha annullato un avviso di accertamento IRPEG ILOR 1995 con il quale
l’Ufficio aveva contestato l’indebita deduzione di costi per operazioni inesistenti relativi a
fatture emesse dalla “cartiera” Taurus sas.
La Commissione Tributaria Regionale – dato atto della ricostruzione della vicenda emergente
della sentenza penale con cui il tribunale di Barcellona P.G. aveva assolto il Milone
dall’imputazione di utilizzo di fatture inesistenti – ha ritenuto che i suddetti costi fossero
deducibili perché il volume di affari della contribuente era assai modesto, la ditta Taurus era
“iscritta ed aveva partita IVA”, i trasporti di merce erano documentati dai CMR e dai timbri
degli autotrasportatori, i pagamenti erano stati effettuati mediante bonifico bancario su conto
intestato alla Taurus.
Il ricorso si fonda su tre motivi.
La contribuente non si è costituita in questa sede.
Col primo motivo l’Agenzia delle entrate lamenta la violazione dell’articolo 654 cpp; la
censura non appare fondata, perché la Commissione Tributaria Regionale non ha basato la
propria decisione sull’autorità di giudicato della sentenza penale, ma sui rilievi di fatto sopra
sintetizzati.
Con il secondo e terzo motivo, riferiti rispettivamente al vizio di violazione di legge (art. 50,
quarto comma, d.p.r. 633/72) ed al vizio di insufficiente motivazione circa fatti controversi e
decisivi, la ricorrente censura la sentenza gravata per aver trascurato che incombe sul
cessionario l’onere di provare che l’operazione fatturata sia esistente non solo oggettivamente
ma anche soggettivamente (vale a dire che l’emittente della fattura sia il cedente effettivo) e
per aver conseguentemente omesso di motivare sulle circostanze di fatto dimostrative della
natura di cartiera della Taurus.
Il secondo e terzo motivo di ricorso vanno rigettati, in quanto la decisione della sentenza
gravata risulta conforme a legge, ancorché la relativa motivazione vada corretta e la
conformità a legge discenda dallo jus superveniens retroattivo.
Preliminarmente deve convenirsi con la difesa erariale che la sentenza gravata è incorsa nei
vizi denunciati con i suddetti motivi, giacché la Commissione Tributaria Regionale ha fondato
la propria decisione esclusivamente sulla esistenza oggettiva delle operazioni fatturate,
trascurando completamente la duplice questione, in primo luogo, della natura di “cartiera”
della società che aveva emesso le fatture e, in secondo luogo, della consapevolezza della
Ric. 2011 n. 16553 sez. MT – ud. 05-12-2013
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« L’Agenzia delle entrate ricorre contro la società Milone srl per la cassazione della

contribuente in ordine a tale natura. In tal modo la Commissione Tributaria Regionale si è
discostata dai principi fissati nella sentenza 10414/11 di questa Corte sul riparto dell’onere
probatorio tra Fisco e contribuente in ordine al coinvolgimento dell’acquirente nelle frodi
“carosello” poste in essere dal fornitore (“nel caso, come il presente, di apparente regolarità

contabile della fattura, dotata dei requisiti di legge, l’onere della prova grava sull’Ufficio, nel
senso che questi deve provare 1) gli elementi di fatto della frode, attinenti il cedente, ovvero la
sua natura di “cartiera”, la inesistenza di una struttura autonoma operativa, il mancato

fraudolento e simili; 2) la connivenza nella frode da parte del cessionario, non
necessariamente però con prova “certa” ed incontrovertibile, bensì con presunzioni semplici,
purché dotati del requisito di gravità precisione e concordanza, consistenti nella esposizione
di elementi obiettivi – che possono coincidere con quelli sub) 1 – tali da porre sull’avviso
qualsiasi imprenditore onesto e mediamente esperto sulla inesistenza sostanziale del
contraente, il quale non può non rilevarla e peraltro deve coglierla, per il dovere di
accortezza e diligenza insito nell’esercizio di una attività imprenditoriale e commerciale
qualificata.).
Ciò posto, va tuttavia rilevato che nel presente giudizio si verte in materia di IRPEG e ILOR e
che la materia va oggi giudicata alla luce della modifica dell’articolo 14, comma quarto bis,
della legge 537/93, nel testo introdotto dal primo comma dell’articolo 8 del decreto legge
16/12, come modificato dalla legge di conversione 44/12; modifica applicabile
retroattivamente, in favore del contribuente, anche in materia di IRAP, ai sensi del terzo
comma dello stesso articolo 8 d.l. 16/12, e conseguentemente, per l’assimilabilità tra IRAP e
ILOR (cfr. Cass. SSUU n. 10145/12) anche in materia di ILOR.
Infatti, come precisato con la sentenza n. 10167/12 di questa Corte, “In tema di imposte sui

redditi, a nonna dell’art. 14, comma quarto bis, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella
formulazione introdotta con l’art. 8, comma primo, di. 2 marzo 2012, n. 16, sono deducibili
per l’acquirente dei beni i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti, per il solo fatto
che essi sono sostenuti nel quadro di una cosiddetta ‘frode carosello”, anche per l’ipotesi che
l’acquirente sia consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, salvo che si tratti di
costi che a norma del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917, siano in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza,
determinatezza o determinabilità.”
Non essendo in contestazione l’inerenza dei costi de quibus, la decisione impugnata risulta in
definitiva conforme a diritto e pertanto si propone il rigetto del ricorso..»;

che la contribuente non si è costituita;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla
ricorrente;
che non sono state depositate memorie difensive.

Ric. 2011 n. 16553 sez. MT – ud. 05-12-2013

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pagamento dell’IVA come modalità preordinata al conseguimento di un utile nel meccanismo

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio,
condivide le conclusioni del relatore; dalla sentenza gravata risulta, infatti, che
il legale rappresentante della intimata Milone srl è stato assolto in sede penale
dall’imputazione di illegittima utiliznzione di fatture emesse per operazioni
soggettivamente inesistenti, cosicché nella specie ricorre appunto l’ipotesi di

formulazione introdotta con l’art. 8, primo comma, d.l. 2 n. 16/12;
che pertanto il ricorso va rigettato;
che non vi è luogo a regolazione di spese, non avendo l’intimata svolto alcuna
difesa.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 5 dicembre 2013.

cui all’ultima parte del comma 4 bis dell’articolo 14 della legge 537/93, nella

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