Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2026 del 26/01/2018


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Cassazione civile, sez. VI, 26/01/2018, (ud. 28/11/2017, dep.26/01/2018),  n. 2026

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnata per cassazione la sentenza della Corte di appello di Palermo con cui, in data 7 ottobre 2016, è stato respinto il gravame proposto da Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento pronunciata tra la detta banca e G.R. s.r.l..

Il Tribunale aveva dichiarato l’illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi attuata dalla banca in danno della società R. e condannato la prima, in favore della seconda, alla restituzione, a titolo di indebito, della somma complessiva di Euro 97.941,35, oltre interessi.

2. – Il ricorso per cassazione si fonda su di un unico motivo ed è resistito, con controricorso, dalla società G.R..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Rileva la ricorrente che la Corte di merito non poteva rigettare l’eccezione di prescrizione, deducendone la genericità, in quanto i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità con la sentenza delle Sezioni Unite n. 24418 del 2010 era intervenuta anni dopo la proposizione dell’eccezione di prescrizione. Osserva, inoltre, che a norma dell’art. 2935 c.c. la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere esercitato e che, poichè il conto non era ancora stato chiuso al momento dell’introduzione del giudizio, doveva attribuirsi rilievo alla data delle singole annotazioni in conto, e cioè dal momento dei singoli addebiti. Censura, poi, la sentenza impugnata avendo riguardo all’affermazione secondo cui la ripetizione di indebito postulerebbe un pagamento che, avuto riguardo alle modalità di funzionamento del conto corrente, spesso si rende configurabile solo all’atto della chiusura dello stesso: deduce, in particolare, che l’evenienza indicata non poteva assumere il carattere di una regola generale. Lamenta infine che erroneamente il giudice distrettuale aveva reputato generica l’eccezione di prescrizione pretendendo che la banca indicasse ogni singolo pagamento riguardo al quale operasse la prescrizione.

2. – Il motivo è infondato.

La Corte di appello, con riguardo al tema della prescrizione, ha osservato che questa non si era prodotta in quanto il termine relativo decorreva dalla chiusura del conto: chiusura che al momento dell’introduzione del giudizio non aveva ancora avuto luogo; ha rilevato, inoltre, che “era onere della Banca allegare e provare se e quali versamenti avessero avuto funzione solutoria: onere mai assolto”.

Sia la ricorrente che la sentenza impugnata richiamano Cass. Sez. U. 2 dicembre 2010, n. 24418, secondo cui l’azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all’ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell’ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati: ciò in quanto il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell’esecuzione di una prestazione da parte del solvens, con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell’accipiens.

La pronuncia muove dal rilievo per cui non può ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico, definibile come pagamento, che l’attore pretende essere indebito, perchè prima di quel momento non è configurabile alcun diritto di ripetizione. In conseguenza, se il correntista, nel corso del rapporto, abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l’effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. E questo accadrà ove si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell’affidamento: non così in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell’affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere (sent. cit., in motivazione).

Avendo riguardo a tale insegnamento, dunque, quel che rileva, ai fini della decorrenza del termine prescrizionale prima della chiusura del conto, è il momento in cui abbia luogo la rimessa solutoria (e cioè il pagamento che ripiani l’esposizione debitoria prodottasi in assenza di affidamento o in misura eccedente l’affidamento concesso): il riferimento all’annotazione in conto dei singoli addebiti, contenuto nel motivo, non è affatto pertinente.

Per aggredire con successo la pronuncia impugnata l’istante avrebbe dovuto dunque prospettare di aver eccepito, nella precorsa fase di merito, l’esecuzione di versamenti solutori – che la Corte di appello avrebbe trascurato di elidere dal computo dell’indebito complessivo – nel periodo che si collocava oltre il decennio dall’atto interruttivo della prescrizione. Ma una deduzione in tal senso nel ricorso è assente.

In conseguenza, la statuizione circa il mancato compimento del termine prescrizionale non risulta efficacemente censurata.

L’impugnazione diretta alla ratio decidendi che si basa sulle modalità di formulazione dell’eccezione di prescrizione è poi inammissibile: infatti, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, il mancato accoglimento delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa. Il motivo, dunque, risulta inammissibile per difetto di interesse (per tutte: Cass. 18 aprile 2017, n. 9752; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2108; Cass. 3 novembre 2011, n. 22753; Cass. 24 maggio 2006, n. 12372).

3. – Il ricorso va pertanto respinto.

4. – Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro, 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dell’art. 13 inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 28 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2018

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